CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 17551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21142-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] in proprio; -intimati - avverso la sentenza n. 1413/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 1738/2017; Oggetto R.G.N.21142/2021 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, per quanto ancora qui rileva, con sentenza n. 1413/2021 pubblicata il 24 maggio 2021, in parziale accoglimento dell’appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal 24 ottobre 2003 al febbraio 2015, con inquadramento nel 5 livello del c.c.n.l. Commercio e Terziario ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare in favore della Lombardi la somma complessiva di € 120.030,00 a titolo di differenze retributive e t.f.r. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze ed alla refusione delle spese. 2. In particolare, la Corte d’Appello, in primo luogo, rilevava che la Lombardi non aveva riproposto in appello la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione o, in alternativa, al pagamento dell'indennità risarcitoria, ma solo quella volta all’accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive. Quanto a questa, ha ritenuto non provata la sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, difettandone gli elementi caratteristici. La Corte ha, invece, accertato la sussistenza di una collaborazione non occasionale instaurata senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso e, dunque, in violazione dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003. Conseguentemente disponeva, ex art. 69, co. 1, del d.lgs n. 276/2003, la conversione del contratto di collaborazione intercorso tra le parti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno a decorrere dall’entrata in vigore (24 ottobre 2003) della norma, e previo inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio e terziario, determinava il dovuto a titolo di differenze retributive e TFR sulla base dei conteggi prodotti dalla lavoratrice e mai contestati. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato a quattro motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarando la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24 ottobre 2003 la Corte territoriale ha omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata costituita l’8 gennaio 2007, come risultante dalla visura camerale allegata al ricorso. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, sempre ex art. 360 co. 1 n. 5, c.p.c. l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso il carattere meramente occasionale della collaborazione della Lombardi nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesse eccepito nelle memorie difensive che per tutta la durata della collaborazione la lavoratrice non aveva avuto una presenza regolare in azienda e tale circostanza risultasse dalle testimonianze, come riportate in ricorso. 3. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte d’appello ritenuto mancante lo specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso senza considerare che per individuare il carattere della specificità del progetto il parametro rilevante era quello della corrispondenza delle prestazioni del collaboratore ad un progetto o programma di lavoro particolare seppur ricompreso nella normale attività aziendale, come nel caso della Lombardi. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, ex art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 e censura la sentenza nella parte in cui, disponendo la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 69 ponesse una presunzione assoluta e non, come corretto, una presunzione semplice tale da rendere necessaria una puntuale indagine in ordine all’effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti. 5. Lo scrutinio dei motivi è superfluo atteso che con atto del 15.12.2021 le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale, sicché la ricorrente con memoria del 9.4.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite e con atto del 5 maggio 2025 ha formalizzato rinuncia al ricorso per cassazione P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza