CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05S9A7Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze del 9/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 9.7.2025, la Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la sentenza della Corte d'assise di Siena del 17.6.2024 di condannadi [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per il reato di omicidio, aggravato ai sensi degli artt. 576, comma 1, n. 1) e 577, comma primo, n. 3), cod. pen., esclusa l'aggravante della premeditazione, nonché per il reato di rapina aggravata posto in concorso formale con l'omicidio e, in parziale riforma della stessa sentenza, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. (che in primo grado era stata stimata equivalente all'aggravante del nesso teleologico) ed escluse le aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico, alla pena di quattordici anni di reclusione per l'omicidio e alla pena di sette anni di reclusione e 3.000 euro di multa per la rapina aggravata. Secondo la ricostruzione del fatto operata nelle sentenze di merito, i due imputati si erano accordati per impossessarsi di denaro e monili nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ponendo la vittima in uno stato di temporanea incoscienza previa somministrazione di un sedativo. Senonché, a cagione dell'inefficacia del farmaco, nel corso della fase esecutiva [OSCURATO:PERSONA] maturava il distinto proposito di uccidere la donna, strangolandola con un laccio nella sua disponibilità e così ponendo in essere un reato diverso da quello voluto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo i giudici della cognizione, era da considerarsi concorrente ai sensi dell'art. 116 cod. pen. piuttosto che dell'art. 110 cod. pen., in quanto aveva prestato adesione alla rapina per la cui commissione era prevista la violenza della somministrazione del farmaco sedativo, ma si era trovata tuttavia in una situazione che costituiva uno sviluppo concretamente prevedibile della rapina, avendo fatto affidamento sulla condotta dello zio, nonostante fosse a conoscenza della sua pericolosa personalità e di una precedente condanna per omicidio già inflittagli in Ucraina. 2. Avvero la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 576, comma primo, n. 1), cod. pen., nonché motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. Il ricorso lamenta che, nel ritenere la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 576, comma primo, n. 1), cod. pen., la Corte d'assise d'appello non si è misurata con il pacifico orientamento di legittimità, secondo cui l'accertamento del nesso teleologico non può basarsi soltanto sulla scansione cronologica nella commissione dei reati, ma deve indagare in concreto se il primo delitto è stato il mezzo per la commissione od occultamento del secondo. Nel caso di specie, se fosse stata strumentale rispetto alla rapina, l'azione di strangolamento sarebbe stata posta in essere immediatamente, laddove è invece 2intervenuta dopo non meno di mezz'ora dal primo contatto tra gli imputati e la persona offesa. Sarebbe bastato attendere o comunque trovare un qualsiasi pretesto per portare a compimento la rapina, tenuto conto che circa due mesi prima il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto alla vittima 24.000 euro senza usare alcuna coercizione e fidando soltanto sul fatto che l'anziana vittima non si fosse accorta di alcunché. Del resto, la Corte territoriale ha diffusamente motivato circa il fatto che l'atteggiamento degli imputati era incompatibile con una previa deliberazione di uccidere e con la avvenuta somministrazione del sedativo. I giudici d'appello hanno cioè argomentato che non vi erano elementi da cui desumere che il precedente tentativo fallito avesse comportato la deliberazione di uccidere, in quanto il programma criminoso era stato modificato con la mera adozione di un farmaco sedativo anziché lassativo. La Corte d'assise d'appello, dunque, ha ritenuto che il proposito criminoso fosse di tipo predatorio e non onnicidiario, sicché l'orizzonte decisorio degli imputati aveva sempre incluso, quale apice massimo di violenza programmata, soltanto la somministrazione di un farmaco sedativo. Date queste premesse, la sentenza di secondo grado, però, afferma, con motivazione non argomentata, che lo strangolamento è stato il mezzo per portare a compimento l'atto di spossessamento, senza motivare sulla circostanza che il ricorrente era un soggetto gravemente tossicodipendente, il quale quindi ha compiuto l'omicidio senza avere alcuna coscienza del collegamento tra il reato mezzo e il reato fine. La sua azione fu estemporanea e improvvisa, da cui il riconosciuto dolo d'impeto, e fu posta in essere non per vincere la resistenza della vittima, ma in assenza di lucidità. La motivazione, pertanto, è meramente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, perché, sulla base delle considerazioni sviluppate, avrebbe dovuto conseguire una diversa decisione circa la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico. 3. Ha proposto ricorso, inoltre, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116 cod. pen. La Corte d'assise d'appello ha confermato e integrato la decisione sul concorso anomalo dei giudici di primo grado, i quali avevano precisato che l'azione di strangolamento del coimputato era stata una estemporanea decisione assunta d'impulso da [OSCURATO:PERSONA] in piena autonomia e senza la previa condivisione con la 3coimputata. In altre parole, la Corte d'assise di Siena muoveva alla [OSCURATO:PERSONA] un rimprovero per non essersi rappresentata, in sede di accordo criminoso con lo zio, che la rapina avrebbe potuto avere uno sviluppo più grave di quello concordato, sulla base dell'assunto per cui il concorrente che affida ad altri il dominio dell'accadimento si rappresenta necessariamente, in relazione alla natura dell'atto concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell'accordo per superare le difficoltà che possono insorgere durante l'esecuzione del reato concordato. Tuttavia, tra i requisiti per l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., devono esserci la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, su cui la sentenza d'appello non ha motivato, pur avendo messo in luce che lo strangolamento era stata una decisione estemporanea e improvvisa del coimputato. La Corte d'assise d'appello non affronta la questione della conoscenza, da parte della ricorrente, del fatto che lo zio aveva portato con sé l'arma del delitto. Anzi, i giudici di secondo grado affermano con certezza che il laccio con cui fu strangolata la vittima era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], mentre ritengono che non possa dirsi lo stesso per la [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza delle sue tracce genetiche nel solco impresso nel collo della vittima, così da escluderne la responsabilità a titolo di concorso ordinario. Alla luce di tali premesse, i giudici di secondo grado giungono comunque alla conclusione che per la ricorrente era prevedibile in concreto la commissione del reato più grave da parte del concorrente, anche sulla base della circostanza che ella non si era allontanata dall'abitazione della vittima subito dopo la commissione dell'omicidio. In realtà, la deliberazione estemporanea e improvvisa dello strangolamento da parte del concorrente integra un evento atipico, con la conseguente eccezionalità e imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato, e determina una rottura nel percorso della prevedibilità in concreto dell'evento da parte della ricorrente. La sentenza impugnata non prende in considerazione che la violenza omicida non si presenta necessariamente come uno sviluppo eziologico del reato di rapina, giacché è una violenza di natura diversa da quella che in genere si pone in essere nei reati contro il patrimonio. L'accordo siglato tra la ricorrente e lo zio era limitato alla sottrazione del denaro e dei gioielli custoditi nella camera da letto della vittima. La Corte d'assise d'appello non si è confrontata con le specifiche deduzioni dell'appellante e non ha tenuto conto che anche dalla intercettazione n. 4 del 20.10.2023 risultava l'assenza della volontà omicidiaria della [OSCURATO:PERSONA] e della benché minima previsione in concreto che il coimputato potesse deviare dal proposito criminoso concordato. 4I giudici di secondo grado hanno insistito sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già espiato in Ucraina una precedente condanna per omicidio, ma non hanno tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva appena compiuto venticinque anni e che era poco verosimile che avesse compreso la gravità della condotta posta in essere dallo zio. Di conseguenza, nel corpo motivazionale della sentenza il criterio della prevedibilità in concreto dell'evento viene sostituito con quello della prevedibilità in astratto. Il vizio che affligge entrambe le sentenze di merito consiste nel fatto che, pur avendo statuito la ricorrenza del cosiddetto dolo d'impeto e riconosciuto altresì che la ricorrente non fosse a conoscenza del possesso dell'arma da parte del concorrente, non sono state illustrate le ragioni per le quali ricorreva il necessario coefficiente psicologico della prevedibilità dell'evento più grave non voluto, richiesto dall'art. 116 cod. pen., nell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima aveva pianificato un reato diverso con la consapevolezza che in passato alla vittima era stata già sottratta una somma di denaro in contanti senza doverle usare violenza. È la stessa Corte di assise di appello, che, rigettando l'impugnazione del pubblico ministero, afferma che il piano prevedeva soltanto la somministrazione di un sedativo e che non includeva la possibilità di andare oltre nell'esecuzione della rapina, tanto da affermare che non vi fossero elementi in base ai quali ritenere che il precedente tentativo fallito avesse comportato una modifica del programma criminoso operativo. In definitiva, il percorso motivazionale della sentenza è pervenuto, di fatto, ad affermare un'ipotesi di responsabilità oggettiva della ricorrente, in aperto contrasto con l'art. 27 Cost. 3.2 Con il secondo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le due conformi sentenze di merito hanno sostanzialmente motivato il diniego delle generiche in modo analogo, stigmatizzando il comportamento processuale di sviamento delle indagini ma omettendo di considerare che è stato grazie alla [OSCURATO:PERSONA] che fu possibile acquisire i riscontri all'ipotesi accusatoria, giacché ella consegnò spontaneamente il suo cellulare e, come riconosce la stessa Corte d'assise d'appello, consentì il rinvenimento delle fiale contenenti il farmaco. Inoltre, le sentenze richiamano la mancata o parziale confessione, andando di contrario avviso alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la protesta di innocenza o la scelta di rimanere in silenzio non possono essere assunte come elemento decisivo per il rigetto delle attenuanti generiche. La motivazione è viziata anche sotto un ulteriore aspetto. Infatti, con i motivi nuovi presentati ex art. 585, comma 4, cod. pen. il difensore aveva chiesto di valutare la giovane età della ricorrente al momento della commissione del fatto e 5la circostanza che ella sia madre di una minorenne. Rispetto a tali circostanze, la Corte d'assise d'appello ha omesso ogni tipo di valutazione. Peraltro, il ricorso segnala che dopo la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA], a compimento di un serio percorso di resipiscenza già iniziato, ha chiesto l'ammissione a un programma di giustizia riparativa. 4. In data 22.3.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, riguardanti l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 26.11.2025 e notificata in pari data al difensore, con la quale, successivamente allo spirare del termine per la presentazione del ricorso per cassazione, la Corte di Assise di Appello di Firenze ha rigettato una richiesta del 27.8.2025 di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Richiamata, quanto all'ammissibilità della impugnazione, la sentenza delle Sezioni unite n. 5166 del 9.2.2026, il difensore evidenzia innanzitutto che, tenuto conto che il deposito dell'ordinanza di rigetto è successivo alla scadenza del termine per il deposito del ricorso per cassazione, il primo momento utile per poter impugnare tale provvedimento è quello previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con il deposito dei motivi nuovi. Per quanto attiene ai vizi dell'ordinanza, si rappresenta innanzitutto che è irrilevante la mancata ammissione del fatto ai fini della accessibilità al programma, la cui "utilità" si collega al significato e agli obiettivi della giustizia riparativa, ovvero ricucire lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato, sicché il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla "fattibilità" del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022). Tra le ragioni ostative all'ammissione al programma, l'ordinanza menziona anche l'assenza di "avvicinamento positivo alle persone offese" ovvero di "risarcimento del danno", che però, per un verso, non sono previsti tra i parametri richiesti dall'art. 129-bis cod. proc. pen. e, per l'altro, costituiscono piuttosto il fine da raggiungere mediante lo svolgimento del programma di giustizia riparativa e non invece il presupposto per l'accesso. Nemmeno hanno pregio: a) le considerazioni circa la presunta strumentalità dell'istanza, presentata dopo la fine del processo di secondo grado e dopo un rigetto nella sede cautelare, atteso che l'istanza può essere presentata in ogni 6stato e grado del procedimento; b) la considerazione che non siano operativi in Firenze i centri di riferimento per la giustizia riparativa. 5. In data 31.3.2026 ha presentato motivi nuovi anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha sviluppato preliminari osservazioni sull'ammissibilità e la tempestività dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa del 29.10.2025 analoghe a quella già rappresentate dal difensore della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, si censura che la Corte di Assise di Appello di Firenze non abbia fatto buon governo della norma di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. laddove ha preteso di porre come condizione imprescindibile per accedere alla giustizia riparativa l'ammissione di responsabilità in corso di giudizio. In secondo luogo, la Corte territoriale ha ravvisato un pericolo per le condizioni psicologiche della nipote della vittima, [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che l'art. 53 d.lgs. n. 150 del 2022 prevede espressamente che, qualora la persona offesa non presti il consenso al percorso di mediazione, comunque l'incontro possa avere seguito tra l'autore e la "vittima aspecifica", e che l'art. 54, comma 1, stesso d.lgs. rimette in via esclusiva la valutazione in punto di fattibilità del programma riparativo alle figure dei mediatori. Infine, il dato che non esistano in Firenze centri di riferimento di giustizia riparativa non può legittimare il rigetto dell'istanza, in quanto non è preclusa la possibilità di ricorrere a mediatori impiegati in centri diversi rispetto a quelli territorialmente competenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il collegamento tra l'omicidio della [OSCURATO:PERSONA] e la rapina commessa ai suoi danni è evidente e il ricorrente lo contrasta innanzitutto per il tramite dell'argomento che l'assassinio della donna non fosse premeditato. Ma questo non esclude affatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia strangolato la vittima in ragione del fatto che il sedativo non aveva sortito effetto e che, pertanto, la sua soppressione costituiva il mezzo per portare a compimento la rapina programmata. Nulla autorizza a ritenere che l'art. 61, n. 2), cod. pen. richieda che il c.d. reato mezzo sia preceduto da una perdurante risoluzione criminosa, insorta nell'agente ad apprezzabile distanza di tempo rispetto alla successiva attuazione della condotta. 7Per la sussistenza dell'aggravante, basta accertare che la volontà dell'agente fosse diretta a commettere il reato fine e che, per raggiungere lo scopo, egli si sia servito consapevolmente (quale che fosse l'intensità del dolo) dell'altro reato. Nel caso di specie, la affermazione dell'aggravante del nesso teleologico è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza ricorre se risulta che la volontà dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342 - 01; Sez. 5, n. 38399 del 10/7/2017, E F., Rv. 271211 - 01; Sez. 2, n. 4751 del 31/5/1989, dep. 1990, Costa, Rv. 183912 - 01). In secondo luogo, il ricorso contesta la sussistenza dell'aggravante in questione sulla base di una affermazione indinnostrata - ovvero, lo stato di tossicodipendenza che avrebbe impedito ad [OSCURATO:PERSONA] di avere coscienza del collegamento tra i reati - e resa in via del tutto ipotetica, senza adempiere ad un onere di allegazione e senza che peraltro risulti avesse formato oggetto di specifico motivo di appello. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è meritevole di accoglimento. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2.1 II primo motivo eccepisce, nella sostanza, che, avendo i giudici di merito affermato che [OSCURATO:PERSONA] ha materialmente compiuto l'omicidio della [OSCURATO:PERSONA] con dolo d'impeto, la nipote non avrebbe potuto prevedere che lo zio avrebbe ucciso la vittima. Ma il dolo d'impeto, di per sé, vale tutt'al più ad escludere il concorso ex art. 110 cod. pen., che infatti le conformi pronunce di primo e secondo grado hanno escluso per la [OSCURATO:PERSONA], non necessariamente il concorso ex art. 116 cod. pen., per il quale infine la ricorrente è stata condannata. Quello che occorre stabilire ai fini dell'affermazione del concorso c.d. anomalo è: 1) se l'azione del concorrente è sviluppo logicamente prevedibile del fatto programmato e non è dovuta a fattori eccezionali; 2) se il concorrente anomalo ha fatto affidamento sull'iniziativa del concorrente nella gestione dell'azione delittuosa programmata. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non è affatto manifestamente illogica, come lamentato nel ricorso. Innanzitutto, i giudici di merito evidenziano che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dei trascorsi criminali dello zio, della sua indole aggressiva, della sua dipendenza 8dagli stupefacenti e dal gioco, della sua condizione di permanente agitazione, aggiungendo che la mattina del fatto lo aveva visto alterato. Considerano anche che dalle intercettazioni risulta che la donna non escludeva il ricorso alla violenza fisica, sebbene non a quella che poteva giungere a estreme conseguenze. Fanno riferimento, altresì, alla defezione degli altri due concorrenti, proprio perché timorosi delle possibili conseguenze del coinvolgimento di Udzienov (circostanza di cui la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza). Richiamano il comportamento successivo della ricorrente di collaborazione all'occultamento delle tracce dell'omicidio e al trafugamento dei beni. Tale ricostruzione, peraltro, deve essere inserita in un previo contesto nel quale è risultato altrettanto provato che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse accordata con [OSCURATO:PERSONA] per commettere una rapina ai danni della [OSCURATO:PERSONA] (dopo un precedente tentativo fallito), per il tramite della violenza consistita nella somministrazione di un farmaco sedativo ad una anziana di ottantasette anni. Ciò consente, innanzitutto, di ritenere del tutto ragionevole la premessa del ragionamento dei giudici di merito, secondo cui l'evento diverso non voluto era da considerarsi logico sviluppo del reato meno grave, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani (c.d. prevedibilità in astratto): la morte della vittima di una rapina, di cui già si prevedeva di neutralizzare la possibile reazione con la somministrazione di un sedativo, appartiene al tipo astratto di illecito che si prospetta come esito del reato originariamente voluto, anche quando l'omicidio consegua concretamente ad un'azione violenta di uno dei concorrenti diversa da quella originariamente concordata (ma questo, appunto, giustifica la configurabilità del concorso anomalo in luogo di quello ordinario) che risponda comunque allo scopo inizialmente condiviso di vincere ogni opposizione o resistenza della vittima. Ma la Corte d'assise d'appello non elude affatto - come lamenta il ricorso - il tema della c.d. prevedibilità in concreto e rende in proposito una motivazione pienamente rispondente al consolidato orientamento secondo cui la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 34036 del 18/6/2013, P.g., p.c., in proc. Malgeri e altri, Rv. 257251 - 01; Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 - 01). Sotto questo profilo, i giudici di secondo grado hanno appropriatamente messo in evidenza, in primo luogo, la personalità dell'esecutore materiale dell'omicidio e la consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del suo legame di parentela, della preoccupante pericolosità del coautore della rapina 9nonché della sua abituale dedizione all'uso di sostanze che potevano influire sulla sua capacità di autocontrollo. In questo modo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, Mustafa, Rv. 284246 - 01). Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è invece costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici. Ne deriva che in tale situazione egli deve tenere conto del pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale e ad eccedere dai limiti del concordato concorso (v. Sez. 1, n. 10795 del 25/6/1999, Gusinu, Rv. 214113 - 01; Sez. 2, n. 42328 del 20/10/2005, Papa, Rv. 232680 - 01). Eguale adeguatezza connota la sentenza impugnata quando considera il contesto fattuale nel quale si è verificato l'omicidio, richiamando la precedente rapina non andata a buon fine e la sua conseguente replica previo ricorso a forme di neutralizzazione della vittima più efficaci, l'atteggiamento predatorio della [OSCURATO:PERSONA] particolarmente determinato per come emerso dalle testimonianze acquisite, il suo comportamento successivo allo strangolamento della [OSCURATO:PERSONA] che non tradì la minima sorpresa rispetto al non concordato accadimento e non la frenò in alcun modo dal portare a termine la rapina, collaborando attivamente allo spostamento del cadavere e all'occultamento dell'arma del delitto nonché mettendosi poi sollecitamente in azione per "piazzare" la refurtiva e conseguirne il profitto. Coerentemente, dunque, i giudici di merito, pur escludendo che l'evento diverso fosse stato voluto dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, hanno nondimeno affermato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che l'evento stesso non fosse imprevedibile per la ricorrente, non costituendo il reato più grave realizzato dal compartecipe un fatto eccezionale ed essendo la donna nelle condizioni di figurarsi l'uso di una violenza più intensa ed energica per rendere innocua la vittima della rapina. 10Le censure difensive sul punto, pertanto, non colgono nel segno e, di conseguenza, il primo motivo deve essere ritenuto infondato. 2.2 Il secondo motivo è essenzialmente rivalutativo e poggia sulla prospettazione di elementi già convenientemente disattesi dalla Corte d'assise d'appello, come la presunta collaborazione o resipiscenza della [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, le conformi sentenze di merito hanno diffusamente motivato circa il fatto che la condotta e le dichiarazioni della ricorrente successive al fatto sono tutt'altro che sintomatiche di ravvedimento o di presa di coscienza della gravità del proprio apporto alla vicenda in esame. I giudici danno atto dell'attività di occultamento delle prove, del contegno reticente e menzognero della donna e della solo successiva collaborazione alle indagini, quest'ultima, tuttavia, espressamente qualificata come manifestazione di una strategia processuale da cui è rimasta esclusa la fase più efferata dell'azione delittuosa e che è rimasta limitata al reato predatorio in relazione al quale erano stati già acquisiti elementi ampiamente sufficienti a comprovare la sua responsabilità per la rapina. Il ricorso, dal canto suo, ambisce a dare una interpretazione alternativa di questi medesimi elementi di fatto giudicati insufficienti dalla sentenza impugnata, mediante la sollecitazione dell'adozione di parametri di valutazione che reputa maggiormente plausibili di quelli adottati dai giudici di merito. Tuttavia, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, ove sia congrua e non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01; Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. 2004, P.g. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768 - 01). Quanto, in secondo luogo, alla giovane età dell'imputata, si tratta di elemento che non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, se non quando il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 4/2/2020, Pg c. Gismondo, Rv. 278633 - 01). Ma nel caso di specie nemmeno il ricorso individua gli elementi in base ai quali si dovrebbe ritenere che la (relativa) giovane età della [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti venticinquenne, abbia inciso sulla commissione del fatto e gli abbia conferito più limitata gravità, in quanto si limita a richiamare le condizioni economiche disagiate dell'imputata, non solo senza comprovarle ma soprattutto senza spiegare perché quello che è piuttosto da considerarsi il movente del fatto sfociato nell'omicidio si 11presti addirittura ad essere valutato positivamente in termini di trattamento sanzionatorio. Quanto, infine, alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia madre di una bambina nata nel 2017, si tratta di elemento quantomeno ininfluente ai fini della eventuale concessione delle attenuanti generiche e anzi di ambivalente significato, in nessun modo, comunque, suscettibile di influire in senso favorevole all'imputata sulla gravità del fatto o sulla personalità del suo autore. Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 3. I motivi nuovi presentati da entrambi i ricorrenti possono essere trattati congiuntamente, perché attinenti all'ordinanza di rigetto dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa. I ricorrenti richiamano in premessa il recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01). Tuttavia, il principio in questione deve essere parametrato al caso di specie, che presenta profili particolari e comunque non pienamente sovrapponibili alla ipotesi presa specificamente in considerazione dalle Sezioni Unite. Infatti, la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 17.10.2025, dopo la conclusione del giudizio d'appello (in cui la sentenza è stata pronunciata il 9.7.2025), tanto è vero che l'ordinanza è stata depositata, come osservano i ricorrenti stessi, dopo lo spirare dei termini per il ricorso per cassazione avverso la sentenza. Ora, il fondamento della impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa insieme con la sentenza di merito è collegato, dalle Sezioni unite sopra citate, agli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione «a un programma di giustizia riparativo concluso con un esito riparativo», destinati ad operare «all'interno del processo/procedimento penale», con il correlato interesse delle parti ad opporsi alla decisione giudiziaria che neghi loro la possibilità di avvalersi di tale opportunità. La partecipazione al programma di giustizia riparativa, infatti, può incidere sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, per esempio con l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen. nella sua nuova formulazione o producendo conseguenze in tema di dosimetria della 12pena ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato). Nel caso di specie, invece, la eventuale possibilità di giovarsi di un migliore trattamento sanzionatorio in sede di cognizione sarebbe comunque preclusa ai ricorrenti, non potendosi sindacare in sede di legittimità un elemento che non faceva parte del materiale cognitivo sulla base del quale il giudice di merito ha emesso la sentenza impugnata. Peraltro, a conferma della estraneità al sistema della prospettazione dei ricorrenti, è da osservarsi che il Collegio, anche se ritenesse fondata nel merito la doglianza sul rigetto dell'accesso alla giustizia riparativa, non potrebbe pervenire all'esito tipico dell'accoglimento di uno dei motivi di ricorso, costituito dall'annullamento del provvedimento: infatti, non ne sarebbe rimasto integrato un vizio del procedimento di secondo grado e, dunque, non ne sarebbe rimasta invalidata la sentenza impugnata. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, non a caso, il motivo nuovo non tratta capi o punti della decisione che ha definito il giudizio d'appello, a cui è rimasto totalmente estraneo il discorso della giustizia riparativa, e, dunque, è a maggior ragione inammissibile, perché il motivo nuovo deve fare riferimento, comunque, al motivo originario e non può sollevare una censura completamente diversa. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482 - 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01; Sez. 5, n. 45725 del 22/9/2005, Capacchione, Rv. 233210 - 01), e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, dep. 2000, Tonduti, Rv. 215669 - 01). Questo vuol dire che l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, presentata dopo la conclusione del giudizio d'appello e prima della celebrazione del giudizio di legittimità, può essere impugnata, ma autonomamente e non unitamente alla sentenza di secondo grado. Del resto, come ricordato dalle Sezioni unite nella sentenza citata n. 5166 del 30/10/2025, la disciplina organica della giustizia riparativa restituisce l'immagine di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, che ha gli obiettivi di favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore del fatto e la prevenzione della recidiva. 13In questo contesto, l'art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022 ha ribadito che la giustizia riparativa è uno strumento che può essere attivato non solo "in ogni stato e grado del procedimenti", ma anche nella fase esecutiva della pena e persino all'esito di pronunce di non luogo a procedere o non doversi procedere. Questo vuol dire che non sempre al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, assicurato a chiunque vi abbia interesse (ex art. 43, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), si collegano effetti giuridicamente rilevanti in termini di una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio. In alcuni casi, l'interesse del richiedente - fermo restando il quadro di fondo degli obiettivi perseguiti dalla disciplina organica della giustizia riparativa, che prescindono dallo stato del procedimento e finanche dalla responsabilità del richiedente - può essere diverso, come per esempio quello alla concessione di benefici penitenziari (v. artt. 13, 15-bis ord, pen,). In queste ipotesi, fra le quali rientra anche il caso degli odierni ricorrenti, il provvedimento giudiziario può comunque essere impugnato, in ossequio al principio secondo cui, una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena, spetta all'autorità giudiziaria autorizzare l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, con un'attività di verifica dell'esistenza dei presupposti per concedere l'autorizzazione come disciplinata dall'art. 129-bis cod. proc. pen. e un'attività di valutazione dell'effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale o sull'esecuzione della pena, che hanno natura giurisdizionale. Pertanto, «corollario del carattere giurisdizionale della decisione sull'invio al Centro di giustizia riparativa è la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo». Tuttavia, l'ordinanza di rigetto della Corte d'assise d'appello di Firenze, emessa a seguito della presentazione della relativa richiesta solo in una data successiva alla conclusione del giudizio d'appello, avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente nei termini di legge - per le ragioni sopra esposte - e non unitamente alla sentenza di merito con motivi nuovi rispetto al ricorso originario. Di conseguenza, i motivi nuovi presentati nell'interesse di entrambi gli imputati sono inammissibili. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati e, quindi, devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento dele spese processuali. 14 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente lo -liante Francesco qeofanti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ejQfl ED Depositata in Cancelleria oggi 1 7 .. 20_ ..... Rome, lì It [OSCURATO:PERSONA] u IUDlZLAR10 IL FUNZic CI ca 15