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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00288/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1953 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 febbraio 1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1956 avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa il 28 marzo 2018 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli per morte dell'imputato; esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica, per mancanza di querela, e al reato di cui al capo 4), perché estinto per intervenuta prescrizione; esclusa l'aggravante della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione ascrittogli; ha confermato la sentenza nel resto e condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado nonché [OSCURATO:PERSONA] anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato vari oggetti preziosi, di provenienza delittuosa, che successivamente ha venduto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 484 c.p., perché, quale legale rappresentante della A.Z. s.r.I., società operante nel commercio dei preziosi mediante i punti ''Compro oro", in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della predetta società, aveva scritto o lasciato scrivere false indicazioni sul registro relativo agli acquisti in oro. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio e di ricettazione di beni di provenienza delittuosa.

Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione non risultando provata la partecipazione dell'imputata alle condotte criminose contestatele e difettando il dolo.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato di ricettazione di cui al capo n. 11) della rubrica, nonché in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la sentenza impugnata, l'avere omesso la registrazione dell'acquisto dei beni d'oro e averli venduti a un soggetto, non legittimato alla compravendita di materiale aureo, il quale, pertanto, non avrebbe identificato l'imputato al momento della cessione, sarebbero elementi di per sé idonei a provare la provenienza illecita degli oggetti.

La Corte d'appello avrebbe trascurato, però, le dichiarazioni dell'imputato, deponenti per la sua buona fede e per la decisività della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe ceduto i gioielli in cambio di un vecchio orologio.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe operato un travisamento dei fatti, avendo affermato che si trattasse dello scambio tra i gioielli e un Rolex in acciaio, nonostante dagli atti risultasse che l'orologio fosse un Omega in acciaio.

La stranezza della trattativa sarebbe stata correlata al fatto che un orologio Rolex potesse essere scambiato con alcuni gioielli aventi un valore di euro 755,00, pur avendo un valore almeno doppio.

Inoltre, la frase pronunciata dall'imputato ("non aveva il denaro per pagare gli oggetti"), riferita al Perolio, si sarebbe potuta interpretata nel senso che quest'ultimo non aveva in quel momento il denaro per l'acquisto dell'orologio; 2) vizi della motivazione sia in relazione all'esclusione dell'art. 648, secondo comma, c.p., fondata solo sul valore dei monili e non anche sugli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., tutti positivamente riscontrabili nel caso in esame, sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, pur essendo il precedente specifico dell'imputato risalente al 2003 e pur avendo quest'ultimo consegnato il denaro, allorquando è stato fermato dalla polizia amministrativa.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato anche motivi nuovi con cui ha sostanzialmente reiterato le dogllanze formulate nel ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine al riciclaggio dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA]: disamina, che, ove effettuata, avrebbe avuto la sua incidenza anche nella valutazione dell'elemento soggettivo dell'acquisto da [OSCURATO:PERSONA], atteso che, se la prova degli illeciti acquisti sta nella mancata registrazione degli stessi, la corretta registrazione ne dimostrerebbe la buona fede.

La motivazione sarebbe illogica anche con riguardo agli acquisti dei beni da [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte d'appello spiegato perché appariva difficile attribuire la distruzione dei registri alla consapevolezza dell'illecita provenienza anziché ai timori per i possibili controlli delle forze dell'ordine.

La motivazione sarebbe carente anche in relazione al reato di cui al capo n. 2, non essendo provata la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, atteso che l'imputato gestiva oltre venti negozi e ogni giorno acquistava migliaia di oggetti di quel genere, il più delle volte senza neppure presenziare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che si è esattamente osservato (Sez.

VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto„ poste a base delle richieste.

Deve affermarsi, pertanto, che le censure difettano di specificità.

Di contro, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputata, valorizzando lo stesso compendio probatorio esaminato dal giudice di primo grado (fatture acquisite e dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della A.A.S. s.r.I.) e giungendo alla conclusione che la ricorrente, quale legale rappresentate della A.Z. s.r.I., società operante nel commercio dei preziosi mediante i punti "Compro oro", in concorso con suo marito [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito indicazioni false nei registri della società A.Z.

