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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 40423/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto respingersi il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti dei primi, ai sensi degli artt. 444 e seg. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di furto aggravato.

2. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della destrezza e delle violenza sulle cose.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto respingersi il ricorso.

Considerato in diritto

1. Le doglianze formulate sono inammissibili.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., ad es., di recente, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).

Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza della destrezza è fondata dalla sentenza impugnata sulle risultanze del verbale di arresto, dal quale emerge che gli imputati avevano tenuto una condotta di particolare scaltrezza, caratterizzata dal fatto che uno dei due aveva consentito all'altro di eludere la sorveglianza del commesso addetto alla cassa, distraendolo con il pagamento di merce di poco valore, per consentire alla complice di allontanarsi indisturbata.

Si tratta di conclusione coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01, sulla scia di Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270088 - 01).

Quanto alla circostanza della violenza sulle cose (per l'individuazione dei presupposti della quale, v.

Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771 - 0), il rilievo del capo di imputazione e della motivazione, dai quali emerge la rottura delle confezioni dei prodotti rubati è contrastato assertivamente in termini incompatibili non solo con i limiti del sindacato di legittimità in tema di sentenze di patteggiamento, ma, in generale, con lo stesso ambito del controllo della motivazione delle decisioni dei giudici di merito.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto respingersi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti dei primi, ai sensi degli artt. 444 e seg. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione al reato di furto aggravato. 2. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della destrezza e delle violenza sulle cose. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto respingersi il ricorso. Considerato in diritto 1. Le doglianze formulate sono inammissibili. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., ad es., di recente, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01). Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza della destrezza è fondata dalla sentenza impugnata sulle risultanze del verbale di arresto, dal quale emerge che gli imputati avevano tenuto una condotta di particolare scaltrezza, caratterizzata dal fatto che uno dei due aveva consentito all'altro di eludere la sorveglianza del commesso addetto alla cassa, distraendolo con il pagamento di merce di poco valore, per consentire alla complice di allontanarsi indisturbata. Si tratta di conclusione coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270088 - 01). Quanto alla circostanza della violenza sulle cose (per l'individuazione dei presupposti della quale, v. Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771 - 0), il rilievo del capo di imputazione e della motivazione, dai quali emerge la rottura delle confezioni dei prodotti rubati è contrastato assertivamente in termini incompatibili non solo con i limiti del sindacato di legittimità in tema di sentenze di patteggiamento, ma, in generale, con lo stesso ambito del controllo della motivazione delle decisioni dei giudici di merito. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della C
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