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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33882/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione - ed il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen.- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, inoltre, che gli stessi motivi di ricorso sono altresì indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, inoltre, che, quando il ricorso denunzia travisamento della prova quanto alle immagini del sistema di videosorveglianza, è privo di autosufficienza, in quanto non allega il filmato stesso ovvero non ne indica la precisa collocazione all'interno del fascicolo, attività indispensabili nel caso in cui si denunzi il vizio predetto (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).

Non si ritiene che tali principi possano dirsi superati dall'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, da cod. proc. pen. inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.

Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ).

Rilevato che il travisamento della prova circa le dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento, mentre non patisce il difetto di allegazione di cui sopra, nel contempo evidenzia una lettura parcellizzata della deposizione, trascurando le informazioni rinvenienti dal controesame del pubblico ministero; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore c1911a Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33882/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione - ed il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen.- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, inoltre, che gli stessi motivi di ricorso sono altresì indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, inoltre, che, quando il ricorso denunzia travisamento della prova quanto alle immagini del sistema di videosorveglianza, è privo di autosufficienza, in quanto non allega il filmato stesso ovvero non ne indica la precisa collocazione all'interno del fascicolo, attività indispensabili nel caso in cui si denunzi il vizio predetto (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Non si ritiene che tali principi possano dirsi superati dall'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, da cod. proc. pen. inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ). Rilevato che il travisamento della prova circa le dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento, mentre non patisce il difetto di allegazione di cui sopra, nel contempo evidenzia una lettura parcellizzata della deposizione, trascurando le informazioni rinvenienti dal controesame del pubblico ministero; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore c1911a Cassa delle ammende. Così deciso in
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