CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 24/07/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 12/03/2019, confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione contestato e rideterminava la pena, previo riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato in via definitiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la violazione di legge (art. 468, comma 4 bis cod. proc. pen.) con riferimento al rigetto dell'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento da un teste decisivo, acquisite in mancanza di espressa richiesta unitamente al deposito delle liste (il verbale di prova dichiarativa non era stato specificamente indicato dal PM che aveva formalizzato una generica richiesta di acquisizione documentale); - violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) per l'omessa corrispondenza tra imputazione e sentenza, posto che il reato presupposto era stato indicato in imputazione nel delitto di cui all'art. 517 cod. pen. per il quale la stessa Gu era stata giudicata separatamente. 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi reiterano censure adeguatamente definite dal giudice di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. 4. Per quanto attiene al primo motivo, l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (ex rnultis, Cass. sez. 2, sent. n. 49198 del 15/10/2019 - dep. 04/12/2019 - Rv. 277933); inosservanza in ogni caso insussistente nel caso di specie per il rituale e tempestivo deposito da parte del PM della lista con l'indicazione, in luogo dei testimoni, della produzione documentale, comprensiva del verbale della deposizione oggetto di censura, senza esercizio da parte della difesa della facoltà di escutere il teste in dibattimento ex art. 238, comma 5 cod. proc. pen. 5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale individuato nella contraffazione della merce posta in vendita il reato presupposto alla ricettazione, come specificatamente indicato nel capo d'imputazione ("per avere, al fine di profitto, ricevuto merce con marchi contraffatti di famose griffes"). La censura fa leva sul riferimento nell'editto accusatorio anche al reato di cui all'art. 517 cod. pen. per il quale si è proceduto separatamente a carico della Gu senza considerare che è nella contraffazione, ascrivibile a terzi, che va individuato l'illecito presupposto ad entrambi i reati: la ricettazione, delitto contro il patrimonio; la vendita di prodotti con segni mendaci, a tutela dell'ordine economico, per evitare inganni al compratore su origine, provenienza o qualità della merce. 6. L'inammissibilità del ricorso in esame preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento .in favore della Cassa. delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]