CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11530/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 5 3 - 2 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3848/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30498/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.Mtr C.A,r 2 if Fui:P.Q.Mtr C.A,r 2 if Fui: