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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02687/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcy [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIato av so a e pa i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato furto pluriaggravato; Premesso che dagli atti processuali trasmessi a questa Corte non è possibile rilevare la tardività del ricorso proposto nel 2023 rispetto a una sentenza ex art.444 cod. proc. pen. pronunciata nel 2014, in quanto: la sentenza non è stata redatta con motivazione contestuale, pertanto occorreva notificare alle parti l'avviso di deposito (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 02); la comunicazione in atti reca la data, palesemente errata, del 28 febbraio 2029; Considerato, in ogni caso, che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela— è manifestamente infondata, dato che è in atti la querela sporta dalle persone offese in data 27 marzo 2012 che chiedono espressamente la "punizione dei colpevoli"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcy [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIato av so a e pa i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato furto pluriaggravato; Premesso che dagli atti processuali trasmessi a questa Corte non è possibile rilevare la tardività del ricorso proposto nel 2023 rispetto a una sentenza ex art.444 cod. proc. pen. pronunciata nel 2014, in quanto: la sentenza non è stata redatta con motivazione contestuale, pertanto occorreva notificare alle parti l'avviso di deposito (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 02); la comunicazione in atti reca la data, palesemente errata, del 28 febbraio 2029; Considerato, in ogni caso, che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela— è manifestamente infondata, dato che è in atti la querela sporta dalle persone offese in data 27 marzo 2012 che chiedono espressamente la "punizione dei colpevoli"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02687/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris