CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 26806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 4753-2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – R.G.N.4753/2020 Cron. Rep. C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS. Prescrizione. Dies a quo. -2 - per la cassazione della sentenza n. 593 del 201 9 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22 luglio 201 9 (R.G.N. 567 /201 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 593 del 2019, depositata il 22 luglio 2019, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la sentenza n. 159 del 2017 del Tribunale di Asti, che aveva accolto il ricorso in opposizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], accertando l’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS(art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) a far data dal primo gennaio 2009 e la conseguente infondatezza della pretesa avanzata con l’avviso bonario impugnato. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il credito contributivo è prescritto. La prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, termine che, per l’anno 2009, va individuato nel 16 giugno 2010. Il primo atto interruttivo della prescrizione è del 23 giugno 2015 e risulta, dunque, tardivo. 1.2.– Tale dato è dirimente e consente di soprassedere «alla disamina degli altri profili». 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso avviato alla notifica il 21 gennaio 2020. 3.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. -3 - 7.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessant a giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare prescritto il credito contributivo, senza considerare che il termine per versare i contributi è stato differito al 6 luglio 2010, in virtù del d.P.C.M. 10 giugno 2010. La prescrizione, pertanto, sarebbe stata efficacemente interrotta, entro il termine quinquennale,con la richiesta del 23 giugno 2015. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Occorre ribadire i principi di diritto espressi in più occasioni da questa Corte, nell’approfondire la tematica del dies a quo del la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e nel puntualizzare l’orientamento che correla la decorrenza iniziale della prescrizione alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 3.1.–Si è precisato, a tale riguardo, che «4.1. – La prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito -4 - contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria” (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come disponel’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1155 del 6 aprile 1936: i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. 4.2. – I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). 4.3. – Quanto ai contributi relativi all ’ anno 2009, viene in -5 - rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010. L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti.4.4.– Quanto alla lat itudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto, che contraddice la lettura riduttivapropugnata dalla parte controricorrente […]. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione”(sentenza n. 10273 del 2021, cit.). Pertanto, “ ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva -6 - sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI - L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)»(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682). 3.2.–Sul differimento al 6 luglio 2010 del termine per il saldo dei contributirelativi all’anno 2009, è costante la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 18 luglio 2023, n. 20948, 5 maggio 2023, n. 11934, e 7 aprile 2023, n. 9584), che valorizza il d.P.C.m. 10 giugno 2010, inscindibilmente connesso con la fonte primaria. Tale decreto, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], «nel regolare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si riverbera anche sul termine speculare per il pagamento dei contributi» (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10286, punto 10 delle “Ragioni della decisione”). Il differimento sancito dal predetto atto normativo si applica in termini generali, sul mero presupposto dell’esercizio di un’attività per la quale siano stati elaborati gli studi di settore (ordinanza n. 10286 del 2023, cit., punto 11 delle “Ragioni della decisione”). 3.3.– A tale orientamento , che ha vagliato anche le notazioni critiche sviluppate nel controricorso (pagina 3),si deve, in questa sede, dare continuità. 4.–Nel negare ogni rilievo al differimento disposto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) per il compiersi della prescrizione, la sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure dell’Istituto. 5.–Il ricorso, conseguentemente, dev’essere accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, esaminerà il tema controverso della prescrizione, alla stregua del differimento al 6 luglio 2010 del termine fissato per il saldo dei contributi. -7 - Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la liquidazione delle sp