CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2496672016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici ha eletto domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa anche in via disgiunta dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro, n. 9 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2646/2016 depositata il 6 maggio 2016 - controricorrente- Udita la relazione svolta nella udienza del 4 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4 l'Agenzia propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, riformando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimo un avviso di liquidazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:SOCIETA]. su imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'anno 2008, per mancato rispetto della garanzia procedimentale prevista dall'art. 37, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973; l'avviso di liquidazione riguardava la tassazione a seguito di riqualificazione di un conferimento di un ramo di azienda da parte della CSSG Strategie immobiliari s.p.a. alla neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della successiva cessione della partecipazione societaria alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituisce con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, nél corso del giudizio presenta istanza per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, in vista della definizione agevolata e deposita memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] immobiliari s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono coobbligate in solido, in quanto destinatarie del medesimo avviso di pagamento per le operazioni societarie sopra meglio descritte. 2. Il ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato estinto con decreto n. 31941 del 2022 del 19 ottobre 2022, mentre il giudizio tra la [OSCURATO:PERSONA] immobiliari s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate riguardante il medesimo avviso di accertamento è stato dichiarato estinto con separata ordinanza. L'odierna ricorrente ha presentato in data 28 maggio 2019 domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, come risulta dalla documentazione prodotta unitamente all'istanza di sospensione del giudizio. Il ricorso dell'odierna controricorrente in primo grado è stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data antecedente all'entrata in vigore del citato d.l. n. 119 del 2018 e alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il giudizio non si era concluso con pronuncia definitiva. Ai sensi dell'art. 6, comma 10: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il comma 12 del predetto articolo prevede che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". 3. L'odierna controricorrente ha prodotto copia del pagamento della prima rata e non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato il diniego alla definizione entro il 31 luglio del 2020.Deve essere dichiarata l'estinzione anche del presente giudizio, essendo cessata la materia del contendere per effetto dell'estensione degli effetti della definizione agevolata nei confronti di tutti i coobbligati in solido. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del citato d.I., inoltre, "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8". Oltre all'espresso dato normativo il Collegio richiama e conferma il principio di diritto per cui la solidarietà dell'obbligazione comporta, ai sensi dell'art.1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, essendo unica la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati con la conseguenza che la definizione agevolata incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta. La riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta, dunque, che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Sez. 5, n. 21826/2020, Rv. 659298 - 01). p.q.m. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia de