CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 46619/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 23 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibili le istanze, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], di detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e differimento obbligatorio della pena per maternità ex art. 146 cod. pen., e disponeva il differimento facoltativo della pena ex art. 147 cod. pen. per la durata di anni uno, rinviando per nuovo riesame all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A sostegno della decisione veniva indicato il cumulo di pena di anni sette e mesi sette di reclusione, che superava i limiti di legge, e l’assenza di prole inferiore ad anni uno. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 47 quinquies comma 1 bis ord. pen. come modificato dall’art. 3 della legge n. 62/2011. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato su un’istanza precedente alla data del 02/02/2024, cioè prima che diventasse esecutiva la sentenza n. 388/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala con cui la pena ha superato gli anni sette di reclusione. La richiesta su cui doveva pronunciarsi il Tribunale di sorveglianza di Palermo era relativa esclusivamente alla concessione del beneficio dell’espiazione della pena presso la propria abitazione ai sensi dell’art. 47 quinquies comma 1 bis O.P. In tal modo, è stato pregiudicato il diritto della Gasijan di ottenere la detenzione domiciliare speciale. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in data 25 ottobre 2024, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio ad altra sezione del Tribunale di sorveglianza di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Va premesso che, ai sensi dell’art. 47 ter comma 1-ter O.P., nelle medesime ipotesi in cui può essere disposto il rinvio dell’esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen., può essere concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare anche se la pena supera il limite di anni 4 di reclusione. In tal modo, si consente di eseguire la pena in modalità alternativa, meno gravosa per il condannato, quando la pericolosità impedisce il differimento dell’esecuzione. L’art. 147 cod. pen., invero, al comma 1 n. 3 dispone il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena nell’ipotesi in cui la pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. L’art. 47 quinquies O. P. al comma 1 bis, invece, sancisce che, esclusi i casi condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis, sia possibile disporre che nei confronti delle detenute madri l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, avvenga presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. 3. Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte riconosce l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, rinvenuta una situazione di cui all'art. 147 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica (cfr. Sez. 1, n. 15848 del 21/02/2020, Rv. 279126 – 01). Tuttavia, in base ad un orientamento al quale questo Collegio intende dare continuità, il differimento dell’esecuzione della pena deve essere considerato più favorevole rispetto alla detenzione domiciliare, e può esservi un interesse concreto ed attuale a ricorrere avverso un’ordinanza che disponga la detenzione domiciliare al fine di rivalutare i fatti e le motivazioni addotte dal Tribunale di sorveglianza ed ottenere, piuttosto, il più favorevole differimento dell’esecuzione della pena (cfr. Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 282484 – 01); al contrario non vi può essere interesse ad impugnare un provvedimento che, anziché disporre una modalità di esecuzione della pena, differisca l’esecuzione stessa. 4. Nel caso di specie, sebbene Gasijan abbia richiesto espressamente la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, non può ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale a ricorrere avverso la concessione del più favorevole beneficio del differimento dell’esecuzione della pena per un anno. Dall’eventuale accoglimento del ricorso, invero, deriverebbe una condizione restrittiva deteriore per la Gasijan che, da libera, diventerebbe sottoposta alla detenzione domiciliare. L’avere la difesa insistito nella richiesta di valutazione della sua istanza di detenzione domiciliare non può avere rilevanza alcuna, per un verso perché le istanze pendenti prima del sopraggiungere dell’ulteriore titolo non erano state fatte oggetto di espressa e rituale rinuncia e non potevano considerarsi inefficaci per il solo fatto che il cumulo di pena era lievitato in ragione dell’esecutività dell’ulteriore condanna e per altro verso perché le ragioni poste a fondamento della concessione della detenzione domiciliare potranno (e dovranno) essere comunque valutate al momento in cui spirerà il termine fissato con il provvedimento di differimento e si procederà a dare esecuzione alla pena. 5. Pertanto, nel caso di specie difetta un interesse concreto ed attuale ad impugnare, da cui deriva l’inammissibilità del ricorso, in ossequio al disposto dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotti, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]