A tali conclusioni la Corte d'appello, al pari del primo decidente, è pervenuta con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie, avallate da un'attenta disamina del materiale probatorio, asseverante l'oggettiva infedeltà delle registrazioni. 1.2 Sono privi di specificità anche i motivi, illustrati nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella memoria depositata. 1.2.1 Quanto alla richiesta di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che, come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez.

II, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968).

La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata con ricorso per cassazione soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez.

VI, n. 1256 del 28 novembre 2013, Rv. 258236).

Nel caso in esame, la Corte del merito non ha ritenuto necessario escutere il teste indicato dall'appellante, atteso che la versione dell'imputato (che aveva affermato di avere ricevuto i monili in questione da un tale Carlo, in cambio di un orologio in acciaio, per il cui pagamento quest'ultimo non avrebbe avuto sufficiente disponibilità di denaro), anche ove fosse stata accertata attraverso le dichiarazioni del teste, non sarebbe stata idonea ad elidere la rilevanza penale della condotta in contestazione.

Secondo il Collegio territoriale, infatti, l'imputato aveva per lo meno accettato il rischio di ricevere o acquistare merce di origine furtiva, tenuto conto, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto vendere i preziosi presso una qualsiasi sede della catena "Compro oro", così che la mancata assunzione di una simile iniziativa appariva sintomatica del possibile timore dell'interessato di essere identificato mediante la registrazione dell'acquisto.

Per di più, era inverosimile che un soggetto, che si era professato in condizioni di carenza di liquidità, "da un lato, fosse stato eventualmente in grado di acquistare oggetti in oro e, comunque, dall'altro avesse interesse ad acquistare un bene superfluo e di lusso".

Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto logiche e non contraddittorie, a nulla rilevando, poi, se l'orologio in questione fosse un Omega o un Rolex in acciaio, vertendosi sia nell'uno che nell'altro caso di un bene superfluo e di lusso, acquistato da un soggetto che aveva timore di essere identificato e che, pur in carenza di liquidità, aveva scelto non già di liquidare i preziosi, di cui era in possesso, ma di acquistare un bene per l'appunto superfluo.

Alla luce di quanto precede deve quindi rilevarsi che la Corte d'appello non è incorsa in vizi laddove ha ritenuto superflua la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 1.2.2 Nessun vizio inficia la sentenza impugnata nemmeno nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.Nell'escludere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv c.p., in ragione del valore tutt'altro che esiguo dei monili, il Collegio d'appello si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art.648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

Il che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - sta a significare che, al fine di ritenere o escludere la configurabilità dell'attenuante de qua, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.

Deve, infine, rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che le attenuanti generiche non potevano applicarsi nella massima estensione in considerazione del precedente specifico attestato dal casellario e del mancato conseguimento di un qualsivoglia merito processuale o extraprocessuale.

Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 54966 del 20/9/2017, Rv. 271524) è ferma nel ritenere che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo". 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente dato risposta alle deduzioni difensive in ordine all'insussistenza del reato di riciclaggio, avendo posto in evidenza che, anche se si volesse ritenere accertato che, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva rassicurato l'imputato sulla provenienza lecita del materiale aureo, che gli stava offrendo in vendita, ciò porterebbe comunque a ritenere che l'imputato si era rappresentato la possibilità dell'illecita provenienza, così accettandone il rischio, tenuto conto, tra l'altro, della natura del materiale in questione, costituito da semilavorati industriali, non destinati, come tali, alla commercializzazione presso la generalità dei consumatori, e della pluriennale esperienza dell'imputato nel settore dell'acquisto e del commercio e della natura del materiale in questione.

La Corte del merito ha altresì valorizzato, al fine di ritenere sussistente la mala fede del ricorrente, la circostanza relativa alla distruzione dei registri e le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e E3ovolini Marilena circa i sistematici acquisti di merce rubata da parte del medesimo imputato.

Del pari, la Corte d'appello ha dato conto degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, avendo osservato che la giustificazione del possesso dei preziosi si era risolta in una dichiarazione generica ed avente ad oggetto una circostanza del tutto inverosimile, quale quella della presentazione di un sedicente carabiniere quale cedente dei suddetti preziosi.

Per altro, la menzionata Corte ha rimarcato che nell'abitazione del Facchin era stata rinvenuta, oltre ai preziosi, attrezzatura idonea alla fusione del metallo, senz'altro destinata alla fusione dell'oro acquistato senza registrazione.

