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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 21660/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato il 12.6.2013, confermata dalla corte di appello di Napoli con sentenza del 19.9.2018, divenuta irrevocabile il 5.12.2019, nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione e di euro quattromila di multa.

2. Avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Barbato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto, malgrado ne sussistessero le condizioni, non veniva riconosciuto in favore del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 78, D.P.R. n. 115 del 2002, laddove il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza del difensore del Barbato di liquidazione delle spese processuali per l'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2.1. Con requisitoria scritta del 9.1.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati.

Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che correttamente il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la possibilità di formulare una prognosi positiva, ha posto a fondamento della sua decisione la non occasionalità della condotta di traffico di sostanze stupefacenti per cui il Barbato è stato condannato, e l'ulteriore condanna riportata da quest'ultimo, nelle more del procedimento, per un reato, sia pure successivamente depenalizzato, per il quale egli aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Orbene tale percorso argomentativo appare del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, come, ad esempio, l'esistenza di precedenti penali e le circostanze inerenti alla condotta di reato posta in essere (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206).

In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito, come opportunamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, che nella giurisprudenza di legittimità appare consolidato il principio secondo cui ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (cfr. Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv. 232312; Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355).

I rilievi difensivi, dunque, non solo risultano in tutta evidenza fuori bersaglio (non appare revocabile in dubbio che l'anteriorità delle sentenze di condanna cui si riferisce l'art. 164, co. 2, n, 1), c.p., va valutata in relazione al momento in cui il giudice investito della questione deve decidere sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, posto che in sede esecutiva la posizione del condannato deve essere unitariamente considerata tenendosi conto di tutte le pene irrogategli sino al momento della decisione a prescindere dall'eseguibilità delle medesime: cfr. Sez. 1, n. 5888 del 07/12/1994, Rv. 200545), ma risultano versati in fatto, in quanto oppongono una diversa valutazione della personalità del Barbato, contestando il giudizio sulla non occasionalità della condotta criminosa posta in essere da quest'ultimo, che il giudice dell'esecuzione ha ancorato alle modalità del fatto, con un percorso argomentativo certo non manifestamente illogico o contraddittorio.

Non scrutinabile, infine, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che il tema con esso posto della liquidazione delle spese processuali esula dal perimetro del giudizio rescissorio, come delineato dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla prima sezione penale di questa Corte in data 2.2.2022.

D'altro canto il difensore del Barbato non avrebbe dovuto articolare la sua doglianza in sede di legittimità, ma in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto del giudice (cfr., in questo senso, Sez. 4, n. 8014 del 17/01/2014, Rv. 259282).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato il 12.6.2013, confermata dalla corte di appello di Napoli con sentenza del 19.9.2018, divenuta irrevocabile il 5.12.2019, nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione e di euro quattromila di multa. 2. Avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Barbato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto, malgrado ne sussistessero le condizioni, non veniva riconosciuto in favore del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 78, D.P.R. n. 115 del 2002, laddove il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza del difensore del Barbato di liquidazione delle spese processuali per l'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2.1. Con requisitoria scritta del 9.1.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarata inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che correttamente il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la possibilità di formulare una prognosi positiva, ha posto a fondamento della sua decisione la non occasionalità della condotta di traffico di sostanze stupefacenti per cui il Barbato è stato condannato, e l'ulteriore condanna riportata da quest'ultimo, nelle more del procedimento, per un reato, sia pure successivamente depenalizzato, per il quale egli aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Orbene tale percorso argomentativo appare del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, come, ad esempio, l'esistenza di precedenti penali e le circostanze inerenti alla condotta di reato posta in essere (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206). In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito, come opportunamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, che nella giurisprudenza di legittimità appare consolidato il principio secondo cui ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (cfr. Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv. 232312; Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355). I rilievi difensivi, dunque, non solo risultano in tutta evidenza fuori bersaglio (non appare revocabile in dubbio che l'anteriorità delle sentenze di condanna cui si riferisce l'art. 164, co. 2, n, 1), c.p., va valutata in relazione al momento in cui il giudice investito della questione deve decidere sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, posto che in sede esecutiva la posizione del condannato deve essere unitariamente considerata tenendosi conto di tutte le pene irrogategli sino al momento della decisione a prescindere dall'eseguibilità delle medesime: cfr. Sez. 1, n. 5888 del 07/12/1994, Rv. 200545), ma risultano versati in fatto, in quanto oppongono una diversa valutazione della personalità del Barbato, contestando il giudizio sulla non occasionalità della condotta criminosa posta in essere da quest'ultimo, che il giudice dell'esecuzione ha ancorato alle modalità del fatto, con un percorso argomentativo certo non manifestamente illogico o contraddittorio. Non scrutinabile, infine, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che il tema con esso posto della liquidazione delle spese processuali esula dal perimetro del giudizio rescissorio, come delineato dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla prima sezione penale di questa Corte in data 2.2.2022. D'altro canto il difensore del Barbato non avrebbe dovuto articolare la sua doglianza in sede di legittimità, ma in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto del giudice (cfr., in questo senso, Sez. 4, n. 8014 del 17/01/2014, Rv. 259282). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in