CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 08056/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35818-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 416/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 651/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto OGGETTO: MOBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35818/2019 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] Che la ricorrente ha fatto presente che nelle more della proposizione del giudizio per Cassazione, ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, transitando dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola dell’infanzia; che successivamente, in sede di mobilità interprovinciale e con passaggio di ruolo da una provincia ad un’altra) la ricorrente ha chiesto come sede di servizio la propria provincia di residenza (Enna) e nuovamente come docente di scuola primaria; che in data 17 maggio 2024, in occasione della procedura di mobilità indetta per l’a.s. 2024/2025, la ricorrente ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale in provincia di Enna e per la scuola primaria, come comprovato dalla documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. (all. n. 1, già depositato in data 03.12.2024); che pertanto la ricorrente ha raggiunto il medesimo risultato (la sede preferita e richiesta con assoluta priorità) che aveva richiesto con la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017. CONSIDERATO che,di conseguenza, è sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio come richiesto dalla ricorrente nella memoria; che tale sopravvenuta carenza di interesse è stata rappresentata dalla parte ricorrente la quale, peraltro , ha evidenziato di essere stata trasferita nella sede desiderata , previo trasferimento in Sicilia alle dipendenze della scuola dell’infanzia; che pertanto il successivo passaggio di ruolo interprovinciale in provincia di Enna e per la scuola primaria, determinato dal passaggio presso la scuola dell’infanzia, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al provvedimento giurisdizionale richiesto; che il sopravvenuto difetto di interesse dà luogo all'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata -che l'interesse va valutato. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017) ; che nulla si deve statuire in tema di spese stante la specificità della causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per trasferimento alla scuola primaria, previo passaggio per la scuola dell’infanzia; che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la richiesta congiunta di entrambe le parti; che non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018) PQM Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lav