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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2017

Cassazione n. 08927/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24187/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO

V. ANDEGARI 4/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA - BARI n. 2235/2017depositata il 23/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinta da cartella di pagamento n. 1420140016451742, per l’importo di euro 907.671,93, conseguente a due iscrizioni a ruolo effettuate dalla D.P. di Barletta-Andria-Trani in sede di liquidazione del Mod.

Unico 2013 per l’a.i. 2012 ex artt. 36-bis DPR n. 600 del 973 e 54-bis DPR n. 633 del 1972, in quanto il controllo della dichiarazione evidenziava l’omesso versamento di IRAP ed IVA dichiarate per il suddetto a.i.

La contribuente impugnava la cartella, lamentandone l’illegittimità ai sensi dell’art. 1, comma 255, d.l. n. 311 del 2004, sul rilievo che questa norma disponeva la sospensione, in seguito reiteratamente prorogata, dei versamenti a favore di enti non commerciali in possesso, come la medesima, di determinati requisiti.

La CTP di Bari, con sentenza n. 2632/9/2015 del 13 luglio 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’iscrizione quanto ad interessi e sanzioni.

L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la contribuente con articolato controricorso.

Rilevato che: L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, con istanza in data 21 maggio 2019, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate, in quanto, “sulla scia delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]”, la D.P. competente, con nota del 7 febbraio 2019, prot. n. 7154, aveva comunicato alla contribuente “di aver provveduto a sgravare le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni ed interessi recate dalla cartella di pagamento n. 01420140016451742, oggetto del contenzioso in oggetto”.

Invero: - rilevava che “l'Agenzia delle entrate[,] in sede di premessa alla richiesta di ricorso per cassazione, [aveva precisato] che ‘la controversia riguarda una questione per la quale la scrivente […] ha presentato due richieste di parere alla Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione, alla Direzione centrale accertamento, alla Direzione centrale gestione tributi e alla Direzione centrale normativa"; - rappresentava che “l'Ufficio tutela del credito erariale della [OSCURATO:PERSONA], in risposta alle predette richieste di parere, [aveva] precisato che la ripresa dei versamenti sospesi per effetto dell'agevolazione di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 doveva avvenire, a norma dell'articolo 9, comma 2- bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ‘senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione’ […]”.

A fronte della superiore istanza, che manifesta il sopravvenuto difetto di interesse dell’Agenzia a coltivare il giudizio di cassazione, trova applicazione il principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa”.

La novità della questione vertita giustifica, come richiesto, la compensazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24187/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO V. ANDEGARI 4/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA - BARI n. 2235/2017depositata il 23/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinta da cartella di pagamento n. 1420140016451742, per l’importo di euro 907.671,93, conseguente a due iscrizioni a ruolo effettuate dalla D.P. di Barletta-Andria-Trani in sede di liquidazione del Mod. Unico 2013 per l’a.i. 2012 ex artt. 36-bis DPR n. 600 del 973 e 54-bis DPR n. 633 del 1972, in quanto il controllo della dichiarazione evidenziava l’omesso versamento di IRAP ed IVA dichiarate per il suddetto a.i. La contribuente impugnava la cartella, lamentandone l’illegittimità ai sensi dell’art. 1, comma 255, d.l. n. 311 del 2004, sul rilievo che questa norma disponeva la sospensione, in seguito reiteratamente prorogata, dei versamenti a favore di enti non commerciali in possesso, come la medesima, di determinati requisiti. La CTP di Bari, con sentenza n. 2632/9/2015 del 13 luglio 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’iscrizione quanto ad interessi e sanzioni. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la contribuente con articolato controricorso. Rilevato che: L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, con istanza in data 21 maggio 2019, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate, in quanto, “sulla scia delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]”, la D.P. competente, con nota del 7 febbraio 2019, prot. n. 7154, aveva comunicato alla contribuente “di aver provveduto a sgravare le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni ed interessi recate dalla cartella di pagamento n. 01420140016451742, oggetto del contenzioso in oggetto”. Invero: - rilevava che “l'Agenzia delle entrate[,] in sede di premessa alla richiesta di ricorso per cassazione, [aveva precisato] che ‘la controversia riguarda una questione per la quale la scrivente […] ha presentato due richieste di parere alla Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione, alla Direzione centrale accertamento, alla Direzione centrale gestione tributi e alla Direzione centrale normativa"; - rappresentava che “l'Ufficio tutela del credito erariale della [OSCURATO:PERSONA], in risposta alle predette richieste di parere, [aveva] precisato che la ripresa dei versamenti sospesi per effetto dell'agevolazione di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 doveva avvenire, a norma dell'articolo 9, comma 2- bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ‘senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione’ […]”. A fronte della superiore istanza, che manifesta il sopravvenuto difetto di interesse dell’Agenzia a coltivare il giudizio di cassazione, trova applicazione il principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa”. La novità della questione vertita giustifica, come richiesto, la compensazione del
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