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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 27622/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso 24909-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1338/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24909 /202 1 Cron.

Rep.

Ud.04/07/2025

1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Difesa per il pagamento dell’importo capitale di € 4.806,67 a titolo di differenze retributive in relazione a contratti di appalto nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria, invocando il disposto di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Il Tribunale di Roma respinse l’opposizione del Ministero, confermando l’ingiunzione.

3. La Corte di appello confermò la sentenza di primo grado rilevando che tutti i lavori oggetto di giudizio avevano richiesto un’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con conseguente esclusione dei lavori dall’alveo dell’appalto di servizi e della mera manutenzione ordinaria.

Inoltre, la Corte territoriale ritenne che tutti i contratti di appalto erano stati preceduti da documentazione progettuale giunta fino al livello esecutivo, come risultante dalle schede riassuntive delle prestazioni ove risultava apposta la dicitura “progettazione” cui si accompagnava la attestazione del responsabile del procedimento secondo cui “la corresponsione del fondo agli aventi diritto è conforme ai criteri ed alle disposizioni oggi in vigore”.

Pertanto, ad avviso della Corte di merito sarebbe stato onere del Ministero dare la prova dell’erroneità dell’attestazione e del riconoscimento del debito operata dal responsabile del procedimento.

4. Contro tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui gli eredi del lavoratore si sono opposti con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 24 del d.lgs.n. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c..

Il M inistero ribadisce che non si era in presenza di progettazione di opera pubblica, bensì di attività di manutenzione ordinaria e richiama al riguardo la motivazione di Cass. n. 21424/2019, secondo cui in tema di corrispettivi ed incentivi per la progettazione, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, l'art. 92, comma 6(a norma del quale il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto)va letto alla luce di quanto previsto dai commi da 1 a 5 della stessa disposizione nonché dall'art. 90 dello stesso d.lgs. ed è applicabile nei soli casi in cui l'atto di pianificazione sia prodromico e strettamente correlato alla realizzazione di un'opera pubblica.

La censura prosegue con la contestazione della valutazione di merito espressa dalla Corteterritoriale in ordine alla natura di manutenzione ordinaria degli interventi oggetto di causa e ritiene, altresì , che la stessa abbia finito per far gravare sul Ministero l’onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa azionata, che , invece , deve essere assolto da chi agisce in giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile per le medesime ragioni indicate, in fattispecie analoghe seppure non sovrapponibili, da questa Corte (Cass. nn. 36044 , 36041, 36038, 33974, 31676 del 2023) che questo Collegio condivide e richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.1 Va premesso al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è, in sede di legittimità, insindacabile se non nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. 2.2 Nel caso di specie, il Ministero torna a prospettare nella sua censura la tesi difensiva in ordine alla natura di appalto di servizi per la manutenzione ordinaria e non di opere delle prestazioni in concreto eseguite, tesi ritenuta non fondata dal giudice d’appello secondo il quale, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che gli interventi posti in essere sarebbero stati caratterizzati dalla previa progettazione sia preliminare che definitiva ed esecutiva, sicché la censura si risolve in un'inammissibile sollecitazione di un diverso (terzo) giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente individuato il discrimine ai fini del riconoscimento delle spettanze retributive nella sussistenza o meno dell’attività di progettazione, che, ad avviso del giudice di merito, può essere riferibile anche alla manutenzione ordinaria, che, nella specie, la Corte, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, ha accertato essere stata effettuata. 2.3 Per altro verso, la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza aggredendo la stessa nella parte in cui avrebbe qualificato le opere come manutenzione ordinaria e quindi incompatibili con una preventiva progettazione necessaria solo per le opere di natura straordinaria, laddove, ad avviso della Corte, l’ascrivibilità all’una o all’altra tipologia è data proprio dall’esistenza o meno di un progetto necessario ad individuare i lavori di modifica od innovazione da effettuare alla struttura già esistente.

Il ricorso pertanto non coglie pienamente il decisum della sentenza impugnata anche con riferimento all’onere della prova.

Ed invero, la Corte di merito non ha erroneamente invertito l’onus probandi, nella misura in cui ha valorizzato la attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento ed il riconoscimento di debito al solo fine di suffragare la documentazione contrattuale allegata dal creditore.

Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in € 2 .000,00, a titolo di compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24909-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1338/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24909 /202 1 Cron. Rep. Ud.04/07/2025 1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Difesa per il pagamento dell’importo capitale di € 4.806,67 a titolo di differenze retributive in relazione a contratti di appalto nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria, invocando il disposto di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 2. Il Tribunale di Roma respinse l’opposizione del Ministero, confermando l’ingiunzione. 3. La Corte di appello confermò la sentenza di primo grado rilevando che tutti i lavori oggetto di giudizio avevano richiesto un’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con conseguente esclusione dei lavori dall’alveo dell’appalto di servizi e della mera manutenzione ordinaria. Inoltre, la Corte territoriale ritenne che tutti i contratti di appalto erano stati preceduti da documentazione progettuale giunta fino al livello esecutivo, come risultante dalle schede riassuntive delle prestazioni ove risultava apposta la dicitura “progettazione” cui si accompagnava la attestazione del responsabile del procedimento secondo cui “la corresponsione del fondo agli aventi diritto è conforme ai criteri ed alle disposizioni oggi in vigore”. Pertanto, ad avviso della Corte di merito sarebbe stato onere del Ministero dare la prova dell’erroneità dell’attestazione e del riconoscimento del debito operata dal responsabile del procedimento. 4. Contro tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui gli eredi del lavoratore si sono opposti con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 24 del d.lgs.n. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c.. Il M inistero ribadisce che non si era in presenza di progettazione di opera pubblica, bensì di attività di manutenzione ordinaria e richiama al riguardo la motivazione di Cass. n. 21424/2019, secondo cui in tema di corrispettivi ed incentivi per la progettazione, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, l'art. 92, comma 6(a norma del quale il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto)va letto alla luce di quanto previsto dai commi da 1 a 5 della stessa disposizione nonché dall'art. 90 dello stesso d.lgs. ed è applicabile nei soli casi in cui l'atto di pianificazione sia prodromico e strettamente correlato alla realizzazione di un'opera pubblica. La censura prosegue con la contestazione della valutazione di merito espressa dalla Corteterritoriale in ordine alla natura di manutenzione ordinaria degli interventi oggetto di causa e ritiene, altresì , che la stessa abbia finito per far gravare sul Ministero l’onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa azionata, che , invece , deve essere assolto da chi agisce in giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile per le medesime ragioni indicate, in fattispecie analoghe seppure non sovrapponibili, da questa Corte (Cass. nn. 36044 , 36041, 36038, 33974, 31676 del 2023) che questo Collegio condivide e richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.1 Va premesso al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è, in sede di legittimità, insindacabile se non nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. 2.2 Nel caso di specie, il Ministero torna a prospettare nella sua censura la tesi difensiva in ordine alla natura di appalto di servizi per la manutenzione ordinaria e non di opere delle prestazioni in concreto eseguite, tesi ritenuta non fondata dal giudice d’appello secondo il quale, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che gli interventi posti in essere sarebbero stati caratterizzati dalla previa progettazione sia preliminare che definitiva ed esecutiva, sicché la censura si risolve in un'inammissibile sollecitazione di un diverso (terzo) giudizio di merito, non consentito al giudice di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente individuato il discrimine ai fini del riconoscimento delle spettanze retributive nella sussistenza o meno dell’attività di progettazione, che, ad avviso del giudice di merito, può essere riferibile anche alla manutenzione ordinaria, che, nella specie, la Corte, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, ha accertato essere stata effettuata. 2.3 Per altro verso, la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza aggredendo la stessa nella parte in cui avrebbe qualificato le opere come manutenzione ordinaria e quindi incompatibili con una preventiva progettazione necessaria solo per le opere di natura straordinaria, laddove, ad avviso della Corte, l’ascrivibilità all’una o all’altra tipologia è data proprio dall’esistenza o meno di un progetto necessario ad individuare i lavori di modifica od innovazione da effettuare alla struttura già esistente. Il ricorso pertanto non coglie pienamente il decisum della sentenza impugnata anche con riferimento all’onere della prova. Ed invero, la Corte di merito non ha erroneamente invertito l’onus probandi, nella misura in cui ha valorizzato la attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento ed il riconoscimento di debito al solo fine di suffragare la documentazione contrattuale allegata dal creditore. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in € 2 .000,00, a titolo di compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nel