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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15565/2026

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zzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3867/2025 depositatail 19/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 26649/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15565/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3867/2025 depositatail 19/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 26649/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15565/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris