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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24203/2026

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o ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1005/2025depositata il 19/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/20261.

Con sentenza resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.,pronunciando sulla domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsointroduttivo di procedimento semplificato, diretta ad ottenerel’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte di MarcelloMontalto, dell’immobile di sua proprietà sito in [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Bologna condannava il resistente [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile ed al pagamento della indennità dioccupazione.2.

Avverso la indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].3.

Con sentenza n. 1005/2025, previo mutamento del rito, la Corted'Appello di Bologna rigettava l’appello.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza “Exart. 360, 1° comma, n.3 e n.4 cod. proc. civ. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 354 cod. proc. civ. e per non aver dichiarato lanullità della sentenza della Corte territoriale e rimesso la causa al primogiudice”.Lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di rilevare che egliaveva subito una violazione del suo diritto di difesa, giacché: -) la causa,che avrebbe dovuto essere trattata con il rito speciale locatizio, era statainstaurata dalla controparte a mezzo di procedimento semplificato,senza che il tribunale provvedesse alla conversione del rito; -) aNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026definizione del procedimento, senza mutare il rito da semplificato alocatizio, il tribunale aveva pronunciato una sentenza che non era“conforme al modello di cui all’art. 281-sexies”; -) il giudice di primecure non aveva letto il dispositivo in udienza e non aveva depositato lasentenza nei trenta giorni previsti dall’art. 281-sexies, bensì molti mesidopo; -) l’erronea trattazione della causa con il rito semplificato, anzichécon il rito locatizio, e la sua definizione con pronuncia ex art. 281-sexiesc.p.c., aveva comportato una violazione del contraddittorio e del suodiritto di difesa.Conclude, pertanto, che, la corte di merito avrebbe dovuto dichiararela nullità della sentenza impugnata e “rimettere la causa al primogiudice”.1.1.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, neitermini e per le ragioni che seguono.1.2.

Pur nella pluralità delle censure formalmente articolate, ilmotivo è, nella sua sostanza, univocamente preordinato a conseguire larimessione della causa al primo giudice, ma un simile esito processualericorre soltanto nei casi, tassativi, previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. enon configurabili nella fattispecie in esame (v.

Cass., n. 3099/2026;Cass., n. 5644/2025).1.3.

Per il resto, in disparte il pur non marginale rilievo per cui la pursuggestiva tesi secondo cui il rito semplificato non è compatibile con lecontroversie locatizie ex art. 447-bis e ss. c.p.c., risulta esserequestione nuova proposta per la prima volta nella presente sede dilegittimità, il ricorrente lamenta solo genericamente ed assertivamente ilmancato mutamento del rito, senza specificare quale lesione al propriodiritto di difesa avrebbe concretamente subito, giusto il principio per cui“L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quelloordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullitàdella sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte cheNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizioprocessuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del ritodiverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, delcontraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protettedella parte” (v.

Cass., n. 14374/2023; Cass., n. 1448/2015).1.4.

Anche la doglianza secondo cui la corte di merito avrebbetrascurato di rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe datolettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. non risulta correlata alla motivazione dell’impugnatasentenza, che di tale evenienza non fa menzione alcuna; né il ricorrentesi perita di precisare e di localizzare se, dove e quando, essa sia maistata discussa tra le parti, nel precedente contesto processuale.Ne deriva, pertanto, la sua inammissibilità, a mente del consolidatoprincipio di diritto, secondo cui “Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sededi legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la censura stessa” (v.

Cass., n. 3473/2025; Cass., n.32804/2019).1.5.

Infine, il ricorrente evoca nuovamente la nullità della sentenzadi prime cure, per essere stata depositata oltre il termine di giorni trentaprevisto dall’art. 281-sexies c.p.c., senza confrontarsi con quantostatuito dalla corte territoriale, che ha espressamente argomentato chesi tratta di un termine ordinatorio la cui violazione non integra alcunanullità (“… il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza è unNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026termine meramente ordinatorio la cui inosservanza non vizia lasentenza, la cui pretesa nullità non escluderebbe comunque l'esame nelmerito in questo grado non ricorrendo nella specie una delle ipotesitassative di rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c.” :v. p. 3 dell’impugnata sentenza).Orbene, secondo consolidato orientamento di legittimità, con i motividi ricorso per cassazione, ed al di là della loro formale rubrica, la partenon può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di meritoe motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4,cod. proc. civ. (v.

