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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12324/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: F.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla applicazione della disciplina delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. lette le conclusioni depositate, nell'interesse dell'imputato, dall'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato F.U. responsabile del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. commesso in danno dei genitori e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestatarecidiva infraquinquennale e con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata, imponendo le prescrizioni previste ex lege.

La Corte di appello di Torino, con l'impugnata sentenza, giudicando sull'appello proposto dall'imputato, preso atto delle conclusioni del perito psichiatrico nominato in corso del giudizio di appello, che aveva accertato il vizio parziale di mente dell'imputato al momento dei fatti e la sua pericolosità sociale, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 25 novembre 2022, irrevocabile il 24 settembre 2024, e riconosciuta altresì l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., bilanciata, insieme alle attenuanti generiche già concesse in primo grado, in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in complessivi anni due e mesi otto di reclusione (anni uno, mesi otto per il più grave reato sub iudice e anni uno a titolo di aumento per la riconosciuta continuazione esterna), oltre all'applicazione, dopo l'esecuzione della pena, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo minimo di mesi sei, con obbligo di dimora presso idonea struttura riabilitativa.

2. L'imputato, a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo in cui lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius.

Si denuncia, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello proceduto alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, così come disposto in primo grado.

Mentre la pena irrogata con la condanna irrevocabile di cui alla riconosciuta continuazione esterna non era stata sostituita, non così quella di cui al procedimento sub iudice, emessa in relazione al reato ritenuto più grave dai giudici di appello.

Neppure rileva il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, stante il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. c), legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale non osta alla sostituzione della pena l'applicazione della misura di sicurezza, nel caso in Cui l'imputato sia giudicato parzialmente capace di intendere e volere.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione.

Il Procuratore generale e la difesa dell'imputato hanno depositato le conclusioni e memorie scritte indicate in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già affermato che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo imputato, riconosca il vincolo della continuazione con il più grave delitto rispetto al quale è stata inflitta la sola pena detentiva e determini su quest'ultima l'aumento previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. senza procedere alla sostituzione dell'incremento così operato con la pena di specie diversa in concreto inflitta dal primo giudice per il reato satellite (Sez. 3, n. 15657 del 01/03/2022, Rv. 283169 - 01).

Lo stesso principio deve essere applicato, a fortiori, quando il reato più grave sia individuato in quello per cui sia stata inflitta all'imputato, in primo grado, una pena già sostituita ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, come avvenuto nel caso di specie, in cui il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena detentiva di anni due e mesi cinque di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata.

Tale beneficio non poteva, quindi, essere revocato dal giudice del gravame, così determinando un trattamento sanzionatorio deteriore nei confronti dell'imputato, unico appellante.

Né, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sostituzione della pena può ritenersi inibita dall'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, stante il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. c), legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale non osta alla sostituzione della pena l'applicazione della misura di sicurezza, nel caso in cui l'imputato sia giudicato parzialmente capace di intendere e volere, come avvenuto nel caso di specie.

A tal riguardo, questa Corte ha evidenziato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'accertata pericolosità sociale dell'imputato affetto da vizio parziale di mente non costituisce causa ostativa alla sostituzione, giacché la pena sostitutiva potrebbe risultare, attraverso programmi di trattamento di natura terapeutica, più adeguata di quella detentiva alle esigenze di cura del condannato, nel ragionevole bilanciamento con la necessità di neutralizzare la sua pericolosità sociale (Sez. 6, n. 27803 del 03/06/2025, Rv. 288434 - 01).

3. Pertanto, fermo restando l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Così deciso il 17/03/2026. ! iIl gs9 sigliere este r ') sore [OSCURATO:PERSONA])k.Q [OSCURATO:PERSONA] I J .?\ Dispone, a norma déll'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; -che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] te , [OSCURATO:PERSONA] O 1 APR 2026 --.

FU'i\T _ 0',' 'io or:Thi:1Al2.

Dott.s - ./ pitha Cirimele 1.1111 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: F.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla applicazione della disciplina delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. lette le conclusioni depositate, nell'interesse dell'imputato, dall'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato F.U. responsabile del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. commesso in danno dei genitori e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestatarecidiva infraquinquennale e con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata, imponendo le prescrizioni previste ex lege. La Corte di appello di Torino, con l'impugnata sentenza, giudicando sull'appello proposto dall'imputato, preso atto delle conclusioni del perito psichiatrico nominato in corso del giudizio di appello, che aveva accertato il vizio parziale di mente dell'imputato al momento dei fatti e la sua pericolosità sociale, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 25 novembre 2022, irrevocabile il 24 settembre 2024, e riconosciuta altresì l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., bilanciata, insieme alle attenuanti generiche già concesse in primo grado, in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in complessivi anni due e mesi otto di reclusione (anni uno, mesi otto per il più grave reato sub iudice e anni uno a titolo di aumento per la riconosciuta continuazione esterna), oltre all'applicazione, dopo l'esecuzione della pena, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo minimo di mesi sei, con obbligo di dimora presso idonea struttura riabilitativa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo in cui lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius. Si denuncia, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello proceduto alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, così come disposto in primo grado. Mentre la pena irrogata con la condanna irrevocabile di cui alla riconosciuta continuazione esterna non era stata sostituita, non così quella di cui al procedimento sub iudice, emessa in relazione al reato ritenuto più grave dai giudici di appello. Neppure rileva il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, stante il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. c), legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale non osta alla sostituzione della pena l'applicazione della misura di sicurezza, nel caso in Cui l'imputato sia giudicato parzialmente capace di intendere e volere. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il Procuratore generale e la difesa dell'imputato hanno depositato le conclusioni e memorie scritte indicate in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già affermato che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo imputato, riconosca il vincolo della continuazione con il più grave delitto rispetto al quale è stata inflitta la sola pena detentiva e determini su quest'ultima l'aumento previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. senza procedere alla sostituzione dell'incremento così operato con la pena di specie diversa in concreto inflitta dal primo giudice per il reato satellite (Sez. 3, n. 15657 del 01/03/2022, Rv. 283169 - 01). Lo stesso principio deve essere applicato, a fortiori, quando il reato più grave sia individuato in quello per cui sia stata inflitta all'imputato, in primo grado, una pena già sostituita ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, come avvenuto nel caso di specie, in cui il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena detentiva di anni due e mesi cinque di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata. Tale beneficio non poteva, quindi, essere revocato dal giudice del gravame, così determinando un trattamento sanzionatorio deteriore nei confronti dell'imputato, unico appellante. Né, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sostituzione della pena può ritenersi inibita dall'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, stante il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. c), legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale non osta alla sostituzione della pena l'applicazione della misura di sicurezza, nel caso in cui l'imputato sia giudicato parzialmente capace di intendere e volere, come avvenuto nel caso di specie. A tal riguardo, questa Corte ha evidenziato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'accertata pericolosità sociale dell'imputato affetto da vizio parziale di mente non costituisce causa ostativa alla sostituzione, giacché la pena sostitutiva potrebbe risultare, attraverso programmi di trattamento di natura terapeutica, più adeguata di quella detentiva alle esigenze di cura del condannato, nel ragionevole bilanciamento con la necessità di neutralizzare la sua pericolosità sociale (Sez. 6, n. 27803 del 03/06/2025, Rv. 288434 - 01). 3. Pertanto, fermo restando l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso il 17/03/2026. ! iIl gs9 sigliere este r ') sore [OSCURATO:PERSONA])k.Q [OSCURATO:PERSONA] I J .?\ Dispone, a norma déll'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; -che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] te , [OSCURATO:PERSONA] O 1 APR 2026 --. FU'i\T _ 0',' 'io or:Thi:1Al2. Dott.s - ./ pitha Cirimele 1.1111 4
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