CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04648/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: - «la presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019 - dep. 2020, Intesa, Rv. 279045 - 01); - nel caso in esame il Collegio che ha emesso la sentenza rescissoria (Presidente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cannizzaro) non era affatto composto da Giudici che avevano deliberato la decisione annullata da questa Corte (Presidente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato - che ha dato conto, argomentando conformemente con la giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamata), degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza di ben più che un dubbio in capo all'imputato sull'autenticità della banconota de qua allorché l'ha data in pagamento (alla luce di quanto rappresentatogli dall'esercente e delle false referenze da lui presentate per determinare la donna ad accettarla) - bensì reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto: - la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi in ragione dei quali ha escluso i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (rispettivamente, attribuendo rilievo al difetto di elementi favorevoli ed anzi all'insistenza dell'imputato al fine di convincere l'esercente ad accettare il pagamento: cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; nonché facendo riferimento all'apparente valore della banconota - euro 100 - e al complessivo danno criminale causato, pure richiamando lo specifico fatto dell'imputato, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e l'impugnazione, quanto alle attenuanti generiche, adduce in-itualmente elementi (ad avviso della difesa, favorevoli) e nel resto contiene asserti apodittici (segnatamente, il mero riferimento al detto valore del biglietto di banca);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere est