CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 27137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17371-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2017 R.G.N. 1948/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.17371/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche: 1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], docente, e su quello incidentale del Ministero R.G.N. 17371/2017 Pag.dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, dichiarava l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingendo le restanti domande della Sartucci; 2. la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenze del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), e riteneva che, nella fattispecie in esame, i contratti stipulati dalla Sartucci dal quarto in poi fossero illegittimi; riteneva, tuttavia, che l’intervenuta stabilizzazione (anteriore alla l. 13.7.2015 n. 107) escludesse il risarcimento del danno essendo il conseguimento del posto misura proporzionata e sufficiente a sanzionare l’abuso; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con plurime censure non articolate inmotivi di ricorso; 4. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso; 5. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». Consideratoche: 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato; 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C-494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; 6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le R.G.N. 17371/2017 Pag.impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese d