CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza sub b), di riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai fatti giudicati dalle sentenze inckcate ai n. 16) e 17) del provvedimento di cumulo del Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino, del 12 gennaio 2022, escludendo la pronuncia indicata al n. 15) del suddetto provvedimento e rideterminando, in misura pari ad anni 11, mesi 3 di reclusione ed euro 4.500 di multa, la pena complessiva in continuazione per i reati di cui alle citate pronunce e quelli di cui alle altre sentenze di condanna contenute nell'indicato cumulo. 1.1,Rilevato, altresì, che la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di continuazione sub a), avente ad oggetto i fatti di cui alle sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3) del provvedimento di cumulo, in quanto reputata riproposizione di altra rigettata dal Tribunale di Asti (e, sulla richiesta sub c) relativa all'annullamento o alla correzione del provvedimento di cumulo che non avrebbe tenuto conto di tutti i provvedimenti di concessione di liberazione anticipata, si rilevava che, ai 540 giorni già considerati nel suddetto provvedimento, si dovevano aggiungere 90 giorni di liberazione anticipata concessi dall'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo in data 24 novembre 2021; pertanto, tenuto conto della pena complessivamente inflitta, in relazione a tutte le sentenze contenute nel provvedimento di cumulo, pari ad anni 12, mesi 7 di reclusione ed euro 13.090 di multa, del periodo di presofferto e dei 630 giorni di liberazione anticipata, il nuovo fine pena veniva fissato al 31 marzo 2025). 2.Rilevato che avverso l'ordinanza indicata, il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. Lagomarsino, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1.Ritenuto che il primo motivo (violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di cui al punto a) è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che, invece, ha dato adeguatamente conto di come sull'odierna richiesta dì continuazione tra le sentenze di cui al punto a) fosse già intervenuta la decisione di rigetto del Tribunale di Asti, escludendo il vincolo sul presupposto dell'eterogeneità e della notevole distanza temporale tra i fatti per cui si procedle. 2.2.Rilevato che analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al secondo motivo dedotto (mancato riconoscimento della continuazione in relazione alle condotte di cui alla sentenza n. 15) del provvedimento di cumulo, avendo il giudice a quo , secondo le deduzioni difensive, omesso di considerare gli elementi addotti dall'istante a dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei reati, l'analogia del modus operandi e il breve lasso temporale intercorrente tra i fatti giudicati dalla sentenza suindicata e quelli di cui alle altre condanne riportate nel provvedimento di cumulo) posto che il giudice dell'esecuzione ha motivato in maniera puntuale, escludendo la medesimezza del disegno criminoso in considerazione dell'ampio arco temporale intercorrente tra i fatti di cui alla suddetta sentenza e quelli oggett delle sentenze n. 16) (oltre un anno) e 17) (quasi 2 anni). 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere es