CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 4664/15/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEG RIMBORSOCon istanza del 18 maggio 2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rimborso delle somme corrisposte in esubero a titolo di ILOR e IRPEG, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 1986, 1987 e 1988. L’Ufficio emanava provvedimento di diniego sul rilievo che l’istanza di rimborso, in mancanza di precedenti atti interruttivi, non poteva trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del diritto. La società contribuente impugnava il provvedimento di diniego, limitatamente al credito IRPEG, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, norma che prevede la possibilità per l’Amministrazionefinanziaria di er oga re le eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo respingeva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe , in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, dichiaravaspettante il chiesto rimborso. Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, nonché dell’art.2946 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il citato art. 2 avesse sottratto all’Amministrazione finanziaria il diritto di eccepire la prescrizione del creditotributario.Preliminarmente va rilevato che questaCorte, con ordinanza n. 8475del 2023, alla luce dell a pronuncia della Corte costituzionale del 29 maggio 2013, n. 112, successivaquindi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 2 6 87 del 2007 , ha rimesso alle Sezioni Unite per un nuovo esame la questione della valenzaprecettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003. In attesa della decisione delle Sezioni Unite la causa va dunque rinviata nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in