CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 37013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31972-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di liquidazione del compenso per l’attività prestata nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo alla ricorrente l’importo richiesto di € 1.560 oltre accessori, ma compensando le spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per l’attività prestata nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo alla ricorrente l’importo richiesto di € 1.560 oltre accessori, ma compensando le spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il giudice di merito compensato le spese nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione, erroneamente valorizzando “la particolarità della questione, la mancata costituzione del Ministero e la non contestazione” (cfr. pag. 5 del ricorso). La censura è fondata. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall'art. 92 c.p.c., non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; Cass. Sez., 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063) Infatti, “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere dellespese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018, Rv. 649328). Neanche il generico riferimento alla “particolarità della questione”, contenuto nel provvedimento impugnato, è sufficiente a motivare la deroga al principio della soccombenza, non avendo il Tribunale tenuto conto del principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo” (cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998)”. [OSCURATO:PERSONA], condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in differente composizion