CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 34610/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso il recapito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso N. 34610/19R.G. - controricorrente– avverso la sentenza n. 9978/2019 del TRIBUNALE di ROMA , depositata il13.5.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione all’esecuzione mobiliare intrapresa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] (dinanzi al Tribunale di Roma, iscrittaal N. 2678/2010 R.G.E.), in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa dal giudice dell’esecuzione in altra procedura in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] , in cui Poste rivestiva la qualità di terzo pignorato. L’esecutata eccepì di aver integralmente pagato quanto disposto nella citata ordinanza, sicché l’ulteriore credito preteso dalla pignorante, pari ad € 837,33, non poteva ritenersi fondato sul detto titolo. Sospesa la procedura dal giudice dell’esecuzione e riassunto il giudizio di merito dinanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], questi, nel contraddittorio con la creditrice pignorante, accolse l ’ opposizione con sentenza n. 9656/2015. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza, ma il Tribunale di Roma, con decisione del 13.5.2019, lo respinse ; il giudice d’appello rilevò che, pur vero essendo che - nel procedimento esecutivo a monte – [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una seconda dichiarazione di quantità, ben superiore a quella rilasciata in un primo tempo (giacché comprensiva delle quote di T.F.R. accantonate da Poste in favore del proprio dipendente, [OSCURATO:PERSONA]), con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. il N. 34610/19R.G. giudice dell’esecuzione aveva tuttavia proceduto ad assegnare solo quanto da Poste dichiarato in prima battuta, sicché la Klyusyk, al fine di ottenere l’integrazione in aumento per l ’ ulteriore importo preteso, avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza, ciò che non era avvenuto. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 553, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato integralmente il dovuto, senza però tener conto che la stessa società aveva reso una dichiarazione integrativa, oltre quella già resa in un primo tempo. Nega, dunque, di aver mai chiesto una integrazione successiva (come invece ritenuto dal Tribunale) , la pretesa ulteriore riferendosi alla medesima ragione di creditogià azionata e alla maggior disponibilità derivante dalla seconda dichiarazione di quantità resa da [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, conclude la ricorrente, il pagamento dell’esecutata non poteva considerarsi satisfattivo. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 553 e 477 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente lamenta ancora l’erroneità della decisione nella parte in cui ha considerato il pagamento di [OSCURATO:PERSONA] esaustivo, non N. 34610/19R.G. considerando che la stessa si era dichiarata debitrice dell’esecutato, [OSCURATO:PERSONA], anche dei ratei stipendiali e dell’accantonamento del T.F.R., però negando che tale dichiarazione confessoria potesse integrare la prima.In particolare, secondo la ricorrente, il giudice d’ appello, dopo aver accertatola sussistenza del credito ulteriore di € 867,33 , non l’ ha considerato nel contesto dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., costituente titolo esecutivo e idonea a giustificare laminacciata esecuzione anche per tale residua somma, ma l ’ ha soltanto valutato al lume della prima dichiarazione di quantità resa, nel processo esecutivo a quo, da [OSCURATO:PERSONA], così tra l’altro incorrendo nella violazione anche degli artt. 324, 115 e 116 c.p.c. Anche per tale ragione, dunque, ha errato il Tribunale nel ritenere esaustivo il pagamento spontaneamente eseguito da [OSCURATO:PERSONA], tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10912/2017), il terzo pignorato ben può integrare la primitiva dichiarazione, correggendola ove la stessa sia errata o imprecisa. 2.1 – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono palesemente inammissibili, siaper difetto di specificità , sia per non aver colto, la ricorrente, la ratio decidendidell’impugnata decisione. 2.2 – In proposito, giova qui ribadire che “ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come N. 34610/19R.G. espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, N. 34610/19R.G. ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.3 - Orbene, dalla lettura delle censure articolate dalla ricorrente con i mezzi in esame, emerge con chiarezza che gli stessi non si conformano affatto ai superiori dettami, perché neppure contengono il benché minimo sviluppo di argomenti circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice d’appello. 2.4 -Questi, in particolare, dopo aver rilevato che, con il titolo esecutivo azionato dalla Klyusyk (ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 28.7.2008, resa nel procedimento esecutivo N. 12843/2008 R.G.E.), il giudice dell’esecuzione aveva assegnato la complessiva somma di € 3.914,80, oggetto della prima dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], in favor e dei creditori in quella sede concorrenti (si veda la riproduzione N. 34610/19R.G. dell’ordinanza, in seno al ricorso, pp. 2 e 3), ma non anche quelle ulteriori sommeoggetto della seconda dichiarazione (concernenti, come detto, le quote di TFR spettanti al debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA]), ha conseguentemente accertato che il pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi esaustivo nei confronti della stessa Klyusyk “ in base all’ordinanza di assegnazione del 28.7.2008”; il Tribunale ha pure aggiunto che la mancata considerazione delle somme di cui alla seconda dichiarazione di quantità, da parte del giudice dell’esecuzione a quo,era idonea a determinare un vizio dell’ordinanza stessa, che però avrebbe dovuto denunciarsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: attività che, all’evidenza, la Klyusyk non aveva espletato. Nella sostanza, dunque, il Tribunale ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che l’azione esecutiva esercitata nei suoi confronti dall’odierna ricorrente non era fondata su titolo esecutivo, giacché l’efficacia dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] s ’ era all ’ uopo esaurita, essendo stata integralmente e compiutamente adempiuta dal debitor debitoris , [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 –Ebbene, a fronte di un tale cristallino - e più che corretto - percorso argomentativo, la ricorrente non muove alcuna pertinente critica a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando, da un lato essendosi limitata a riproporre le medesime questioni già disattese dal giudice d’appello ( richiamando anche giurisprudenza di legittimità non pertinente), dall’altro omettendo di confrontarsi con lo specifico percorso motivazionale assunto dal giudice di merito, neppure specificando in che N. 34610/19R.G. modo il Tribunale avrebbe violato le numerose disposizioni normative rubricate. Peraltro, contrariamente a quanto ha mostrato di intendere la ricorrente (donde l’ulteriore rilevata ragione di inammissibilità del ricorso), il tribunale non ha considerato “esaustivo” il pagamento effettuato da Poste avuto riguardo alle originarie e complessive ragionicreditorie della stessa Klyusyk (ossia, riguardo a quanto vantato nei confronti del Fusillo), ma limitatamente al quantum oggetto dell ’ ordinanza di assegnazione , che costituiva il titolo esecutivo (l’unico) spendibile nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] ed oltre il cui contenuto (in thesi moncoo incompleto, ma - come più volte evidenziato - non reso oggetto di opposiz ione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, non integrabile ex post in base a libera interpretazione del preteso creditore) non era possibile andare, in limpida applicazione del noto brocardo nulla executio sine titulo, ex art.474 c.p.c. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente circa l’emendabilità della dichiarazione di quantità errata(Cass.n. 10912/2017, cui possono aggiungersi la pressoché coeva Cass. n. 13143/2017, nonchéCass. n. 5489/2019) ben chiarisce che il perimetro qualitativo e quantitativo della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - quand’anche alla prima, erronea o imprecisa, ne segua altra integrativa o sostitutiva - deve essere definito nel corso del procedimento di espropriazione presso terzi e, precisamente, entro l’udienza in cui il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. o si riserva N. 34610/19R.G. sulla stessa, ma non anche una volta che l’espropriazione si è con tale ordinanza conclusa definitivamente, assurgendo al rango di titolo esecutivo giudiziale, intangibile se non con gli strumenti previsti per impedire che divenga definitivo: ogni eventuale ulteriore errore o discrasia essendo allora solo suscettibili di opposizione formale ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Si tratta di profili –quelli fin qui descritti –che non risultano minimamente censurati dalla ricorrente, donde la già anticipata inammissibilità del ricorso. 3.1 -Le caratteristiche del ricorso conducono ad ulteriori riflessioni. 3.2- È noto che l ’ orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3,c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale. In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l ’ infondatezza o N. 34610/19R.G. l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. 3.3– E bbene, nell o scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera”inammissibilità, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi non soltanto nel lo stesso ricorso , ma finanche nei gradi di merito: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un indizio dal quale risalire, per quanto possa occorrere pure ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme,anche processuali, poste a base della sentenza che si rende oggetto di ricorso. Emblematica, in tal senso, è la recentissima Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione -la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza N. 34610/19R.G. dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”. Ora, al di là delle considera zioni già spese riguardo al “mero” mancato rispetto dei requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., il ricorso in esame si caratterizza –come in parte anticipato –per la perseverazione nelperorare una tesi non soltanto già disattesa dal giudice di merito, ma che, prima facie,risulta contraria rispetto ad elementari principi di diritto processuale, compendiati nel già citato art. 474 c.p.c., oltre che a disposizioni specifiche relative al pignoramento presso terzi (art. 553 c.p.c.), per di più invocandosi, con singolare incongruità, un orientamento giurisprudenziale (in particolare, la già citata Cass. n. 10912/2017) che, benché non richiamato dallo stessogiudice di merito, inequivocamente ne corroborava la decisione (v. supra , par. 2.5) : nella sostanza, si è sostenuto che l’ordinanza di assegnazioneex art. 553 c.p.c. - esitata dal giudice dell’esecuzione sulla base di una prima dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato- costituisce idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. non solo per quantoin essa espressamente indicato, ma anche per quanto emergente da una seconda dichiarazione di quantità (resa dal terzo ad emenda o integrazione della prima), cui peròl’ordinanza stessa non fa cenno, per non essere stata presa in considerazione dal giudice dell’esecuzione che detta ordinanza abbia emesso , senza che a tale N. 34610/19R.G. omissione sia seguita alcuna reazione processuale da parte del creditore interessato. In proposito, ben possono mutuarsi le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “ Da ciò deriva che delle due l ’ una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”. 3.4 – Del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento. Ciò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più N. 34610/19R.G. celere il giudizio. Infatti,la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. E’dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali ( ex multis , Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez. Un. n. 12310/2015, in motivazione). 3.5 - E tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo(per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; N. 34610/19R.G. Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14). 3.6- Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, la ricorrente deve essere condannata d ’ ufficio al pagamento in favore del la controricorrente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata anche in base al valore della controversia(o ad un suo multiplo – v. Cass.n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 8943/2022). Tale somma va quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento l’importo del credito che, infondatamente, la Klyusyk ha preteso soddisfare coattivamente in danno di [OSCURATO:PERSONA] (€ 867,33), impegnandola in un percorso processuale lungo ben 12 anni; nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 5.000,00 (ottenuti , con arrotondamento, mediante moltiplicazione del detto importo per la durata complessiva del processo e divisa per metà), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dellaricorrente. Questa è infine condannata al pagamento, in favore del la controricorrente, della ulteriore somma di € 5.000,00, per aver agito con colpa grave. N. 34610/19R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processual