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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23596/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/06/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GUP di CIVITAVECCHIA in data 20/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione, a fine di cessione, di sostanza stupefacente del tipo hashish) Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta propria responsabilità.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate nell'avviso di trattazione dell'odierna udienza camerale (art. 610, comma 1, c.p.p.) Osserva il Collegio: - il ricorso è inammissibile per difetto di specificità argomentativa contenendo censure generiche delle ragioni di fatto e diritto della sentenza impugnata, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza stessa; - in particolare, dalla lettura della motivazione (cfr. pag. 2) si evincono con chiarezza le ragioni della condanna dell'imputata che deteneva, occultandoli, singoli quantitativi di sostanza stupefacente all'evidente fine della cessione al coniuge in occasione delle visite coniugali presso l'istituto penitenziario ove quegli era ristretto; - trattandosi di dati non travisati (la ricorrente non deduce il relativo vizio), la decisione della Corte di appello appare coerente con l'informazione probatoria da essi derivante, senza la possibile prospettazione di spiegazioni alternative che nemmeno la ricorrente si perita di allegare, non avendo specificato, nel ricorso, le doglianze che, in tesi difensiva, sarebbero state neglette dalla Corte territoriale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/06/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GUP di CIVITAVECCHIA in data 20/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione, a fine di cessione, di sostanza stupefacente del tipo hashish) Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta propria responsabilità. Il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate nell'avviso di trattazione dell'odierna udienza camerale (art. 610, comma 1, c.p.p.) Osserva il Collegio: - il ricorso è inammissibile per difetto di specificità argomentativa contenendo censure generiche delle ragioni di fatto e diritto della sentenza impugnata, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza stessa; - in particolare, dalla lettura della motivazione (cfr. pag. 2) si evincono con chiarezza le ragioni della condanna dell'imputata che deteneva, occultandoli, singoli quantitativi di sostanza stupefacente all'evidente fine della cessione al coniuge in occasione delle visite coniugali presso l'istituto penitenziario ove quegli era ristretto; - trattandosi di dati non travisati (la ricorrente non deduce il relativo vizio), la decisione della Corte di appello appare coerente con l'informazione probatoria da essi derivante, senza la possibile prospettazione di spiegazioni alternative che nemmeno la ricorrente si perita di allegare, non avendo specificato, nel ricorso, le doglianze che, in tesi difensiva, sarebbero state neglette dalla Corte territoriale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così