CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00956/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rideterminata la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 610 co.1 e 2, 339 c.p.e 61 n. 1 e 2 , 110, 582 e 585 c.p. confermando la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA]. Deducono gli imputati con distinti atti sovrapponibili due motivi di ricorso con i quali lamentano: con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.; con il secondo motivo la violazione articolo 63 co. 4 c.p. in relazione al diniego di attenuanti generiche. Con memoria del 7.10.2021 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati. 2.1. Con il primo motivo di ricorso gli imputati censurano l'affermazione di responsabilità nei loro confronti, laddove la Corte territoriale con ragionamento logico immune da censure dato congruamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati emergenti dalle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] ritenute del tutto attendibili siccome corroborate dalle emergenze del referto medico in atti. A fronte della congrua motivazione dei giudici di merito gli imputati in questa sede sviluppano censure del tutto generiche incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2.1. Del pari si presentano del tutto generici i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla gravità dei fatti e dei rilevanti precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Giova sul punto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte , secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Peraltro la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1 , n. 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057 - 01). 7-17 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ra ione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00, nonchél rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente l• giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]