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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34728/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 5298/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 936/5/2024 depositata il 22 luglio 2024.

Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 5298/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 936/5/2024 depositata il 22 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34728/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris