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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14888/2022

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. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20399/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF.

SCNPTR7OR14A794U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

VVSNMR40E53A3653), rappresentati e difesi dagli Avv.ti to 7-32- 172- R.G. 20399/2017 Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce alla memoria ex art. 378 c.p.c. in data 19 gennaio 2022, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti — avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 710/2016, depositata in data 14 luglio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 22 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Grumello del Monte la confinante [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) di individuare l'esatto confine tra i propri fondi, individuati ai mapp. 2032 e 3862 (ex 2040), e la proprietà della convenuta, individuata ai mapp. 1857, 2038, 2020; b) nel caso in cui fosse stato accertato che la convenuta, mediante la realizzazione di una recinzione con cancello e di una strada al di là della medesima recinzione, aveva occupato parte dei terreni degli stessi attori, la condanna al ripristino dei luoghi nonché al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] per eccepire sia che il confine tra i terreni era già stato oggetto di un accertamento tra i proprietari dei fondi finitimi sia che in ogni caso la porzione di terreno in contestazione doveva ormai ritenersi acquisita dalla medesima Capello per usucapione, il Tribunale di Bergamo -dopo l'espletamento di attività istruttoria e dopo che il giudizio era stato riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del decesso della medesima Camilla R.G. 20399/2017 Pagina nr. 3 di 11 Capello- dichiarava inammissibile la domanda degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite, ritenendo che vi fosse prova del fatto che i confini dei fondi erano stati accertati tramite un accordo e che, quindi, fosse carente il presupposto dell'azione costituito dall'incertezza del confine.

2. Deceduto nelle more l'attore [OSCURATO:PERSONA], veniva proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado, accertava il confine tra le rispettive proprietà delle parti, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare le opere realizzate al di là della linea di confine ed a rifondere agli appellanti le spese dei due gradi di giudizio.

Osservava la Corte: che l'appello era da considerarsi ammissibile perché, pur non indicando specificatamente le parti della sentenza impugnate e le riforme della stessa volute, erano comunque precisate le censure mosse mediante specifici motivi di gravame; che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, non vi era prova del fatto che nel 1980 le parti avessero raggiunto un accordo sulla individuazione della linea di confine, sia perché tale accordo recepiva una precedente intesa del 1979, non conclusa tuttavia tra tutte le parti interessate, sia perché l'esame delle deposizioni testimoniali non consentiva di pervenire neppure alla conclusione che quello del 1980 potesse qualificarsi come un vero e proprio accordo per la individuazione dei confini che, quindi, si doveva procedere all'accertamento del confine secondo le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo I‘A._'1?" 9,4 R.G. 20399/2017 Pagina nr. 4 di 11 grado, da cui emergeva un reciproco sconfinamento tra le proprietà delle parti in causa; che non poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione, non essendovi prova del fatto che la rete che delimitava la porzione oggetto di sconfinamento fosse stata apposta da almeno venti anni alla data di esordio del contenzioso, anche in considerazione sia della carenza che affliggeva i capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione -in quanto privi di indicazione di indicazioni cronologiche- sia della mancata riproposizione, e conseguente rinuncia, dei capitoli in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La memoria dei controricorrenti reca la costituzione del nuovo difensore.

4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in sei motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 342, secondo comma, nr. 1 e 2, R.G. 20399/2017 Pagina nr. 5 di 11 CO21/0, nonché in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata.

Deduce il ricorrente l'erroneità della decisione della Corte territoriale nel momento in cui essa ha ritenuto l'appello ammissibile, pur riconoscendo espressamente che l'atto di appello non indicava le parti della sentenza oggetto di impugnazione, né le specifiche censure oggetto di gravame.

Da ciò deriva, conclude il ricorso, non solo la violazione di legge quanto alla declaratoria di ammissibilità dell'appello, ma la nullità della decisione della stessa Corte d'Appello di Brescia.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli art. 1350, 1388, 1392 e 1393 c.c.

Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia ritenuto non perfezionato alcun negozio di accertamento dei confini per difetto del potere di rappresentanza delle persone intervenute, nonostante le circostanze deponessero in modo univoco in tal senso e nonostante il negozio di accertamento fosse a forma libera. 1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1350 e 1372 c.c.

Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la medesima avrebbe ritenuto non perfezionato un negozio di accertamento alla data del 17 febbraio 1980, avendo lo stesso recepito il precedente accordo del 1979, che tuttavia non poteva ritenersi perfezionato.

Deduce il ricorso che la decisione avrebbe omesso di considerare che, in ogni caso, l'intesa del 1980 si rendeva necessaria per rendere il precedente accordo non trascritto opponibile agli aventi causa e che detta intesa - recependo l'individuazione dei confini già avvenuta nel 1979- aveva carattere meramente ricognitivo.

R.G. 20399/2017 Pagina nr. 6 di 11 1.4 Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c.

Il ricorso lamenta che la Corte d'Appello abbia disatteso, con una motivazione apparente, le prove testimoniali, che confermavano il perfezionamento del negozio di accertamento in data 17 febbraio 1980, ed abbia optato per la valutazione operata dal consulente tecnico sulla scorta delle mappe catastali, in tal modo violando i criteri probatori dettati dall'art. 950 c.c. e, in particolare, la regola di residualità delle risultanze catastali.

Viene lamentata l'incongruenza e la carenza della motivazione con cui la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto inattendibili alcune deposizioni testimoniali favorevoli a parte ricorrente, riconoscendo invece attendibilità ad altre favorevoli agli originari attori, violando in tal modo il canone di cui all'art. 116 c.p.c. 1.5 Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c., in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare la mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere all'interrogatorio formale. 1.6 Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 e 253 c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c.

Il ricorso critica il mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, deducendo che le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado avevano palesato che la determinazione dei confini risaliva all'anno 1977, da ciò derivando che il possesso della porzione di terreno dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], prima, e di quest'ultima, poi, era riconducibile a quella data.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si presenta privo del requisito dell'autonomia e completezza.

R.G. 20399/2017 Pagina nr. 7 di 11 L'ammissibilità del ricorso, infatti, avrebbe presupposto la riproduzione dell'atto di appello degli odierni controricorrenti, nella parte in cui esso formulava le censure alla sentenza di primo grado, in modo da evidenziare direttamente e specificamente lo scostamento dell'atto medesimo dai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.

Le doglianze del ricorrente, per contro, si basano esclusivamente su un -peraltro sintetico- passaggio della motivazione della Corte d'Appello, contenente un mero cenno alla mancata rigorosa specificazione, nell'atto di appello, delle parti della sentenza di primo grado impugnate, e delle riforme richieste.

La stessa Corte d'Appello, tuttavia, ha contestualmente dato atto della sufficiente precisione delle censure mosse mediante specifici motivi di gravame, in tal modo adeguandosi al principio -enunciato da questa Corte- per cui l'osservanza del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 - 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 - Rv. 648722 - 01).

3. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, per dichiararne l'inammissibilità.

Contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, infatti, la Corte d'Appello non si è discostata dal precedente di questa Corte in tema di forma libera delle convenzioni di accertamento dei confini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13212 del 07/12/1991 - Rv. 474952 - 01), ma -operando un motivato vaglio delle prove assunte nel corso del giudizio di primo grado-- ha concluso nel senso dell'assenza di R.G. 20399/2017 Pagina nr. 8 di 11 elementi probatori che consentissero di stabilire che, dapprima nel 1979, e poi nel 1980, una siffatta convenzione fosse stata validamente conclusa.

I due motivi di ricorso, quindi, si traducono in realtà in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01).

4. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, al di là delle deduzioni concernenti un vizio di motivazione apparente e la violazione dell'art. 950 c.c., si risolvono in una inammissibile sollecitazione della revisione della valutazione delle risultanze probatorie.

Giova rammentare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n, 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella R.G. 20399/2017 Pagina nr. 9 di 11 "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Nel caso in esame, nella motivazione della Corte d'Appello di Brescia non si ravvisa alcuno dei suddetti profili di carenza, dovendosi invece osservare che la Corte medesima risulta aver adeguatamente illustrato le ragioni che sono alla base del proprio argomentato convincimento.

Neppure può ravvisarsi una violazione dell'art. 950 c.c. in quanto la Corte non ha, in realtà, anteposto il criterio delle risultanze delle mappe catastali ad altri sovraordinati criteri probatori, ma ha, con argomentato ragionamento, escluso la valenza probatoria delle testimonianze e, conseguentemente, la sussistenza di elementi che consentissero la determinazione dei confini senza ricorrere al criterio residuale delle risultanze catastali.

Significativamente, invero, il quarto motivo di ricorso si impernia, in particolare, sulla riproduzione del contenuto delle istanze istruttorie e delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, nonché su ampie deduzioni relative al giudizio di attendibilità dei testi palesando, in tal modo, che esso, ancora una volta, mira a conseguire una -inammissibile- revisione delle valutazioni operate dalla Corte in ordine alla valenza probatoria delle risultanze istruttorie, ivi compreso il profilo della mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere ad un interrogatorio formale che, peraltro, non risulta fosse stato neppure formalmente ammesso.

R.G. 20399/2017 Pagina nr. 10 di 11

5. Inammissibile, infine, è il sesto motivo di ricorso, che anche in questo caso -seppur in relazione al distinto profilo della domanda riconvenzionale di usucapione originariamente azionata da [OSCURATO:PERSONA]- si pone in netto contrasto con la regola di insindacabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice di merito.

6. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20399/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF. SCNPTR7OR14A794U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VVSNMR40E53A3653), rappresentati e difesi dagli Avv.ti to 7-32- 172- R.G. 20399/2017 Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce alla memoria ex art. 378 c.p.c. in data 19 gennaio 2022, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti — avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 710/2016, depositata in data 14 luglio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 22 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Grumello del Monte la confinante [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) di individuare l'esatto confine tra i propri fondi, individuati ai mapp. 2032 e 3862 (ex 2040), e la proprietà della convenuta, individuata ai mapp. 1857, 2038, 2020; b) nel caso in cui fosse stato accertato che la convenuta, mediante la realizzazione di una recinzione con cancello e di una strada al di là della medesima recinzione, aveva occupato parte dei terreni degli stessi attori, la condanna al ripristino dei luoghi nonché al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] per eccepire sia che il confine tra i terreni era già stato oggetto di un accertamento tra i proprietari dei fondi finitimi sia che in ogni caso la porzione di terreno in contestazione doveva ormai ritenersi acquisita dalla medesima Capello per usucapione, il Tribunale di Bergamo -dopo l'espletamento di attività istruttoria e dopo che il giudizio era stato riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del decesso della medesima Camilla R.G. 20399/2017 Pagina nr. 3 di 11 Capello- dichiarava inammissibile la domanda degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite, ritenendo che vi fosse prova del fatto che i confini dei fondi erano stati accertati tramite un accordo e che, quindi, fosse carente il presupposto dell'azione costituito dall'incertezza del confine. 2. Deceduto nelle more l'attore [OSCURATO:PERSONA], veniva proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado, accertava il confine tra le rispettive proprietà delle parti, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare le opere realizzate al di là della linea di confine ed a rifondere agli appellanti le spese dei due gradi di giudizio. Osservava la Corte: che l'appello era da considerarsi ammissibile perché, pur non indicando specificatamente le parti della sentenza impugnate e le riforme della stessa volute, erano comunque precisate le censure mosse mediante specifici motivi di gravame; che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, non vi era prova del fatto che nel 1980 le parti avessero raggiunto un accordo sulla individuazione della linea di confine, sia perché tale accordo recepiva una precedente intesa del 1979, non conclusa tuttavia tra tutte le parti interessate, sia perché l'esame delle deposizioni testimoniali non consentiva di pervenire neppure alla conclusione che quello del 1980 potesse qualificarsi come un vero e proprio accordo per la individuazione dei confini che, quindi, si doveva procedere all'accertamento del confine secondo le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo I‘A._'1?" 9,4 R.G. 20399/2017 Pagina nr. 4 di 11 grado, da cui emergeva un reciproco sconfinamento tra le proprietà delle parti in causa; che non poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione, non essendovi prova del fatto che la rete che delimitava la porzione oggetto di sconfinamento fosse stata apposta da almeno venti anni alla data di esordio del contenzioso, anche in considerazione sia della carenza che affliggeva i capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione -in quanto privi di indicazione di indicazioni cronologiche- sia della mancata riproposizione, e conseguente rinuncia, dei capitoli in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. 3. Avverso la decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La memoria dei controricorrenti reca la costituzione del nuovo difensore. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in sei motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 342, secondo comma, nr. 1 e 2, R.G. 20399/2017 Pagina nr. 5 di 11 CO21/0, nonché in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata. Deduce il ricorrente l'erroneità della decisione della Corte territoriale nel momento in cui essa ha ritenuto l'appello ammissibile, pur riconoscendo espressamente che l'atto di appello non indicava le parti della sentenza oggetto di impugnazione, né le specifiche censure oggetto di gravame. Da ciò deriva, conclude il ricorso, non solo la violazione di legge quanto alla declaratoria di ammissibilità dell'appello, ma la nullità della decisione della stessa Corte d'Appello di Brescia. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli art. 1350, 1388, 1392 e 1393 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia ritenuto non perfezionato alcun negozio di accertamento dei confini per difetto del potere di rappresentanza delle persone intervenute, nonostante le circostanze deponessero in modo univoco in tal senso e nonostante il negozio di accertamento fosse a forma libera. 1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1350 e 1372 c.c. Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la medesima avrebbe ritenuto non perfezionato un negozio di accertamento alla data del 17 febbraio 1980, avendo lo stesso recepito il precedente accordo del 1979, che tuttavia non poteva ritenersi perfezionato. Deduce il ricorso che la decisione avrebbe omesso di considerare che, in ogni caso, l'intesa del 1980 si rendeva necessaria per rendere il precedente accordo non trascritto opponibile agli aventi causa e che detta intesa - recependo l'individuazione dei confini già avvenuta nel 1979- aveva carattere meramente ricognitivo. R.G. 20399/2017 Pagina nr. 6 di 11 1.4 Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c. Il ricorso lamenta che la Corte d'Appello abbia disatteso, con una motivazione apparente, le prove testimoniali, che confermavano il perfezionamento del negozio di accertamento in data 17 febbraio 1980, ed abbia optato per la valutazione operata dal consulente tecnico sulla scorta delle mappe catastali, in tal modo violando i criteri probatori dettati dall'art. 950 c.c. e, in particolare, la regola di residualità delle risultanze catastali. Viene lamentata l'incongruenza e la carenza della motivazione con cui la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto inattendibili alcune deposizioni testimoniali favorevoli a parte ricorrente, riconoscendo invece attendibilità ad altre favorevoli agli originari attori, violando in tal modo il canone di cui all'art. 116 c.p.c. 1.5 Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c., in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare la mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere all'interrogatorio formale. 1.6 Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 e 253 c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c. Il ricorso critica il mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, deducendo che le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado avevano palesato che la determinazione dei confini risaliva all'anno 1977, da ciò derivando che il possesso della porzione di terreno dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], prima, e di quest'ultima, poi, era riconducibile a quella data. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si presenta privo del requisito dell'autonomia e completezza. R.G. 20399/2017 Pagina nr. 7 di 11 L'ammissibilità del ricorso, infatti, avrebbe presupposto la riproduzione dell'atto di appello degli odierni controricorrenti, nella parte in cui esso formulava le censure alla sentenza di primo grado, in modo da evidenziare direttamente e specificamente lo scostamento dell'atto medesimo dai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Le doglianze del ricorrente, per contro, si basano esclusivamente su un -peraltro sintetico- passaggio della motivazione della Corte d'Appello, contenente un mero cenno alla mancata rigorosa specificazione, nell'atto di appello, delle parti della sentenza di primo grado impugnate, e delle riforme richieste. La stessa Corte d'Appello, tuttavia, ha contestualmente dato atto della sufficiente precisione delle censure mosse mediante specifici motivi di gravame, in tal modo adeguandosi al principio -enunciato da questa Corte- per cui l'osservanza del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 - 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 - Rv. 648722 - 01). 3. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, per dichiararne l'inammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, infatti, la Corte d'Appello non si è discostata dal precedente di questa Corte in tema di forma libera delle convenzioni di accertamento dei confini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13212 del 07/12/1991 - Rv. 474952 - 01), ma -operando un motivato vaglio delle prove assunte nel corso del giudizio di primo grado-- ha concluso nel senso dell'assenza di R.G. 20399/2017 Pagina nr. 8 di 11 elementi probatori che consentissero di stabilire che, dapprima nel 1979, e poi nel 1980, una siffatta convenzione fosse stata validamente conclusa. I due motivi di ricorso, quindi, si traducono in realtà in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 4. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, al di là delle deduzioni concernenti un vizio di motivazione apparente e la violazione dell'art. 950 c.c., si risolvono in una inammissibile sollecitazione della revisione della valutazione delle risultanze probatorie. Giova rammentare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n, 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella R.G. 20399/2017 Pagina nr. 9 di 11 "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame, nella motivazione della Corte d'Appello di Brescia non si ravvisa alcuno dei suddetti profili di carenza, dovendosi invece osservare che la Corte medesima risulta aver adeguatamente illustrato le ragioni che sono alla base del proprio argomentato convincimento. Neppure può ravvisarsi una violazione dell'art. 950 c.c. in quanto la Corte non ha, in realtà, anteposto il criterio delle risultanze delle mappe catastali ad altri sovraordinati criteri probatori, ma ha, con argomentato ragionamento, escluso la valenza probatoria delle testimonianze e, conseguentemente, la sussistenza di elementi che consentissero la determinazione dei confini senza ricorrere al criterio residuale delle risultanze catastali. Significativamente, invero, il quarto motivo di ricorso si impernia, in particolare, sulla riproduzione del contenuto delle istanze istruttorie e delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, nonché su ampie deduzioni relative al giudizio di attendibilità dei testi palesando, in tal modo, che esso, ancora una volta, mira a conseguire una -inammissibile- revisione delle valutazioni operate dalla Corte in ordine alla valenza probatoria delle risultanze istruttorie, ivi compreso il profilo della mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere ad un interrogatorio formale che, peraltro, non risulta fosse stato neppure formalmente ammesso. R.G. 20399/2017 Pagina nr. 10 di 11 5. Inammissibile, infine, è il sesto motivo di ricorso, che anche in questo caso -seppur in relazione al distinto profilo della domanda riconvenzionale di usucapione originariamente azionata da [OSCURATO:PERSONA]- si pone in netto contrasto con la regola di insindacabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice di merito. 6. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 14888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris