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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33773/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12739/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60T20 D650G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di PUGLIANELLO (C.F.: 90000440629), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1645/2020, pubblicata il 12 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sanzioni amministrative – Violazione c.d.s. – Onere prova segnalazione rilevamento R.G.N. 12739/21 C.C.21/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex artt. 204 - bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], avverso il verbale di accertamento n. 217696/V/2015, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Puglianello il 7 ottobre 2015 in relazione alla violazione dell’art. 142, ottavo comma, del c.d.s., rilevata e accertata con apparecchiatura elettronica Autostop HD, sulla strada statale n. 372 “Telesina”, al km 35+050, direzione Benevento, avendo il conducente dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], come identificata in atti, proceduto alla velocità di 99 km/h, a fronte di un limite massimo consentito di 60 km/h, con la conseguente comminazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 225,33 e con l’applicazione della decurtazione di tre punti sulla patente di guida. Al riguardo, l’opponente esponeva: a ) che sussistevano incompetenza territoriale e carenza di legittimazione della Polizia locale su strade che non erano di proprietà degli enti di pertinenza; b) che la segnaletica di preavviso recante l’indicazione “controllo elettronico della velocità” era invalida, in quanto non conforme alle norme di settore, sia per le dimensioni del cartello, sia per i caratteri delle lettere ivi apposte, sia per la mancanza di adeguate luci; c) che il nulla osta rilasciato dall’Anas era nullo; d) che il verbale di contestazione era invalido, poiché non recava l’annotazione e/o descrizione del nominativo della ditta o società proprietaria dell’apparecchiatura elettronica utilizzata, modello Autostop HD; e) che la predetta apparecchiatura elettronica era priva di sistema di illuminazione e di sistema catarifrangente, che ne consentisse l’avvistamento, ed era posizionata a ridosso di una folta vegetazione arborea, che ne occultava la vista; f) che detta apparecchiatura non era stata oggetto di preventiva verifica in ordine nella sua perfetta funzionalità. Si costituiva in giudizio il Comune di Puglianello, il quale contestava tutte le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 742/2019, depositata il 26 giugno 2019, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento opposto. In specie, il giudice di prime cure riteneva integrata la contestata inidoneità e carenza di visibilità della segnaletica di preavviso della presenza di apparecchiature di rilevamento della velocità e il suo posizionamento a distanza inadeguata, posto che, a fronte della precisa contestazione dell’opponente, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova sul punto, prova gravante a suo carico in base al principio generale sulla distribuzione dell’onere probatorio. 2.– Proponeva appello il Comune di Puglianello, il quale lamentava l’erroneità dell’interpretazione delle norme asseritamente violate oltre che della valutazione in ordine alle carenze evidenziate. Rimaneva contumace nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Benevento, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, respingeva l’opposizione avverso il su richiamato verbale di contestazioneed accertamento elevato dal Comune di Puglianello. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la presenza del dispositivo di controllo elettronico della velocità, in quel determinato tratto stradale, era regolarmente segnalata, con indicazione della chilometrica alla cui altezza era posizionato il segnale prescritto, ed inoltre lo stesso era in posizione ben visibile; b) che, a fronte di tale verifica, le contestazioni sollevate dall’opponente – con riguardo alla circostanza che la segnaletica in questione non rispettasse le distanze previste dalla normativa in materia, non fosse visibile e fosse inadeguata – erano rimaste sfornite di prova; c) che incombeva sull’opponente l’onere di dimostrare tali contestazioni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il Comune di Puglianello. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per radicali e insanabili deficienze della motivazione, per avere il Tribunale prospettato che dal verbale contestato risultasse la regolare segnalazione del dispositivo di controllo elettronico e che le eccezioni di esso ricorrente fossero rimaste prive di riscontro probatorio, senza esaminare la documentazione esibita, consistente in fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e in varie ordinanze della Prefettura di Benevento, le quali avrebbero accolto analoghe doglianze avverso altri verbali di accertamento elevati mediante l’utilizzazione dell’autovelox oggetto di causa. Sicché il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare gli elementi probatori presenti in atti, al fine di stabilire se tale onere fosse stato assolto e, in caso negativo, motivare in ordine alla irrilevanza della documentazione depositata. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e la mancata applicazione dell’ art. 4 della legge n. 168/2002 nonché del d.m. Trasporti del 15 agosto 2007, per avere il Tribunale ritenuto che gravasse sull’opponente la prova della inadeguatezza del segnale di preavviso. Ad avviso del Casamassa, invece, avrebbe dovuto essere il Comune, sulla scorta del generale principio di distribuzione dell’onere della prova, a dimostrare che la segnaletica di preavviso rispettasse le prescrizioni di legge. 3.–È pregiudiziale lo scrutinio del secondo motivo di ricorso. Esso è infondato. 3.1.– Si premette che, ai sensi dell’art. 142, comma 6 - bis , del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. L’art. 4 della legge n. 168/2002 (di conversione del d.l. n. 121/2002) impone, poi, all’ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Dal citato plesso normativo emerge, dunque, la sussistenza di obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza stradale, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirla del possibile accertamento di infrazioni, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’osservanza dei doveri di segnalazione o circa l’eventuale adozione di sistemi informativi alternativi, che ne assicurino la medesima trasparenza nell’attività di segnalazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15899 del 29/07/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5997 del 14/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 21634 del 12/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 26/03/2009). Senonché, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022). A tal fine, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 680 del 13/01/2011). 3.2.– Tanto premesso, nella fattispecie, il Giudice d i appello non si è limitato a sancire le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma – a monte – ha ricostruito in positivo, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, l’assolvimento degli obblighi informativi ricadenti sull’Amministrazione. Ha, in proposito, osservato che il segnale stradale di preavviso era collocato a una distanza adeguata, al fine di consentire agli utenti della strada di avere tempestiva contezza dell’esistenza del rilevatore di velocità e di regolare conseguentemente la loro condotta. Ha, quindi, escluso, per difetto di alcuna evidenza al riguardo, che la dimensione e l’altezza dei caratteri riportanti la scritta “controllo elettronico di velocità” ne pregiudicassero la visibilità. 3.3.– Solo in via consequenziale il Tribunale ha, comunque, correttamente applicato il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, in ragione del preliminare rilievo in forza del quale l’opponente aveva eccepito, non già la totale assenza della cartellonistica di presegnalazione, bensì la mera inadeguatezza rispetto alla funzione cui la stessa era preordinata, sovvertendo la ripartizione che di tale onere era stata fissata dal Giudice di Pace nel giudizio di prime cure. In particolare, il Tribunale sannita ha evidenziato – conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità – che, a fronte della mera contestazione del quomodo e non dell’an dell’obbligo di segnalazione, l’onere di fornire la dimostrazione dell’inadeguatezza del dovere informativo, quale fatto paralizzante o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è a carico dell’opponente, con l’effetto che –allorché questi non provi tale asserita inadeguatezza – il verbale di accertamento deve reputarsi valido. A tal proposito, questa Corte ha sostenuto che, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del 08/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 4328 del 13/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 29001 del 06/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36274 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36265 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35088 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35085 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34917 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34895 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34887 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34624 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20613 del 19/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2205 del 30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 32909 del 19/12/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 20231 del 31/07/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 14362 del 05/06/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999). 4.–A questo punto occorre esaminare il primo motivo, che è anch’esso infondato, poiché il giudice d’appello ha fornito una sufficiente descrizione delle ragioni che lo hanno indotto a desumere l’adeguatezza della segnaletica di preavviso del sistema elettronico di rilevamento della velocità. Peraltro, a fronte di tale ricostruzione, sarebbe stato onere del ricorrente addurre specificamente, nel corpo del ricorso, il contenuto dei documenti (ossia delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e delle ordinanze del Prefetto), da cui sarebbe asseritamente emersa una realtà diversa. Per contro, il riferimento a tale documentazione per contestare detta ricostruzione è del tutto generico e, quindi, inutilizzabile in questa sede per difetto di specificità del relativo richiamo. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché il Comune di Puglianello è rimastointimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
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