Cass., 24/09/2018, n. 22478).La censura, infatti, deve essere supportata da una critica concretadelle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazionispecifiche e puntuali; è necessario un confronto analitico tra le soluzionigiuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, enon è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni delricorrente e la motivazione della sentenza impugnata.

In assenza di taleapproccio critico e comparativo, il motivo di ricorso risulta inammissibileai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impedendo alla Corte diCassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica dellafondatezza della violazione lamentata (v. di recente Cass., n.5202/2025).2.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza“Ex art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132,comma 2, n.4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione, permotivazione della sentenza assertiva o apparente”.Denuncia che, nel limitarsi a confermare la decisione di prime cure,Numero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026che era pervenuta a riconoscere una occupazione illegittimadell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello avrebbereso una motivazione meramente assertiva ed apparente, al di sotto del“minimo costituzionale”.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la corted’appello ha innanzitutto rilevato che l’allora appellante non avevacontestato i fatti posti dal tribunale a fondamento della decisione, masoltanto la qualificazione del rapporto, assumendone la natura locatizia.Su tale premessa, la corte territoriale ha integralmente confermato ladecisione di primo grado, anche in punto di riconoscimento delladebenza dell’indennità di occupazione, valorizzando congiuntamentecircostanze di fatto non controverse e risultanze documentali acquisite algiudizio, ritenute idonee ad escludere la sussistenza di un contratto dilocazione e ad affermare, invece, l’illegittima permanenza del ricorrentenell’immobile.Ne consegue che l’accertamento in fatto e la valutazione delle proverisultano sorretti da una motivazione effettiva, idonea a renderepercepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di meritonella formazione del proprio convincimento, senza che possa essereravvisata violazione alcuna dell’art. 111 Cost.3.

