CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14706/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRTGPP62E69F3770), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRNLI055H44C351C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSMLVR6OR60G273E), D'[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZGRMNT5OL68G273Z), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrente - contro fv-A) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso il decreto Cella Corte di appello di Perugia n. 124/2021, depositato il 16 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. , Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi con decreto n. 34/2020 sul ricorso unico ex alt. 3, I. 89/2001, proposto dagli istanti (come in epigrafe indicati), e nella costituzione del Ministero della giustizia resistente, accoglieva il ricorso e condannava il Ministro convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 2.000,00 ciascuno, spese di lite secondo soccombenza; - con decreto n. "124/2021 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi sull'opposizione ex art. 5 ter, I. 89/01, dell'Amministrazione avverso il citato decreto 34/2020 della Corte di appello di Perugia, la accoglieva, revocando la • somma posta a carico del Ministero in favore dei ricorrenti a titolo di equo indennizzo e li condannava alle spese del decreto quantificate in euro 1.198,50 oltre accessori; condannava altresì gli opposti al pagamento delle spese di opposizione in favore del Ministero, ammontanti in complessivi euro 1.198,50 oltre accessori; - avverso il predgtto decreto n. 124/2021, i ricorrenti (come in epigrafe rappresentati) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, I. 89/01, lamentando la protrazione eccessiva di un procedimento di equa riparazione presupposto, iniziato nel luglio 2012 e articolatosi in due fasi (di merito e di legittimità), eccedendo il termine di due anni.Con il secondo motivo, invece, denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 5 ter, I. n. 89/01, nonché delle regole sulla liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55/2014 e d.m. 37/1018. - il Ministero della giustizia resiste con controricorso. Atteso che: - il primo motivo è fondato. Infatti, in base agli stessi dati considerati dal decreto impugnato, è incongrua la conclusione cui esso perviene in ordine al computo della protrazione del giudizio presupposto per valutarne la soglia di gravità per cui il danno da ritardo nella definizione possa ritenersi indennizzabile. In specie, la Corte di merito muove dalla premessa che il giudizio presupposto sia costituito dal processo di cognizione ed esecutivo, senza tenere conto che nel caso in esame si controverte di ipotesi di indennizzo per giudizio relativo ad "equa su equa", ossia di procedimento presupposto relativo ad equa riparazione, iniziato nel luglio 2012 e articolatosi in due fasi, la prima conclusasi con decreto di reiezione della domanda n. 1818 del 02.12.2015 avanti alla medesima Corte distrettuale, e la seconda dinanzi alla Corte di Cassazione, con ricorso del giugno 2016 e definita con ordinanza n. 11227 del 24.04.2019. La sommatoria dei due periodi è, dunque, pari ad anni 6 e mesi 9. Alla luce della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 19883 del 2019 (cfr. in particolare i principi affermati sub nn.1, 2, 3 e 4 di cui alle pagg.36 e 37 della sentenza suddetta) il processo di "equa su equa" va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass., Sez. Un., 19 marzo 2014 n.6312), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente "del processo" e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l'inizio dell'esecuzione, ovvero tra la notificazione dell'atto di precetto ed il pignoramento. E' stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio presuppone che la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016 n.9142). Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'ulteriore ritardo può costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale. Nel caso specifico la Corte di appello ha quindi errato laddove ha ritenuto di poter applicare - escludendo l'indennizzo - al giudizio che sia in relazione alla prima fase sia in relazione alla seconda fase, dinanzi alla Corte di Cassazione, ha ampiamente superato i due anni, sei mesi e cinque giorni. la seconda censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, in quanto essa è diretta contro una statuizione, relativa al governo delle spese operato dal giudice di merito, che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dalla cassazione del decreto impugnato. In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezio