CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, in data 2 novembre 2020, ha parzialmente riformato - per quanto qui d'interesse - la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 10 ottobre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 (concorso nei furti consumati o tentati in abitazione, commessi rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 febbraio 2017), 6 (concorso nel furto in abitazione ai danni della famiglia Napoli - Alleruzzo il 14 luglio 2017) e 10 (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate rispettivamente per i reati di cui ai capi 11 e 12 (furti commessi in danno della tabaccheria delle sorelle Nunziata, nell'arco temporale compreso tra il 13 novembre e il 19 dicembre 2017); e [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2 e 3 e del delitto associativo di cui al capo 10 (reati di cui si é detto a proposito della posizione del Cuzzupé). In particolare, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte zanclea: ha rideterminato la pena nei confronti del Cuzzupé, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti; ha riqualificato, nei confronti del Rodriguez, il reato a lui ascritto al capo 1 nel delitto di ricettazione di un telefono cellulare; ha assolto il Rodriguez dai reati a lui ascritti ai capi 2 e 3; ha conseguentemente rideterminato la pena nei confronti del Rodriguez. Nel resto, la sentenza di primo grado é stata confermata. 2. Oggetto del giudizio é una serie di condotte furtive poste in essere sia dagli imputati sopra menzionati, sia da altri personaggi separatamente giudicati, nella zona di Milazzo, nel corso del 2017; costoro, secondo l'imputazione, avrebbero altresì dato vita a un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio. La Corte di merito, dopo avere riassunto i motivi d'appello rassegnati dagli imputati, ha ricostruito le singole vicende criminose sulla scorta del coacervo probatorio (costituito sia da prove dichiarative, anche riferite alle attività di osservazione della polizia giudiziaria, che da intercettazioni e da tabulati telefonici) ed ha esaminato i fondamenti del delitto associativo, in parte - ma non esclusivamente - collegati alla commissione dei reati - scopo. 3. Avverso la sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso del Cuzzupé consta di due motivi di doglianza. 4.1. Con il primo si denuncia l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici sui quali si fonda in via esclusiva il coinvolgimento del Cuzzupé nei reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica: inutilizzabilità che, secondo il ricorrente, discende dall'applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza in data 2 marzo 2021. 4.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza dell'isp. Milone: deduce il ricorrente che, nell'affermare la penale responsabilità del Cuzzupé, la Corte di merito non ha tenuto conto delle considerazioni svolte dal teste operante circa il fatto che costui non fosse in grado di capacitarsi di come l'imputato potesse essersi introdotto nell'abitazione dei coniugi Napoli - Alleruzzo. 5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], graficamente identici, possono essere congiuntamente trattati. Essi constano entrambi di un singolo motivo, nel quale si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione delle condotte delle due imputate in altrettante ipotesi di connivenza non punibile con [OSCURATO:PERSONA], autore delle condotte furtive di cui ai capi 11 e 12: quanto alla Crudele, l'affermazione di responsabilità si risolve nel riferimento alla parola "vecchiacce", con la quale la donna indicava le persone offese, mentre nessun rilievo viene accordato al fatto che la stessa rimaneva a bordo dell'autovettura e non faceva ingresso nel tabacchino delle persone offese insieme al marito; quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nel riferimento ad alcune intercettazioni in cui il padre avrebbe spiegato alla figlia come rubare i gratta e vinci. 6. Il ricorso del Rodriguez consta di tre motivi, i primi due dei quali, dedotti rispettivamente per violazione di legge e per vizio di motivazione e riguardanti la presunta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso di cui al capo 10, vengono congiuntamente trattati dall'esponente. 6.1. Nell'ambito di tali motivi si lamenta che il Rodriguez, pur essendo stato assolto da due dei tre reati - scopo a lui addebitati e pur essendo stato il terzo reato a lui ascritto derubricato in quello di ricettazione (con conseguente esclusione della sua partecipazione alla condotta furtiva originariamente contestata), sia nondimeno stato ritenuto partecipe dell'associazione, sebbene la prova della stessa fosse stata desunta in primo grado proprio sulla base dei reati - scopo. Lamenta inoltre l'esponente che difetta, nel caso del Rodriguez, ogni percorso argomentativo sia in ordine al suo ruolo nel sodalizio, sia alla sua coscienza e volontà di aderirvi. Vi é un'unica conversazione valorizzata dalla Corte zanclea, nella quale il Rodriguez non é neppure conversante: [OSCURATO:PERSONA] sollecita Cuzzupé ad andare a prendere il Rodriguez, non é chiaro in relazione a che cosa. Aggiunge l'esponente che merita censura il passaggio argomentativo in cui la Corte di merito osserva che, ai fini della partecipazione all'associazione, non avrebbe rilevanza l'assoluzione di taluno degli imputati in relazione a determinati reati fine, obiettando che però nulla emerge quanto alla partecipazione del Rodriguez, né in ordine al suo contributo all'attività della compagine criminosa, né in ordine all'elemento soggettivo, anche in considerazione che egli risultava avere rapporti unicamente con il Cuzzupé. 6.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, operato dalla Corte distrettuale unicamente con un generico e non personalizzato riferimento alla gravità e alla molteplicità dei fatti contestati, di cui non emerge la riferibilità al Rodriguez. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dal ricorso del Cuzzupé, il primo motivo é infondato. Il principio in base al quale il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, dai quali é stata tratta la prova del suo coinvolgimento nei reati di cui ai capi 1, 2 e 3, é legato al principio dell'immediata e diretta applicazione delle disposizioni eurounitarie (e della loro interpretazione da parte della Corte di Lussemburgo) nell'ordinamento nazionale, quale espressione della primauté del diritto dell'Unione Europea rispetto agli ordinamenti degli Stati membri. Tale principio, affatto pacifico e non contestato, va però posto a confronto con il contenuto dei meccanismi dispositivi dell'ordinamento dell'UE e di quelli della Corte di Giustizia: contenuto la cui applicazione immediata e diretta non richiede l'intervento del legislatore nazionale solo allorquando si tratti di disposizioni ad "effetto diretto", ossia caratterizzate da contenuti precisi e dettagliati, tali da non rendere necessari né l'intervento del legislatore, né l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'autorità giudiziaria dei singolo Stato membro. La giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi al riguardo ha da tempo affermato ad esempio, che la normativa comunitaria "ad effetto diretto", in quanto contenente disposizioni precise e determinate (come nei caso dei regolamenti e delle direttive self executinq), trova applicazione nei territorio dello Stato senza necessità d'ulteriori interventi normativi dell'autorità nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 13816 del 12/02/2008, Valentino, Rv. 239953); di tal che il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell'ordinamento interno (Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008, Righi, Rv. 241422). Tali criteri trovano, a maggior motivo, applicazione in relazione alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Come é stato recentemente ribadito da questa Corte, se, da un lato, é indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità, dall'altro, l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive (Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021, Lordi, non mass.). Si é perciò recentemente e condivisibilmente affermato, proprio con riguardo all'applicabilità della sentenza della Corte di Lussemburgo in data 02/03/2021 (H.K., C-746/18) in tema di data retention, che l'impostazione della CGUE deve essere «confrontata con l'assetto normativo attualmente delineatosi nel nostro ordinamento e, in particolare, con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all'art. 132 d. Lgs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni é prevista dall'art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed é subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente com'é appunto il pubblico ministero»; di tal che, allo stato, anche alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo scorso, «non può che ritenersi come l'interpretazione proposta dalla CGUE sia del tutto generica nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato» (Sez. 2, Sentenza n. 33116 del 02/07/2021, Avram, non mass.), 2. Il secondo motivo proposto dal Cuzzupé é inammissibile, in quanto affatto generico e teso a proporre in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio demandata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nella specie peraltro le dichiarazioni del teste Milone risultano più che altro espressive della sorpresa del teste operante a fronte della fulmineità e della professionalità dell'azione furtiva e non inficiano in alcun modo la ricostruzione della vicenda criminosa operata dai giudici dell'appello. 3. Per analoghi motivi risultano inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte delle generiche e sommarie deduzioni avversative delle ricorrenti in ordine alla rilevanza attribuita alle intercettazioni telefoniche che le riguardavano, la Corte di merito ben chiarisce che l'espressione "vecchiacce" usata dalla Crudele per chiedere al marito se la tabaccheria fosse aperta, mentre i due erano a bordo dell'auto del Ruvolo in prossimità dell'esercizio; ed in altro passaggio si fa riferimento ad altra conversazione da cui risulta che la Crudele e il marito stavano "grattando il miliardario", con riferimento ai gratta e vinci appena asportati. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la motivazione della sentenza si sofferma a pagina 34 (descrivendo, nella nota n. 23, il modus operandi della donna nelle azioni furtive ai danni della tabaccheria, usando taluni stratagemmi per distrarre le proprietarie) il riferimento della ricorrente é unicamente alla conversazione con il padre n. 7585, in cui [OSCURATO:PERSONA] spiega alla figlia come rubare i gratta e vinci; ma subito dopo vi é il riferimento ad un'altra conversazione, la n. 8684, in cui i due discutono di un furto che successivamente viene messo a segno, tant'é che i due contano il numero di gratta e vinci rubati; e ad altre conversazioni in cui addirittura [OSCURATO:PERSONA] si dice preoccupata per il numero eccessivo di gratta e vinci rubati, tanto da temere che prima o poi le proprietarie se ne sarebbero accorte. 4. E' infondato il primo motivo di ricorso del Rodriguez. Occorre muovere dal principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e sostanzialmente affermato anche dalla Corte di merito, in base al quale in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non é necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, Sentenza n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). Nel caso del Rodriguez, a fronte dell'esclusione del suo ruolo di compartecipe nei furti in abitazione di cui ai capi 1, 2 e 3 e della riqualificazione del delitto di cui al capo 1 in quello di ricettazione di un cellulare rubato in occasione dei predetti reati, la prova della sua adesione al sodalizio viene ricavata dalla Corte di merito attraverso le conversazioni con il [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno 2017 (nn. 405 e ss.), dalle quali la Corte zanclea (v. pp. 37 e ss. sentenza impugnata) desume la "totale disponibilità" del Rodriguez alle richieste avanzate dal Ruvolo: la prima conversazione é la n. 405 tra il Ruvolo e il Rodriguez, nella quale il primo avvisa il secondo di tenersi pronto per "fare un salto là", dove lo avrebbe fatto accompagnare da "du" scemo"; segue la conversazione n. 406 tra il Ruvolo e il Cuzzupé, in cui il primo sollecita il secondo ad andare a prendere il Rodriguez a casa, a sua volta seguita da una chiamata di conferma del Ruvolo al Rodriguez (la n. 407). Poco dopo vi sono altre conversazioni in cui il Ruvoio rimane in contatto con il Rodriguez e con il Cuzzupé dicendo loro di "andare a lavorare" e chiarendo in particolare al Cuzzupé "te lo dico io quando cominciare...quando a futtere...va bene?". Poco dopo, evidentemente a seguito di un accadimento improvviso e preoccupante (interpretato dalla Corte di merito come legato ai movimenti dei proprietari del luogo ove commettere il furto), Ruvolo chiama il Cuzzupé dicendogli, in modo concitato, "Te n'annari i cursa" ("te ne devi andare di corsa"). Dal contesto delle conversazioni la Corte di merito, a pagina 40 della sentenza impugnata, trae la convinzione che il Ruvolo, dicendo di essere "seduto al ristorante", sta facendo da vedetta per spiare i movimenti dei proprietari di un'abitazione; il tenore delle conversazioni viene letto come sintomatico di una finalità illecita: emerge che il Ruvolo, con tono imperativo, assume le redini dell'operazione, e che a ciò corrisponde effettivamente un atteggiamento di disponibilità del Rodriguez, come pure del Cuzzupé, che la Corte distrettuale, anche in relazione ad altre vicende di contorno, interpreta come di prontezza operativa non limitata alla specifica vicenda in corso, ma estesa all'intero ambito delle operazioni delittuose del sodalizio e sintomatica di un suo consapevole inserimento nello stesso. Invero, sebbene il contesto temporale nel quale vengono registrate le conversazioni sia affatto ristretto, tuttavia l'uso di talune espressioni - alcune delle quali palesemente codificate ed attribuibili ad attività illecite - rivela una pregressa comunanza di intenti, sintomatica di un meccanismo consolidato nel tempo, e viene quindi interpretato come prova di una partecipazione del Rodriguez a tali attività che non si esaurisce nella specifica vicenda, sia pure in assenza di evidenze circa la sua partecipazione a specifici reati fine. 5. In relazione all'accertato inserimento dei Rodruguez nel modus operandi del sodalizio, deve considerarsi infondato, ai limiti anzi della manifesta infondatezza, anche il secondo motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche, argomentato dalla Corte di merito a valere per tutti i compartecipi, ma fondato comunque - fra l'altro - sulla stabile dedizione all'attività illecita, che é certamente riferibile anche alla posizione del Rodriguez come compartecipe dell'associazione a delinquere, e all'assenza di segni positivi che ai quali agganciare il riconoscimento delle predette attenuanti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 6. Vanno pertanto rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vengono condannati al pagamento delle spese processuali; vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vengono condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e