Dalla ritenuta infondatezza di entrambi i motivi deriva il rigettodell’intero ricorso.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1005/2025depositata il 19/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/20261. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.,pronunciando sulla domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsointroduttivo di procedimento semplificato, diretta ad ottenerel’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte di MarcelloMontalto, dell’immobile di sua proprietà sito in [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Bologna condannava il resistente [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile ed al pagamento della indennità dioccupazione.2. Avverso la indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 1005/2025, previo mutamento del rito, la Corted'Appello di Bologna rigettava l’appello.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza “Exart. 360, 1° comma, n.3 e n.4 cod. proc. civ. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 354 cod. proc. civ. e per non aver dichiarato lanullità della sentenza della Corte territoriale e rimesso la causa al primogiudice”.Lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di rilevare che egliaveva subito una violazione del suo diritto di difesa, giacché: -) la causa,che avrebbe dovuto essere trattata con il rito speciale locatizio, era statainstaurata dalla controparte a mezzo di procedimento semplificato,senza che il tribunale provvedesse alla conversione del rito; -) aNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026definizione del procedimento, senza mutare il rito da semplificato alocatizio, il tribunale aveva pronunciato una sentenza che non era“conforme al modello di cui all’art. 281-sexies”; -) il giudice di primecure non aveva letto il dispositivo in udienza e non aveva depositato lasentenza nei trenta giorni previsti dall’art. 281-sexies, bensì molti mesidopo; -) l’erronea trattazione della causa con il rito semplificato, anzichécon il rito locatizio, e la sua definizione con pronuncia ex art. 281-sexiesc.p.c., aveva comportato una violazione del contraddittorio e del suodiritto di difesa.Conclude, pertanto, che, la corte di merito avrebbe dovuto dichiararela nullità della sentenza impugnata e “rimettere la causa al primogiudice”.1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, neitermini e per le ragioni che seguono.1.2. Pur nella pluralità delle censure formalmente articolate, ilmotivo è, nella sua sostanza, univocamente preordinato a conseguire larimessione della causa al primo giudice, ma un simile esito processualericorre soltanto nei casi, tassativi, previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. enon configurabili nella fattispecie in esame (v. Cass., n. 3099/2026;Cass., n. 5644/2025).1.3. Per il resto, in disparte il pur non marginale rilievo per cui la pursuggestiva tesi secondo cui il rito semplificato non è compatibile con lecontroversie locatizie ex art. 447-bis e ss. c.p.c., risulta esserequestione nuova proposta per la prima volta nella presente sede dilegittimità, il ricorrente lamenta solo genericamente ed assertivamente ilmancato mutamento del rito, senza specificare quale lesione al propriodiritto di difesa avrebbe concretamente subito, giusto il principio per cui“L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quelloordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullitàdella sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte cheNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizioprocessuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del ritodiverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, delcontraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protettedella parte” (v. Cass., n. 14374/2023; Cass., n. 1448/2015).1.4. Anche la doglianza secondo cui la corte di merito avrebbetrascurato di rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe datolettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. non risulta correlata alla motivazione dell’impugnatasentenza, che di tale evenienza non fa menzione alcuna; né il ricorrentesi perita di precisare e di localizzare se, dove e quando, essa sia maistata discussa tra le parti, nel precedente contesto processuale.Ne deriva, pertanto, la sua inammissibilità, a mente del consolidatoprincipio di diritto, secondo cui “Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sededi legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la censura stessa” (v. Cass., n. 3473/2025; Cass., n.32804/2019).1.5. Infine, il ricorrente evoca nuovamente la nullità della sentenzadi prime cure, per essere stata depositata oltre il termine di giorni trentaprevisto dall’art. 281-sexies c.p.c., senza confrontarsi con quantostatuito dalla corte territoriale, che ha espressamente argomentato chesi tratta di un termine ordinatorio la cui violazione non integra alcunanullità (“… il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza è unNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026termine meramente ordinatorio la cui inosservanza non vizia lasentenza, la cui pretesa nullità non escluderebbe comunque l'esame nelmerito in questo grado non ricorrendo nella specie una delle ipotesitassative di rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c.” :v. p. 3 dell’impugnata sentenza).Orbene, secondo consolidato orientamento di legittimità, con i motividi ricorso per cassazione, ed al di là della loro formale rubrica, la partenon può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di meritoe motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4,cod. proc. civ. (v. Cass., 24/09/2018, n. 22478).La censura, infatti, deve essere supportata da una critica concretadelle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazionispecifiche e puntuali; è necessario un confronto analitico tra le soluzionigiuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, enon è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni delricorrente e la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di taleapproccio critico e comparativo, il motivo di ricorso risulta inammissibileai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impedendo alla Corte diCassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica dellafondatezza della violazione lamentata (v. di recente Cass., n.5202/2025).2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza“Ex art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132,comma 2, n.4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Costituzione, permotivazione della sentenza assertiva o apparente”.Denuncia che, nel limitarsi a confermare la decisione di prime cure,Numero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026che era pervenuta a riconoscere una occupazione illegittimadell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello avrebbereso una motivazione meramente assertiva ed apparente, al di sotto del“minimo costituzionale”.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la corted’appello ha innanzitutto rilevato che l’allora appellante non avevacontestato i fatti posti dal tribunale a fondamento della decisione, masoltanto la qualificazione del rapporto, assumendone la natura locatizia.Su tale premessa, la corte territoriale ha integralmente confermato ladecisione di primo grado, anche in punto di riconoscimento delladebenza dell’indennità di occupazione, valorizzando congiuntamentecircostanze di fatto non controverse e risultanze documentali acquisite algiudizio, ritenute idonee ad escludere la sussistenza di un contratto dilocazione e ad affermare, invece, l’illegittima permanenza del ricorrentenell’immobile.Ne consegue che l’accertamento in fatto e la valutazione delle proverisultano sorretti da una motivazione effettiva, idonea a renderepercepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di meritonella formazione del proprio convincimento, senza che possa essereravvisata violazione alcuna dell’art. 111 Cost.3. Dalla ritenuta infondatezza di entrambi i motivi deriva il rigettodell’intero ricorso.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 19946/2025Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 24203/2026Data pubblicazione 29/07/2026del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO