CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bosaro il 14 gennaio 2022. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero un motivo non rientrante fra quelli per cui è previsto il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]