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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20461/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avvis alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73 c. 1 bis e 4 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pena inflitta, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

I vizi denunciabili avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. attengono a motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); deve pertanto ritenersi che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano - come nel caso in esame - alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno specificamente denunciata dal ricorrente, è inammissibile, essendo manifestamente infondato il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avvis alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73 c. 1 bis e 4 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pena inflitta, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. I vizi denunciabili avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. attengono a motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); deve pertanto ritenersi che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano - come nel caso in esame - alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno specificamente denunciata dal ricorrente, è inammissibile, essendo manifestamente infondato il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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