CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 16301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5159/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliazione digitale e , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] di Chiaia 276, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 5101/2020 depositata il16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, basato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5101 del 2020 del Tribunale di Napoli, con cui è stato accolto il proprio appello avverso la decisione del Giudice di Pace che, viceversa, aveva condannato la deducente al risarcimento dei danni da inadempimento in servizi turistici in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; espone che la domanda delle originarie attrici era stata rigettata per ritenuto difetto di legittimazione passiva, ma non erano state restituite le somme versate in adempimento della decisione di prime cure; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez. U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della decisione di primo grado, svolta nel corso del giudizio di appello; con il secondo motivo si prospetta, per le medesime ragioni, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente va osservato che è rinvenibile, dunque, idonea procura, a mente delle sopra menzionate Sezioni Unite; in relazione a quanto osservato in memoria da parte controricorrente, va rimarcato come le espressioni riferibili a fasi di merito del giudizio (come la menzione del potere di proporre domande riconvenzionali) non escludono la suddetta idoneità legittimata dalla collocazione topografica e non trattandosi del riferimento esplicito (ovvero incompatibile) a diverso giudizio, tenuto conto del «principio di conservazione enunciato dall’art.1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ.» in forza del quale «nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. U., n. 37434 del 2022, pag. 26); nel merito cassatorio, il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo; la parte ha dimostrato di aver svolto la domanda di restituzione in parola nell’atto di appello; questa Corte ha chiarito che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell’atto di impugnazione, dev’essere formulata a mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7144); spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli perché, in diversa c