In tal modo, come già osservato con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Di contro, le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1953 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 febbraio 1974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1956 avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa il 28 marzo 2018 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli per morte dell'imputato; esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica, per mancanza di querela, e al reato di cui al capo 4), perché estinto per intervenuta prescrizione; esclusa l'aggravante della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione ascrittogli; ha confermato la sentenza nel resto e condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado nonché [OSCURATO:PERSONA] anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato vari oggetti preziosi, di provenienza delittuosa, che successivamente ha venduto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 484 c.p., perché, quale legale rappresentante della A.Z. s.r.I., società operante nel commercio dei preziosi mediante i punti ''Compro oro", in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della predetta società, aveva scritto o lasciato scrivere false indicazioni sul registro relativo agli acquisti in oro. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio e di ricettazione di beni di provenienza delittuosa. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione non risultando provata la partecipazione dell'imputata alle condotte criminose contestatele e difettando il dolo. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato di ricettazione di cui al capo n. 11) della rubrica, nonché in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la sentenza impugnata, l'avere omesso la registrazione dell'acquisto dei beni d'oro e averli venduti a un soggetto, non legittimato alla compravendita di materiale aureo, il quale, pertanto, non avrebbe identificato l'imputato al momento della cessione, sarebbero elementi di per sé idonei a provare la provenienza illecita degli oggetti. La Corte d'appello avrebbe trascurato, però, le dichiarazioni dell'imputato, deponenti per la sua buona fede e per la decisività della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe ceduto i gioielli in cambio di un vecchio orologio. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe operato un travisamento dei fatti, avendo affermato che si trattasse dello scambio tra i gioielli e un Rolex in acciaio, nonostante dagli atti risultasse che l'orologio fosse un Omega in acciaio. La stranezza della trattativa sarebbe stata correlata al fatto che un orologio Rolex potesse essere scambiato con alcuni gioielli aventi un valore di euro 755,00, pur avendo un valore almeno doppio. Inoltre, la frase pronunciata dall'imputato ("non aveva il denaro per pagare gli oggetti"), riferita al Perolio, si sarebbe potuta interpretata nel senso che quest'ultimo non aveva in quel momento il denaro per l'acquisto dell'orologio; 2) vizi della motivazione sia in relazione all'esclusione dell'art. 648, secondo comma, c.p., fondata solo sul valore dei monili e non anche sugli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., tutti positivamente riscontrabili nel caso in esame, sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, pur essendo il precedente specifico dell'imputato risalente al 2003 e pur avendo quest'ultimo consegnato il denaro, allorquando è stato fermato dalla polizia amministrativa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato anche motivi nuovi con cui ha sostanzialmente reiterato le dogllanze formulate nel ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine al riciclaggio dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA]: disamina, che, ove effettuata, avrebbe avuto la sua incidenza anche nella valutazione dell'elemento soggettivo dell'acquisto da [OSCURATO:PERSONA], atteso che, se la prova degli illeciti acquisti sta nella mancata registrazione degli stessi, la corretta registrazione ne dimostrerebbe la buona fede. La motivazione sarebbe illogica anche con riguardo agli acquisti dei beni da [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte d'appello spiegato perché appariva difficile attribuire la distruzione dei registri alla consapevolezza dell'illecita provenienza anziché ai timori per i possibili controlli delle forze dell'ordine. La motivazione sarebbe carente anche in relazione al reato di cui al capo n. 2, non essendo provata la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, atteso che l'imputato gestiva oltre venti negozi e ogni giorno acquistava migliaia di oggetti di quel genere, il più delle volte senza neppure presenziare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto„ poste a base delle richieste. Deve affermarsi, pertanto, che le censure difettano di specificità. Di contro, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputata, valorizzando lo stesso compendio probatorio esaminato dal giudice di primo grado (fatture acquisite e dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della A.A.S. s.r.I.) e giungendo alla conclusione che la ricorrente, quale legale rappresentate della A.Z. s.r.I., società operante nel commercio dei preziosi mediante i punti "Compro oro", in concorso con suo marito [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito indicazioni false nei registri della società A.Z. A tali conclusioni la Corte d'appello, al pari del primo decidente, è pervenuta con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie, avallate da un'attenta disamina del materiale probatorio, asseverante l'oggettiva infedeltà delle registrazioni. 1.2 Sono privi di specificità anche i motivi, illustrati nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella memoria depositata. 1.2.1 Quanto alla richiesta di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che, come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. II, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968). La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata con ricorso per cassazione soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, n. 1256 del 28 novembre 2013, Rv. 258236). Nel caso in esame, la Corte del merito non ha ritenuto necessario escutere il teste indicato dall'appellante, atteso che la versione dell'imputato (che aveva affermato di avere ricevuto i monili in questione da un tale Carlo, in cambio di un orologio in acciaio, per il cui pagamento quest'ultimo non avrebbe avuto sufficiente disponibilità di denaro), anche ove fosse stata accertata attraverso le dichiarazioni del teste, non sarebbe stata idonea ad elidere la rilevanza penale della condotta in contestazione. Secondo il Collegio territoriale, infatti, l'imputato aveva per lo meno accettato il rischio di ricevere o acquistare merce di origine furtiva, tenuto conto, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto vendere i preziosi presso una qualsiasi sede della catena "Compro oro", così che la mancata assunzione di una simile iniziativa appariva sintomatica del possibile timore dell'interessato di essere identificato mediante la registrazione dell'acquisto. Per di più, era inverosimile che un soggetto, che si era professato in condizioni di carenza di liquidità, "da un lato, fosse stato eventualmente in grado di acquistare oggetti in oro e, comunque, dall'altro avesse interesse ad acquistare un bene superfluo e di lusso". Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto logiche e non contraddittorie, a nulla rilevando, poi, se l'orologio in questione fosse un Omega o un Rolex in acciaio, vertendosi sia nell'uno che nell'altro caso di un bene superfluo e di lusso, acquistato da un soggetto che aveva timore di essere identificato e che, pur in carenza di liquidità, aveva scelto non già di liquidare i preziosi, di cui era in possesso, ma di acquistare un bene per l'appunto superfluo. Alla luce di quanto precede deve quindi rilevarsi che la Corte d'appello non è incorsa in vizi laddove ha ritenuto superflua la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 1.2.2 Nessun vizio inficia la sentenza impugnata nemmeno nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.Nell'escludere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv c.p., in ragione del valore tutt'altro che esiguo dei monili, il Collegio d'appello si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art.648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). Il che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - sta a significare che, al fine di ritenere o escludere la configurabilità dell'attenuante de qua, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Deve, infine, rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che le attenuanti generiche non potevano applicarsi nella massima estensione in considerazione del precedente specifico attestato dal casellario e del mancato conseguimento di un qualsivoglia merito processuale o extraprocessuale. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 54966 del 20/9/2017, Rv. 271524) è ferma nel ritenere che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo". 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente dato risposta alle deduzioni difensive in ordine all'insussistenza del reato di riciclaggio, avendo posto in evidenza che, anche se si volesse ritenere accertato che, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva rassicurato l'imputato sulla provenienza lecita del materiale aureo, che gli stava offrendo in vendita, ciò porterebbe comunque a ritenere che l'imputato si era rappresentato la possibilità dell'illecita provenienza, così accettandone il rischio, tenuto conto, tra l'altro, della natura del materiale in questione, costituito da semilavorati industriali, non destinati, come tali, alla commercializzazione presso la generalità dei consumatori, e della pluriennale esperienza dell'imputato nel settore dell'acquisto e del commercio e della natura del materiale in questione. La Corte del merito ha altresì valorizzato, al fine di ritenere sussistente la mala fede del ricorrente, la circostanza relativa alla distruzione dei registri e le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e E3ovolini Marilena circa i sistematici acquisti di merce rubata da parte del medesimo imputato. Del pari, la Corte d'appello ha dato conto degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, avendo osservato che la giustificazione del possesso dei preziosi si era risolta in una dichiarazione generica ed avente ad oggetto una circostanza del tutto inverosimile, quale quella della presentazione di un sedicente carabiniere quale cedente dei suddetti preziosi. Per altro, la menzionata Corte ha rimarcato che nell'abitazione del Facchin era stata rinvenuta, oltre ai preziosi, attrezzatura idonea alla fusione del metallo, senz'altro destinata alla fusione dell'oro acquistato senza registrazione. In tal modo, come già osservato con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Di contro, le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 00288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris