Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22330/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5938/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Opposizione a precetto di rilascio di fondo rustico –necessità esperimento di tentativo di conciliazione domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema diCassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – Sezione specializzata agraria -n. 3587/2020 , depositata il 2 2 dicembre 20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha c hiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il difensore della parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3587/2020 della Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata agraria, che, confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata agraria, ha ritenuto improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l’opposizione dallo stesso proposta contro il precetto notificatogli, in data 7 marzo 2017, da [OSCURATO:PERSONA], con cui gli si intimava, in forza di titolo rappresentato dalla sentenza n. 952/2009 pronunciata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Napoli, il rilascio del fondo sito in Maddaloni, alla località Masseria e Nocelle.

Segnatamente, in primo grado il Picozzi ha dedotto che la sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli non poteva considerarsi titolo esecutivo, perché non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio del fondo, mentre la Morgillo ha eccepito l’inammissibilità della opposizione, per violazione del divieto di bis in idem, oltre che per difetto del tentativo di conciliazione.

2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dopo avere rilevato che al caso in esame si applicava ratione temporis l ’ art. 11 d.lgs. n. 150/2011, che riproduceva la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, l. n. 203/82, ha ritenuto di dover confermare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva la competenza della sezione specializzata agraria in relazione all’opposizione all’esecuzione propostacontro una sentenza resa dalla stessa sezione, anche in caso di contestazionedell ’ idoneità del titolo esecutivo, concludendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che l’opposizione necessitava del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ha inoltre escluso che detto tentativo non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato l’incombente già svolto, con esito negativo, ad istanza della creditrice Morgillo e della dante causa [OSCURATO:PERSONA] 2015, con le lettere raccomandate del 24 giugno 2015 e del 10 settembre 2015, come dedotto dall’appellante, sia perché non vi era identità soggettiva, in quanto il tentativo di conciliazione che si era svolto nel 2015 era stato promosso dalla Morgillo nei confronti della madre del Picozzi, sia in quanto l’oggetto della presente lite concerneva il diritto dell’appellata di procedere ad esecuzione forzata preannunciata con atto di precetto notificato il 7 marzo 2017, diverso da quello notificato nel 2015.

A tali considerazioni la Corte territoriale ha aggiunto che la richiesta di convocazionedel 24 giugno 2015 era stata avanzata dalla Morgillo e non dalla Mastropietro, sicché essa non poteva costituire adempimento, da parte del Picozzi, dell’onere sullo stesso gravante in forza dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che non risultava prodotta in giudizio la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015e che nel verbale negativo di conciliazione del 15 settembre 2015 il difensore della Mastropietrosi era limitato a rappresentare la volontà di proporre domanda riconvenzionale in relazione alle ‹‹ migliorie apportate ›› e, quindi, a formulare un petitumdiverso da quello oggetto della presente lite.

3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e, in prossimità dell ’ adunanza camerale,il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative con relativi allegati.

Con ordinanza interlocutoria il Collegio, ritenuta la valenza nomofilattica delle questioni prospettate, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza.

5. Fissata l’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale,ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –Non necessità del tentativo di conciliazione in sede di opposizione al precetto in cui si contesti la stessa esistenza del titolo esecutivo››.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda, considerato che l’opposizione da lui proposta non aveva introdotto una controversia in materia di contratti agrari, ma era volta unicamente all’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto per rilascio di fondo rustico.

Rappresenta che l ’ atto di precetto poggiava sulla sentenza n. 1558/2008 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, accogliendo la domanda della Morgillo, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra leparti alla data del 6 maggio 2007 e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del fondo, e sulla sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli, che, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il rapporto di affitto agrariointer partes andava a scadere alla data 6 maggio 2012; poiché ilricorso per la cassazione avverso tale ultima sentenza, proposto dalla Morgillo, era stato dichiarato inammissibile, non vi era alcun titolo legittimante l’esecuzione per rilascio del fondo rustico. 2.

Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Idoneità della procedura conciliativa proposta dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificatole dalla Morgillo nel 2015 ai fini della proponibilità dell’opposizione al precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il precetto notificatogli dalla Morgillo nel 2017››.

Il ricorrente rimarca che il tentativo di conciliazione richiesto dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nell ’ ambito del giudizio di opposizione al precetto notificato da quest’ultima nel 2015 sarebbe idoneo anche ai fini della proponibilità del giudizio di opposizione a precetto notificato dalla Morgillo agli eredi della Mastropietro nell’anno 2017, in quanto in entrambi i casi l’esecuzione è stata preannunciata in forza del medesimo titolo esecutivo ed attiene allo stesso rapporto agrario corrente tra la Morgillo e l’affittuaria Mastropietro, alla quale sono subentrati gli eredi di quest’ultima.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Va premesso che le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - avuto riguardo all ’ epoca di instaurazione della lite (27 marzo 2017) -vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l’ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti.

Infatti, i primi due commi dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,in piena continuità con quanto già previs to dall ’ abrogato art. 9, comma 1, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, confermano l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie: ne resta in tal modo confermato l’orientamento giurisprudenziale (tra le altre,Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare , a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l’astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304).

In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell’ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 e negli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, cosicché, affinché si realizzila competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l’esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (o di altro rapporto agrario).

Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario.

3.2. Alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‹‹in materia di contratti agrari›› del richiamato art. 11, anche la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; la cognizione, invece, spetta al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell ’ azione esecutiva ed è quindi qua lificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia questa estranea a quella agraria (Cass., sez. 3, 11/10/1995, n. 10602; Cass., sez. 3, 15/07/2003, n. 11080), come pure qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 28/10/2003, n. 1258).

In tal senso si è orientata, già nel vigore dell’art. 9 della legge 29/1990,la giurisprudenza di legittimità, la quale, affermando che la norma riconduceva tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, ha in più occasioni confermato la competenza del giudice specializzato anche per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo rustico (Cass., sez. 3,30/05/2001, n. 7399; Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339; Cass., sez. 3, 19/10/1998, n. 10343; Cass., sez. 3, 16/02/1998, n. 1630), cosicché a diversa conclusione non possono condurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente (Cass., sez. 3, 21/02/2002,n. 2509; Cass., sez. 04/11/2005, n. 21389; Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26299; Cass., sez. 3, 29/09/2015, n. 19237), relativi a fattispecie soltanto in parte sovrapponibili a quella qui in esame e, soprattutto, che non tengono conto della generalizzata attribuzione della competenza del giudice specializzato ormai riconosciuta dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/11.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in materia di opposizioni esecutive in materia locatizia (Cass., sez. 3, 31/08/ 2015, n. 17312, non massimata sul punto, che ha sconfessato i principi espressi da Cass., sez. 3, 04/08/2005, n. 16377, secondo cui il rito locatizio si applica solo alle controversie che riguardano direttamente un rapporto locatizio nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, in cui l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova sol o un ’ origine remota), è evidente che la ratio della devoluzione al giudice specializzato - e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato - di tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dalrapporto soggetto a particolare regime processuale - d i locazione o agrario, quindi - esistente tra le parti, costituisce espressione dell’unicità della tutela giurisdizionale e dell’evidente razionalità dell’esigenza della conseguente tendenziale unitarietà di disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima.

4. Nel caso che ci occupa si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di un fondo rustico e, pertanto, deve ritenersi che s ia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339), come tale regolata dal rito speciale di cui all’art. 11 della legge n. 150 del 2011.

Infatti, se oggetto immediato della dispiegata opposizione è la sussistenza di un valido titolo esecutivo, la causa petendi è, con ogni evidenza, la contestazione dell’estensibilità all’esecutando di una pronuncia che di un rapporto agrario ha dichiarato la cessazione e della conseguente statuizione di condanna al rilascio: sicché un’opposizione a precetto su titolo per cessazione di rapporto agrario è essa stessa una controversia sulle conseguenze di questa e, quindi, una controversia agraria.

Occorre, sul punto , ad ogni buon conto precisare che l ’ onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione- la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 73 del 14 gennaio 1988, a seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 della legge n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011- opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione (a struttura necessariamente bifasica, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, a partire da Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25170), limitatamente alla sola fase di merito e, dunque, non pe r la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza: tanto conferma che è soggetta all ’ onere conciliativo anche l’opposizione a precetto (Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8370; Cass., sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, in motivazione), la quale, a differenza dell’opposizione prevista dal comma secondo del medesimo art. 615 cod. proc. civ., non è articolata sulla vista duplicità di fasi.

Quanto detto consente, dunque, di affermare che il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto un rapporto agrario limitatamente alla sola causa di merito introdotta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., e, quindi, nel caso in cui, definita la fase sommaria, sia statointrodotto il giudizio di merito .

Ne segue che,vertendosi nel caso de quo in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva, non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione.

Correttamente, pertanto, il Tribunale prima e, successivamente, la Corte d’appello hanno rilevato che il ricorrente non aveva preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto dallo stesso art. 11, che, ai commi da 3 a 7, recependo le disposizioni già contenute nei primi cinque commi dell’abrogato art. 46 della legge n. 203/1982, sancisce un obbligo sanzionato con l’improponibilità della domanda, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito.5.

Il secondo motivo è inammissibile.

5.1. Con la seconda censura il Picozzi assume che, anche a volerlo ritenere necessario,il tentativo di conciliazione non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato tale incombente già esperito con raccomandata del 24 giugno 2015 , inoltrata dalla Morgillo alla Mastropietro, dante causa dell’odierno ricorrente, e con successiva istanza formalizzata dalla stessa Mastropietro con raccomandata del 10 settembre 2015, nell’ambito di altro giudizio di opposizione avverso precedente precetto notificato in data 26 marzo 2015, con cui la prima aveva intimato alla seconda, azionando il medesimo titoloesecutivo, il rilascio dello stesso fondo rustico .

5.2. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che si è già affermato che ‹‹nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell’erede del convocato, senza necessità di un nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate›› (Cass., sez. 3, 26/05/1995, n. 5883; Cass., sez. 3, 02/08/1997, n. 7175); ed è pure consapevole che è stato enunciatoil principio di diritto secondo cuiil tentativo obbligatorio deve precedere la ‹‹domanda››e non anche ogni singolo giudizio o processo in materia di contratti agrari, essendo finalizzata la procedura a risolvere la controversia e non il singolo processo:cosicché, ogniqualvolta sussista l’interesse ad agire – quale si ravvisa nella persistente incertezza sull’azionabilità di un titolo esecutivo di rilascio da parte di un subentrante nel relativo diritto – a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, il tentativo di conciliazione già spiegato dal dante causa dell’attuale detentore del fondo, seppure riferito ad un precedente precetto, può valere a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto alla ritenzione (Cass., sez. 3, 16/05/2011, n. 10724).5.3.

Di siffatti principi, che -d’altra parte - il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare, non può, tuttavia, farsi applicazione nel caso in esame.

L’odierno ricorrente non ha, infatti, idoneamente censurato la sentenza qui impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l’improponibilità della domanda, rilevando che non era stata prodotta, nel giudizio di merito, la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015, di cui l’appellante si era limitato a descrivere, in modo estremamente generico, il contenuto.

Ladefinitività della statuizione della decisione d’appello in punto di insussistenza in atti del documento non può essere superata dal le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa (pag. 6), là dove si argomenta in modo del tutto generico che, in realtà, la sentenza è stata impugnata ‹‹ in ogni sua parte ›› e si assume, in contrasto con quanto accertato dalla Corte d’appello, l’avvenuto ‹‹deposito agli atti del procedimento della richiesta di convocazione della Mastropietro del 10.9.2015››.

E ciò sia perché il ricorrente, nell’illustrazione del mezzo in esamein ricorso (non valendo a colmarne le eventuali lacune alcun atto successivo),non ha attinto la decisione gravata nel punto in cui i giudici di appello hanno espressamente affermato che la lettera del 10 settembre 2015 era stata solo genericamente richiamata, tanto da non consentire di ‹‹apprezzarla quale valido assolvimento dell’onere di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. 150/2011››, sia perché, adducendo di avere, invece, depositato detto documento, il ricorrente denuncia un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Tanto conduce a concludere che questa Corte non ha sufficienti elementi, ritualmente introdotti, per poter valutare l ’ identità delle domande originariamente fatte valere e la riferibilità delle rispettive richieste di convocazione inviate nel 2015 alla medesima domanda fatta valere nel presente giudizio.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

A carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di controversia di natura agraria, e dunque sottratta a tale disciplina.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5938/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Opposizione a precetto di rilascio di fondo rustico –necessità esperimento di tentativo di conciliazione domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema diCassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – Sezione specializzata agraria -n. 3587/2020 , depositata il 2 2 dicembre 20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha c hiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il difensore della parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3587/2020 della Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata agraria, che, confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata agraria, ha ritenuto improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l’opposizione dallo stesso proposta contro il precetto notificatogli, in data 7 marzo 2017, da [OSCURATO:PERSONA], con cui gli si intimava, in forza di titolo rappresentato dalla sentenza n. 952/2009 pronunciata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Napoli, il rilascio del fondo sito in Maddaloni, alla località Masseria e Nocelle. Segnatamente, in primo grado il Picozzi ha dedotto che la sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli non poteva considerarsi titolo esecutivo, perché non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio del fondo, mentre la Morgillo ha eccepito l’inammissibilità della opposizione, per violazione del divieto di bis in idem, oltre che per difetto del tentativo di conciliazione. 2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dopo avere rilevato che al caso in esame si applicava ratione temporis l ’ art. 11 d.lgs. n. 150/2011, che riproduceva la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, l. n. 203/82, ha ritenuto di dover confermare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva la competenza della sezione specializzata agraria in relazione all’opposizione all’esecuzione propostacontro una sentenza resa dalla stessa sezione, anche in caso di contestazionedell ’ idoneità del titolo esecutivo, concludendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che l’opposizione necessitava del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ha inoltre escluso che detto tentativo non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato l’incombente già svolto, con esito negativo, ad istanza della creditrice Morgillo e della dante causa [OSCURATO:PERSONA] 2015, con le lettere raccomandate del 24 giugno 2015 e del 10 settembre 2015, come dedotto dall’appellante, sia perché non vi era identità soggettiva, in quanto il tentativo di conciliazione che si era svolto nel 2015 era stato promosso dalla Morgillo nei confronti della madre del Picozzi, sia in quanto l’oggetto della presente lite concerneva il diritto dell’appellata di procedere ad esecuzione forzata preannunciata con atto di precetto notificato il 7 marzo 2017, diverso da quello notificato nel 2015. A tali considerazioni la Corte territoriale ha aggiunto che la richiesta di convocazionedel 24 giugno 2015 era stata avanzata dalla Morgillo e non dalla Mastropietro, sicché essa non poteva costituire adempimento, da parte del Picozzi, dell’onere sullo stesso gravante in forza dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che non risultava prodotta in giudizio la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015e che nel verbale negativo di conciliazione del 15 settembre 2015 il difensore della Mastropietrosi era limitato a rappresentare la volontà di proporre domanda riconvenzionale in relazione alle ‹‹ migliorie apportate ›› e, quindi, a formulare un petitumdiverso da quello oggetto della presente lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e, in prossimità dell ’ adunanza camerale,il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative con relativi allegati. Con ordinanza interlocutoria il Collegio, ritenuta la valenza nomofilattica delle questioni prospettate, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza. 5. Fissata l’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale,ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. –Non necessità del tentativo di conciliazione in sede di opposizione al precetto in cui si contesti la stessa esistenza del titolo esecutivo››. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda, considerato che l’opposizione da lui proposta non aveva introdotto una controversia in materia di contratti agrari, ma era volta unicamente all’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto per rilascio di fondo rustico. Rappresenta che l ’ atto di precetto poggiava sulla sentenza n. 1558/2008 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, accogliendo la domanda della Morgillo, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra leparti alla data del 6 maggio 2007 e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del fondo, e sulla sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli, che, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il rapporto di affitto agrariointer partes andava a scadere alla data 6 maggio 2012; poiché ilricorso per la cassazione avverso tale ultima sentenza, proposto dalla Morgillo, era stato dichiarato inammissibile, non vi era alcun titolo legittimante l’esecuzione per rilascio del fondo rustico. 2. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Idoneità della procedura conciliativa proposta dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificatole dalla Morgillo nel 2015 ai fini della proponibilità dell’opposizione al precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il precetto notificatogli dalla Morgillo nel 2017››. Il ricorrente rimarca che il tentativo di conciliazione richiesto dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nell ’ ambito del giudizio di opposizione al precetto notificato da quest’ultima nel 2015 sarebbe idoneo anche ai fini della proponibilità del giudizio di opposizione a precetto notificato dalla Morgillo agli eredi della Mastropietro nell’anno 2017, in quanto in entrambi i casi l’esecuzione è stata preannunciata in forza del medesimo titolo esecutivo ed attiene allo stesso rapporto agrario corrente tra la Morgillo e l’affittuaria Mastropietro, alla quale sono subentrati gli eredi di quest’ultima. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - avuto riguardo all ’ epoca di instaurazione della lite (27 marzo 2017) -vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l’ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. Infatti, i primi due commi dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,in piena continuità con quanto già previs to dall ’ abrogato art. 9, comma 1, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, confermano l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie: ne resta in tal modo confermato l’orientamento giurisprudenziale (tra le altre,Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare , a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l’astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304). In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell’ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 e negli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, cosicché, affinché si realizzila competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l’esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario. 3.2. Alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‹‹in materia di contratti agrari›› del richiamato art. 11, anche la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; la cognizione, invece, spetta al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell ’ azione esecutiva ed è quindi qua lificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia questa estranea a quella agraria (Cass., sez. 3, 11/10/1995, n. 10602; Cass., sez. 3, 15/07/2003, n. 11080), come pure qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 28/10/2003, n. 1258). In tal senso si è orientata, già nel vigore dell’art. 9 della legge 29/1990,la giurisprudenza di legittimità, la quale, affermando che la norma riconduceva tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, ha in più occasioni confermato la competenza del giudice specializzato anche per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo rustico (Cass., sez. 3,30/05/2001, n. 7399; Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339; Cass., sez. 3, 19/10/1998, n. 10343; Cass., sez. 3, 16/02/1998, n. 1630), cosicché a diversa conclusione non possono condurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente (Cass., sez. 3, 21/02/2002,n. 2509; Cass., sez. 04/11/2005, n. 21389; Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26299; Cass., sez. 3, 29/09/2015, n. 19237), relativi a fattispecie soltanto in parte sovrapponibili a quella qui in esame e, soprattutto, che non tengono conto della generalizzata attribuzione della competenza del giudice specializzato ormai riconosciuta dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/11. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in materia di opposizioni esecutive in materia locatizia (Cass., sez. 3, 31/08/ 2015, n. 17312, non massimata sul punto, che ha sconfessato i principi espressi da Cass., sez. 3, 04/08/2005, n. 16377, secondo cui il rito locatizio si applica solo alle controversie che riguardano direttamente un rapporto locatizio nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, in cui l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova sol o un ’ origine remota), è evidente che la ratio della devoluzione al giudice specializzato - e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato - di tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dalrapporto soggetto a particolare regime processuale - d i locazione o agrario, quindi - esistente tra le parti, costituisce espressione dell’unicità della tutela giurisdizionale e dell’evidente razionalità dell’esigenza della conseguente tendenziale unitarietà di disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima. 4. Nel caso che ci occupa si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di un fondo rustico e, pertanto, deve ritenersi che s ia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339), come tale regolata dal rito speciale di cui all’art. 11 della legge n. 150 del 2011. Infatti, se oggetto immediato della dispiegata opposizione è la sussistenza di un valido titolo esecutivo, la causa petendi è, con ogni evidenza, la contestazione dell’estensibilità all’esecutando di una pronuncia che di un rapporto agrario ha dichiarato la cessazione e della conseguente statuizione di condanna al rilascio: sicché un’opposizione a precetto su titolo per cessazione di rapporto agrario è essa stessa una controversia sulle conseguenze di questa e, quindi, una controversia agraria. Occorre, sul punto , ad ogni buon conto precisare che l ’ onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione- la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 73 del 14 gennaio 1988, a seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 della legge n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011- opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione (a struttura necessariamente bifasica, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, a partire da Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25170), limitatamente alla sola fase di merito e, dunque, non pe r la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza: tanto conferma che è soggetta all ’ onere conciliativo anche l’opposizione a precetto (Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8370; Cass., sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, in motivazione), la quale, a differenza dell’opposizione prevista dal comma secondo del medesimo art. 615 cod. proc. civ., non è articolata sulla vista duplicità di fasi. Quanto detto consente, dunque, di affermare che il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto un rapporto agrario limitatamente alla sola causa di merito introdotta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., e, quindi, nel caso in cui, definita la fase sommaria, sia statointrodotto il giudizio di merito . Ne segue che,vertendosi nel caso de quo in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva, non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale prima e, successivamente, la Corte d’appello hanno rilevato che il ricorrente non aveva preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto dallo stesso art. 11, che, ai commi da 3 a 7, recependo le disposizioni già contenute nei primi cinque commi dell’abrogato art. 46 della legge n. 203/1982, sancisce un obbligo sanzionato con l’improponibilità della domanda, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito.5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Con la seconda censura il Picozzi assume che, anche a volerlo ritenere necessario,il tentativo di conciliazione non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato tale incombente già esperito con raccomandata del 24 giugno 2015 , inoltrata dalla Morgillo alla Mastropietro, dante causa dell’odierno ricorrente, e con successiva istanza formalizzata dalla stessa Mastropietro con raccomandata del 10 settembre 2015, nell’ambito di altro giudizio di opposizione avverso precedente precetto notificato in data 26 marzo 2015, con cui la prima aveva intimato alla seconda, azionando il medesimo titoloesecutivo, il rilascio dello stesso fondo rustico . 5.2. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che si è già affermato che ‹‹nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell’erede del convocato, senza necessità di un nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate›› (Cass., sez. 3, 26/05/1995, n. 5883; Cass., sez. 3, 02/08/1997, n. 7175); ed è pure consapevole che è stato enunciatoil principio di diritto secondo cuiil tentativo obbligatorio deve precedere la ‹‹domanda››e non anche ogni singolo giudizio o processo in materia di contratti agrari, essendo finalizzata la procedura a risolvere la controversia e non il singolo processo:cosicché, ogniqualvolta sussista l’interesse ad agire – quale si ravvisa nella persistente incertezza sull’azionabilità di un titolo esecutivo di rilascio da parte di un subentrante nel relativo diritto – a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, il tentativo di conciliazione già spiegato dal dante causa dell’attuale detentore del fondo, seppure riferito ad un precedente precetto, può valere a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto alla ritenzione (Cass., sez. 3, 16/05/2011, n. 10724).5.3. Di siffatti principi, che -d’altra parte - il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare, non può, tuttavia, farsi applicazione nel caso in esame. L’odierno ricorrente non ha, infatti, idoneamente censurato la sentenza qui impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l’improponibilità della domanda, rilevando che non era stata prodotta, nel giudizio di merito, la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015, di cui l’appellante si era limitato a descrivere, in modo estremamente generico, il contenuto. Ladefinitività della statuizione della decisione d’appello in punto di insussistenza in atti del documento non può essere superata dal le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa (pag. 6), là dove si argomenta in modo del tutto generico che, in realtà, la sentenza è stata impugnata ‹‹ in ogni sua parte ›› e si assume, in contrasto con quanto accertato dalla Corte d’appello, l’avvenuto ‹‹deposito agli atti del procedimento della richiesta di convocazione della Mastropietro del 10.9.2015››. E ciò sia perché il ricorrente, nell’illustrazione del mezzo in esamein ricorso (non valendo a colmarne le eventuali lacune alcun atto successivo),non ha attinto la decisione gravata nel punto in cui i giudici di appello hanno espressamente affermato che la lettera del 10 settembre 2015 era stata solo genericamente richiamata, tanto da non consentire di ‹‹apprezzarla quale valido assolvimento dell’onere di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. 150/2011››, sia perché, adducendo di avere, invece, depositato detto documento, il ricorrente denuncia un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Tanto conduce a concludere che questa Corte non ha sufficienti elementi, ritualmente introdotti, per poter valutare l ’ identità delle domande originariamente fatte valere e la riferibilità delle rispettive richieste di convocazione inviate nel 2015 alla medesima domanda fatta valere nel presente giudizio. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. A carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di controversia di natura agraria, e dunque sottratta a tale disciplina. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spe
Sentenza Cassazione n. 22330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris