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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08704/2022

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ente Rep.

ORDINANZA G-0-e cc sul ricorso iscritto al n. 15058/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI/[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 9 dicembre 2019 n. 6805/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 9 dicembre 2019 n. 6805/04/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento di un immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (microzona n. 20 - Salario/Trieste) e censito in catasto con la particella 25 sub. 12 del folio 578, ha accolto l'appello proposto dalle medesime nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e medesime avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 3 dicembre 2019 n. 9754/38/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l'atto impositivo non fosse stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione dell'immobile nella microzona di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost., del D.M. 10 marzo 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali sulla base dell '«evoluzione giurisprudenziale richiamata dalla stessa Corte di Cassazione». [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente deciso il gravame dal giudice di appello con motivazione meramente apparente e contraddittoria.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'accertamento fosse insufficientemente motivato per assenza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, senza tener conto che l'operazione di classamento massivo era consistita nell'aumento delle rendite catastali in microzone anomale per motivi di equità e perequazione, essendo necessario compensare lo scostamento tra i valori commerciali ed i valori catastali. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve esaminare per primo il ricorso incidentale, avente priorità logica e giuridica rispetto al ricorso principale, poiché attinente ad una questione preliminare di merito.

1.1. Invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez.

Lav., 9 settembre 2021, n. 24407). 1.2 Ciò detto, il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.3 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.4 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata ed incongrua esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello proposto dalle contribuenti (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'esigenza che il singolo atto di accertamento catastale (nella specie, peraltro, mai prodotto nel corso dei giudizi di merito, come è pacifico tra le parti) specifichi le ragioni del nuovo classamento in relazione alla revisione dei parametri relativi alla microzona di riferimento ed all'incidenza dei concreti miglioramenti del contesto urbano, non potendo bastare il mero richiamo al rapporto tra il valore commerciale ed il valore catastale nella microzona di riferimento rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone del territorio comunale.

Invero, il giudice di appello si è limitato ad un generico richiamo dei principi enunciati in astratto dalla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione degli atti di riclassamento catastale "massivo", senza trarne le conseguenti implicazioni in concreto con specifico riguardo all'impugnato atto di accertamento relativo all'immobile delle contribuenti, anche in considerazione dell'omessa produzione di quest'ultimo documento.

Per cui, la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, non potendo logicamente giustificarsi l'annullamento di un atto di accertamento per carente o insufficiente motivazione senza aver preso cognizione del relativo contenuto. [OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE2.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta altresì l'assorbimento del ricorso principale, essendo stata caducata la decisione di merito su cui la impugnata regolamentazione delle spese giudiziali era fondata.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve accogliere il primo motivo e dichiarare l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarare l'assorbimento del ricorso principale, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

4. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

L'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 6^-2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016, n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez. 6"-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021, n. 22284).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara l'assorbimento del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA G-0-e cc sul ricorso iscritto al n. 15058/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI/[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 9 dicembre 2019 n. 6805/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 9 dicembre 2019 n. 6805/04/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento di un immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (microzona n. 20 - Salario/Trieste) e censito in catasto con la particella 25 sub. 12 del folio 578, ha accolto l'appello proposto dalle medesime nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e medesime avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 3 dicembre 2019 n. 9754/38/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l'atto impositivo non fosse stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione dell'immobile nella microzona di riferimento. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost., del D.M. 10 marzo 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali sulla base dell '«evoluzione giurisprudenziale richiamata dalla stessa Corte di Cassazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente deciso il gravame dal giudice di appello con motivazione meramente apparente e contraddittoria. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'accertamento fosse insufficientemente motivato per assenza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, senza tener conto che l'operazione di classamento massivo era consistita nell'aumento delle rendite catastali in microzone anomale per motivi di equità e perequazione, essendo necessario compensare lo scostamento tra i valori commerciali ed i valori catastali. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve esaminare per primo il ricorso incidentale, avente priorità logica e giuridica rispetto al ricorso principale, poiché attinente ad una questione preliminare di merito. 1.1. Invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407). 1.2 Ciò detto, il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.3 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.4 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata ed incongrua esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello proposto dalle contribuenti (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'esigenza che il singolo atto di accertamento catastale (nella specie, peraltro, mai prodotto nel corso dei giudizi di merito, come è pacifico tra le parti) specifichi le ragioni del nuovo classamento in relazione alla revisione dei parametri relativi alla microzona di riferimento ed all'incidenza dei concreti miglioramenti del contesto urbano, non potendo bastare il mero richiamo al rapporto tra il valore commerciale ed il valore catastale nella microzona di riferimento rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone del territorio comunale. Invero, il giudice di appello si è limitato ad un generico richiamo dei principi enunciati in astratto dalla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione degli atti di riclassamento catastale "massivo", senza trarne le conseguenti implicazioni in concreto con specifico riguardo all'impugnato atto di accertamento relativo all'immobile delle contribuenti, anche in considerazione dell'omessa produzione di quest'ultimo documento. Per cui, la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, non potendo logicamente giustificarsi l'annullamento di un atto di accertamento per carente o insufficiente motivazione senza aver preso cognizione del relativo contenuto. [OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE2. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta altresì l'assorbimento del ricorso principale, essendo stata caducata la decisione di merito su cui la impugnata regolamentazione delle spese giudiziali era fondata. 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve accogliere il primo motivo e dichiarare l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarare l'assorbimento del ricorso principale, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 4. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. L'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 6^-2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016, n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez. 6"-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021, n. 22284). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara l'assorbimento del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 08704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris