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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 29376/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17499-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante p. t . , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” in liquidazione, - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Patti, depositato in data 16.4.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Patti , con decreto del 16.4.2020, ha accolto l’opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. proposta da S anMarco [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ammesso allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazioneil credito, di € 5.525,40, preteso dalla società in corrispettivo di forniture di merce, ma ha compensato le spese del giudizio sul rilievo che la prova del credito non era stata fornita in sede di verifica, ma solo a seguito dell’ espletamento della prova testimoniale dedotta dalla societàcol ricorso in opposizione .

2. Il decreto è stat o impugnat o da S anMarco [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tutti e quattro i motiv i , che denuncia no sotto più profili la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 98 l. fall., la ricorrente lamenta l’illegittimità della statuizione concernente le spese del giudizio di merito, contestando che ricorressero nella specie i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione. 1.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, perché la circostanza che la prova dei fatti costitutivi del credito fosse stata fornita solo in sede di opposizione, a seguito dell’escussione dei testi, stante l’inopponibilità al fallimento di quella documentale, non integrava alcuno dei presupposti in presenza dei quali, a norma dell’art. 92. 2° comma c.p.c.così come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese anche nel caso, quale quello di specie, in cui non vi sia soccombenza reciproca: non solo, infatti, non si versava in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza”, ma non ricorrevano neppure “analoghe, gravi ed eccezionali ragioni” che potessero giustificare la compensazione- tanto più se si considera che il giudizio di opposizione non riveste carattere strettamente impugnatorio- posto che all’opponente non p oteva certo essere imputato di non aver fornito in sede di verifica la prova testimoniale ritenuta indispensabile per l’ammissionedel credito.

La statuizione impugnata deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2000 per compensi e in euro 500per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori previsti per legge.

Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, nonché quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi ein 200 per esborsi, oltre accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17499-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante p. t . , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” in liquidazione, - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Patti, depositato in data 16.4.2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Patti , con decreto del 16.4.2020, ha accolto l’opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. proposta da S anMarco [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ammesso allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazioneil credito, di € 5.525,40, preteso dalla società in corrispettivo di forniture di merce, ma ha compensato le spese del giudizio sul rilievo che la prova del credito non era stata fornita in sede di verifica, ma solo a seguito dell’ espletamento della prova testimoniale dedotta dalla societàcol ricorso in opposizione . 2. Il decreto è stat o impugnat o da S anMarco [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tutti e quattro i motiv i , che denuncia no sotto più profili la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 98 l. fall., la ricorrente lamenta l’illegittimità della statuizione concernente le spese del giudizio di merito, contestando che ricorressero nella specie i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione. 1.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, perché la circostanza che la prova dei fatti costitutivi del credito fosse stata fornita solo in sede di opposizione, a seguito dell’escussione dei testi, stante l’inopponibilità al fallimento di quella documentale, non integrava alcuno dei presupposti in presenza dei quali, a norma dell’art. 92. 2° comma c.p.c.così come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese anche nel caso, quale quello di specie, in cui non vi sia soccombenza reciproca: non solo, infatti, non si versava in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza”, ma non ricorrevano neppure “analoghe, gravi ed eccezionali ragioni” che potessero giustificare la compensazione- tanto più se si considera che il giudizio di opposizione non riveste carattere strettamente impugnatorio- posto che all’opponente non p oteva certo essere imputato di non aver fornito in sede di verifica la prova testimoniale ritenuta indispensabile per l’ammissionedel credito. La statuizione impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2000 per compensi e in euro 500per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori previsti per legge. Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, nonché quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi ein 200 per esborsi, oltre accessori di legg
Decreto Cassazione n. 29376/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris