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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31030/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dél 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di quattro delitti di furto, un delitto di furto tentato ed uno di ricettazione; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della assa delle ammende.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] /p D E POSIM\TA 1N CANCELI.

RI 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dél 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di quattro delitti di furto, un delitto di furto tentato ed uno di ricettazione; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della assa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] /p D E POSIM\TA 1N CANCELI. RI 3
Sentenza Cassazione n. 31030/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris