CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 36905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19 aprile 2024, respingeva l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna emesse l'una dal Tribunale di Velletri in data 14 maggio 2012, come riformata dalla Corte di Appello di Roma e definitiva il 16 ottobre 2019, la seconda dalla Pretura di Roma in data 12 dicembre 1995, irrevocabile il 9 febbraio 1996 e la terza emessa dalla Pretura di Roma il 26 novembre 1996, irrevocabile il 28 marzo 1997; la conseguente rideterminazione della pena e infine la concessione della sospensione condizionale della pena, così rideterminata, ai sensi dell'art. 671 co 3 cod proc pen. 2. Il provvedimento impugnato motivava il diniego in ragione del fatto che non fosse possibile riconoscere la continuazione fra reati estinti in quanto, essendo stato concesso con le due sentenze emesse dalla Pretura di Roma il beneficio della sospensione condizionale della pena, quei reati dovevano ritenersi estinti ai sensi dell'art. 445 co 2 cod. proc. pen.; in difetto della premessa di cui all'art. 671 co 3 cod proc pen, non era correlativamente possibile concedere alla istante il beneficio richiesto. 3. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando manifesta erroneità e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 671, 444 cod. proc. pen. e 81, 163 e 164 cod. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale sarebbe partito da una premessa logica errata, quella cioè, secondo cui non sarebbe possibile riconoscere il vincolo della continuazione, finalizzato alla rideterminazione della pena, quando le pene non debbano essere eseguite, perché il reato si sia estinto o perché la pena sia già stata espiata. Tale premessa sarebbe in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte che, invece, ammette anche in quei casi la possibilità di riconoscere la continuazione. Il ricorrente esplicitava, inoltre, l'interesse sotteso a tale richiesta, sussistente nonostante l'estinzione di alcuni dei reati e il fatto che uno dei titoli di reato, di cui alle condanne più risalenti, sia stato abrogato : il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i tre -reati, e la relativa determinazione della pena, infatti, potrebbero consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa che potrebbe dunque estendersi anche alla pena di cui alla terza condanna, all'attualità in corso di espiazione con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Le premesse da cui muove l'impugnato provvedimento sono, infatti, errate, poiché sia l'intervenuta espiazione della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi. (Sez. 1, Sentenza n. 8025 del 23/01/2019), sia l'intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi (Sez. 5, n. 40150 de 09/09/2015, Buonerba, Rv. 265674; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 8242 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246652), sia, infine, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento in esame, in sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod.proc.pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne. (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, Rv. 264893). 1.2 Né la circostanza che il reato di cui all'art. 485 cod.pen. sia stato abrogato può avere qualche effetto preclusivo, poiché sia l'aboliti° criminis che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determinano la cessazione di tutti gli effetti penali della sentenza di condanna, compreso quello rappresentato dall'ostacolo che, nel giudizio di cognizione, aveva impedito l'applicazione della sospensione condizionale della pena. L'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza ad applicare la pena sospesa in caso di revoca delle condanne ostative per abrogazione del reato o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice costituisce, quindi, lo strumento funzionale a conseguire la totale rimozione degli effetti penali di una condanna che deve essere totalmente cancellata in tutte le sue implicazioni negative perché riferentesi ad un fatto che ha perduto ogni rilevanza penale. " (Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, dep.2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01). Il precedente citato come solo apparentate ostativo nel parere del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, non è in contrasto con gli orientamenti sopra richiamati, poiché si riferisce alla estinzione per indulto della pena ostativa alla concessione del beneficio sospensivo, che nessun rilievo in favor rei ha, in quanto non elide gli effetti penali della condanna, a differenza di quanto accade nel caso in esame, ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen., per espressa previsione normativa. Nel caso di specie, invero, la decisione impugnata si è arrestata ad una fase ancora precedente, poiché non ha nemmeno valutato nel merito la sussistenza del vincolo della continuazione, ma ha escluso, erroneamente, come visto, in ragione della intervenuta estinzione di alcuni reati, che si potesse anche solo ipotizzare di esaminare la sussistenza di tale vincolo, operazione prodromica alla eventuale concessione del beneficio ex art. 671 comma 3 cod proc pen., che si pone come logico posterius rispetto alla prima, ritenuta non possibile. La impugnata ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame, sulla scorta dei principi testè enunciati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Così de