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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01464/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 18/02/2020 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., in Imola il 08/08/2012.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla modifica del capo di imputazione ed alla sussistenza del reato.

Con memoria del 16/11/2021 è stata dedotta la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione risulta decorso alla data del 08/02/2020, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore 14., Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 18/02/2020 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., in Imola il 08/08/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla modifica del capo di imputazione ed alla sussistenza del reato. Con memoria del 16/11/2021 è stata dedotta la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza impugnata. Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione risulta decorso alla data del 08/02/2020, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore 14., Presidente
Sentenza Cassazione n. 01464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris