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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20509/2026

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te le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche quanto ai motivi nuovi depositati il 26 gennaio 2026; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, in data 27 agosto 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di igw--atn,associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capo 1), due reati fine contestati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, capi 201), 237), due reati in materia di armi, capi 302) e 303).

2. Minniti ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 273 cod.proc.pen. e 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90- e correlato vizio di motivazione, asseritamente avendo l' ordinanza impugnata confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al consesso associativo con qualifica di organizzatore del sodalizio attraverso una motivazione illogica e apparente, per l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive secondo cui la ricorrenza di tale qualifica sarebbe contraddetta già dalla rubrica dei capi di provvisoria imputazione (come indicato in ricorso a pag. 4) e dalla stessa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari "pedissequamente" riportata dal Tribunale della Libertà.

Censura la decisione del Tribunale perché le attività evidenziate avrebbero consentito di qualificarlo mero partecipe, come peraltro ritenuto per altri indagati - di cui si compara la posizione- che originariamente condividevano la qualifica riconosciuta in capo al Minniti e il cui apporto è stato invece riqualificato in termini di mera partecipazione; deduce, comunque, che mai l'indagato ha posto in essere attività gestionali tipiche dell'organizzatore, ma, al più, attività di spaccio in accordo ai compiti assegnatigli; contesta il significato dal Tribunale attribuito alla ripartizione delle competenze nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano in Spagna, durante il quale secondo prospettazione accusatoria l'indagato avrebbe sostituito i due nella gestione della piazza di spaccio, in quanto in tesi disancorata dalle risultanze investigative.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 275 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura e in 2ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari con l'ausilio di dispositivo elettronico.

Censura, in particolare, la mancata presa in carico della specificità della posizione del ricorrente.

2.3. Col motivo aggiunto torna a dedurre, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 74 d.P.R. 309/90 e 273 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione (rispetto alla quale allega l'interesse del ricorrente in quanto il riconoscimento del ruolo apicale comporta un regime certamente più gravoso in relazione alla scelta della misura cautelare da applicarsi al caso concreto) della partecipazione del Minniti quale promotore dell'associazione invece che mero partecipe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo -con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dì legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 74, d.P.R. quanto al ruolo apicale all'interno dell'associazione con a capo [OSCURATO:PERSONA]- è inammissibile per carenza di interesse.

1.1. Si è affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura.

Così è stato ritenuto in fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489).

Questa decisione ha richiamato l'analogo principio espresso da Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 2762372 secondo il quale non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione 3cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole.

A fondamento dell'orientamento è stato richiamato il principio secondo il quale «l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

1.2. Non si ignora l'esistenza di un orientamento, in realtà isolato, di segno contrario (Sez. 6, n. 18593 del 15/04/2025, Amato, non rilevata la massima) secondo cui «sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore, capo o promotore di un'associazione mafiosa, incidendo la qualifica sull' an e sul quomodo della cautela, non potendo i presupposti della misura cautelare e la sua modalità giustificarsi in base alla alternativa partecipazione semplice alla medesima associazione in assenza di specifica verifica a riguardo».

Si rileva, tuttavia, la peculiarità della concreta fattispecie in quel caso in esame e della specifica vicenda procedimentale, e si osserva che la cennata recente decisione, chiara nella parte in cui esprime un principio contrario a quello ormai prevalente, è stata comunque influenzata dalla carenza di motivazione del provvedimento in quella sede impugnato che, sulla base della lettura del motivo di ricorso (per come emergente nella parte del "ritenuto in fatto" della decisione assunta), rileva solo implicitamente la partecipazione al sodalizio del ricorrente.

Sicchè il principio ivi affermato (comunque nettamente minoritario), va interpretato con cautela, 5 in quanto evidentemente calibrato sulla base della diversa situazione sottoposta al vaglio di questa Corte, disatteso per le motivazioni tutte a sostegno dell'orientamento assolutamente prevalente e consolidato, che, condivise da questo Collegio, si riaffermano.

1.3. Si ribadisce, dunque il maggioritario principio di diritto, secondo cui sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura; di conseguenza deve 4essere dichiarato inammissibile il ricorso finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01).

2. Si osserva, poi, per completezza e soprattutto in quanto assunto prodromico alla decisione del secondo motivo di ricorso, che nessuna critica la difesa svolge in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, ritenuta dal Tribunale in tal senso rigettando lo specifico motivo di ricorso che era prevalentemente teso a smentire la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla stessa, con puntuale riferimento alle ragioni a mente delle quali (a prescindere dalla sussistenza o meno dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n 309 del 1990) era comunque apprezzato uno specifico ruolo attivo sotto l'aspetto organizzativo.

Minniti, argomentava il Tribunale, era stato organizzatore delle attività del sodalizio durante il periodo di assenza del [OSCURATO:PERSONA] eArdore e parte attiva nel reperimento di un immobile ove stoccare lo stupefacente destinato alla vendita.

Più nello specifico, coerente e completa si presenta la parte della motivazione che dà conto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle specifiche condotte provvisoriamente contestate, senza farsi carico di apprezzare se il certo contributo comunque fornito a stretto e datato contatto con il capo indiscusso dell'associazione, integrasse l'una o l'altra ipotesi delittuosa.

3. Si rileva, quindi, e si richiama, ancora in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che allorchè sia denunciato, in tema di misure cautelari personali, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti.

Si aggiunge che, comunque, mai è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, 5comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. aifini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

4. Manifestamente infondata, oltre che inammissibile perché meramente contestativa e per genericità estrinseca, è la censura svolta col secondo motivo di ricorso.

4.1. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui Un tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 284982 - 01.

64.2. Si osserva, allora, che il Tribunale, neppure facendo cenno alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura cautelare in carcere per la mera partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, ha preso in esame il concreto ruolo assunto all'interno del sodalizio, apprezzato i reati fine ed assegnato significativa valenza alla contestazione provvisoria in materia di armi, evidenziandone la cronologica attualità.

Proprio l'irrilevanza assegnata in sede di esigenze cautelari 11ec ,..adegrate-211 in ordine alla qualificazione giuridica della specifica condotta partecipativa (apicale o meno) rende palese l'irrilevanza della questione posta in essere col primo motivo (in tal senso la carenza di concreto ed attuale interesse) quanto alla dedotta richiesta di riqualificazione, al contempo rassegnando il provvedimento una adeguata motivazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.

Evidenziata, infatti, la intrinseca gravità della condotte cautelarmente contestate, il rilevante numero di illeciti posti in essere, ivi compresi anche quelli non oggetto di addebito funzionale alla richiesta di misura, i legami criminali dal ricorrente vantati, le modalità complessive con cui venivano realizzate le condotte delittuose, l'organizzazione predisposta per porre in essere in modo continuativo, stabile e professionale la attività delittuosa, il Tribunale ne ha tratto la prognosi, infausta, in tema di rilevante pericolo di reiterazione di delitti del tipo di quelli per cui si procede.

Ha ritenuto la misura custodiate massima unica adeguata alla personalità dell'indagato ed idonea ed adeguata ad infrenarne la spinta a delinquere, anche per il ruolo di rilievo a lui ritagliato nell'ordinanza genetica, gli accertati contatti col mondo degli stupefacenti, e la specifica competenza in materia, relativa non solo al commercio ma anche alla coltivazione dello stupefacente del tipo marjuana, che, insieme coi censiti precedenti in fatto di armi, sono stati ritenuti dimostrativi di una capacità ed inclinazione criminale poliedrica e forieri di una spiccata pericolosità sociale, tale da conclamare l'inadeguatezza di qualsiasi misura gradata rispetto a quella custodiale massima, «unica in grado di offrire un controllo stringente del preposto finalizzato ad elidere in termini seri ed obiettivi il pericolo di reiterazione del reato».

4.2. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui «[I]n tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative 7dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023 ) Rv. 284982 - 01.

4.3. La valutazione è stata, dunque, correttamente resa in diritto con aderenza alle emergenze procedimentali e con motivazione scevra dai denunciati vizi e che, conseguente a valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ha dato atto della ostatività alla scelta di misure diverse da quella custodiale.

Per converso la critica svolta è generica e meramente contestativa, dunque inammissibile e comunque manifestamente infondata.

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche quanto ai motivi nuovi depositati il 26 gennaio 2026; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, in data 27 agosto 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di igw--atn,associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capo 1), due reati fine contestati ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, capi 201), 237), due reati in materia di armi, capi 302) e 303). 2. Minniti ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 273 cod.proc.pen. e 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90- e correlato vizio di motivazione, asseritamente avendo l' ordinanza impugnata confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al consesso associativo con qualifica di organizzatore del sodalizio attraverso una motivazione illogica e apparente, per l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive secondo cui la ricorrenza di tale qualifica sarebbe contraddetta già dalla rubrica dei capi di provvisoria imputazione (come indicato in ricorso a pag. 4) e dalla stessa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari "pedissequamente" riportata dal Tribunale della Libertà. Censura la decisione del Tribunale perché le attività evidenziate avrebbero consentito di qualificarlo mero partecipe, come peraltro ritenuto per altri indagati - di cui si compara la posizione- che originariamente condividevano la qualifica riconosciuta in capo al Minniti e il cui apporto è stato invece riqualificato in termini di mera partecipazione; deduce, comunque, che mai l'indagato ha posto in essere attività gestionali tipiche dell'organizzatore, ma, al più, attività di spaccio in accordo ai compiti assegnatigli; contesta il significato dal Tribunale attribuito alla ripartizione delle competenze nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano in Spagna, durante il quale secondo prospettazione accusatoria l'indagato avrebbe sostituito i due nella gestione della piazza di spaccio, in quanto in tesi disancorata dalle risultanze investigative. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 275 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura e in 2ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari con l'ausilio di dispositivo elettronico. Censura, in particolare, la mancata presa in carico della specificità della posizione del ricorrente. 2.3. Col motivo aggiunto torna a dedurre, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 74 d.P.R. 309/90 e 273 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione (rispetto alla quale allega l'interesse del ricorrente in quanto il riconoscimento del ruolo apicale comporta un regime certamente più gravoso in relazione alla scelta della misura cautelare da applicarsi al caso concreto) della partecipazione del Minniti quale promotore dell'associazione invece che mero partecipe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo -con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dì legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 74, d.P.R. quanto al ruolo apicale all'interno dell'associazione con a capo [OSCURATO:PERSONA]- è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Si è affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. Così è stato ritenuto in fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489). Questa decisione ha richiamato l'analogo principio espresso da Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 2762372 secondo il quale non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione 3cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole. A fondamento dell'orientamento è stato richiamato il principio secondo il quale «l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). 1.2. Non si ignora l'esistenza di un orientamento, in realtà isolato, di segno contrario (Sez. 6, n. 18593 del 15/04/2025, Amato, non rilevata la massima) secondo cui «sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore, capo o promotore di un'associazione mafiosa, incidendo la qualifica sull' an e sul quomodo della cautela, non potendo i presupposti della misura cautelare e la sua modalità giustificarsi in base alla alternativa partecipazione semplice alla medesima associazione in assenza di specifica verifica a riguardo». Si rileva, tuttavia, la peculiarità della concreta fattispecie in quel caso in esame e della specifica vicenda procedimentale, e si osserva che la cennata recente decisione, chiara nella parte in cui esprime un principio contrario a quello ormai prevalente, è stata comunque influenzata dalla carenza di motivazione del provvedimento in quella sede impugnato che, sulla base della lettura del motivo di ricorso (per come emergente nella parte del "ritenuto in fatto" della decisione assunta), rileva solo implicitamente la partecipazione al sodalizio del ricorrente. Sicchè il principio ivi affermato (comunque nettamente minoritario), va interpretato con cautela, 5 in quanto evidentemente calibrato sulla base della diversa situazione sottoposta al vaglio di questa Corte, disatteso per le motivazioni tutte a sostegno dell'orientamento assolutamente prevalente e consolidato, che, condivise da questo Collegio, si riaffermano. 1.3. Si ribadisce, dunque il maggioritario principio di diritto, secondo cui sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura; di conseguenza deve 4essere dichiarato inammissibile il ricorso finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01). 2. Si osserva, poi, per completezza e soprattutto in quanto assunto prodromico alla decisione del secondo motivo di ricorso, che nessuna critica la difesa svolge in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, ritenuta dal Tribunale in tal senso rigettando lo specifico motivo di ricorso che era prevalentemente teso a smentire la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla stessa, con puntuale riferimento alle ragioni a mente delle quali (a prescindere dalla sussistenza o meno dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n 309 del 1990) era comunque apprezzato uno specifico ruolo attivo sotto l'aspetto organizzativo. Minniti, argomentava il Tribunale, era stato organizzatore delle attività del sodalizio durante il periodo di assenza del [OSCURATO:PERSONA] eArdore e parte attiva nel reperimento di un immobile ove stoccare lo stupefacente destinato alla vendita. Più nello specifico, coerente e completa si presenta la parte della motivazione che dà conto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle specifiche condotte provvisoriamente contestate, senza farsi carico di apprezzare se il certo contributo comunque fornito a stretto e datato contatto con il capo indiscusso dell'associazione, integrasse l'una o l'altra ipotesi delittuosa. 3. Si rileva, quindi, e si richiama, ancora in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che allorchè sia denunciato, in tema di misure cautelari personali, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Si aggiunge che, comunque, mai è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, 5comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. aifini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Manifestamente infondata, oltre che inammissibile perché meramente contestativa e per genericità estrinseca, è la censura svolta col secondo motivo di ricorso. 4.1. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui Un tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 284982 - 01. 64.2. Si osserva, allora, che il Tribunale, neppure facendo cenno alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della misura cautelare in carcere per la mera partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, ha preso in esame il concreto ruolo assunto all'interno del sodalizio, apprezzato i reati fine ed assegnato significativa valenza alla contestazione provvisoria in materia di armi, evidenziandone la cronologica attualità. Proprio l'irrilevanza assegnata in sede di esigenze cautelari 11ec ,..adegrate-211 in ordine alla qualificazione giuridica della specifica condotta partecipativa (apicale o meno) rende palese l'irrilevanza della questione posta in essere col primo motivo (in tal senso la carenza di concreto ed attuale interesse) quanto alla dedotta richiesta di riqualificazione, al contempo rassegnando il provvedimento una adeguata motivazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Evidenziata, infatti, la intrinseca gravità della condotte cautelarmente contestate, il rilevante numero di illeciti posti in essere, ivi compresi anche quelli non oggetto di addebito funzionale alla richiesta di misura, i legami criminali dal ricorrente vantati, le modalità complessive con cui venivano realizzate le condotte delittuose, l'organizzazione predisposta per porre in essere in modo continuativo, stabile e professionale la attività delittuosa, il Tribunale ne ha tratto la prognosi, infausta, in tema di rilevante pericolo di reiterazione di delitti del tipo di quelli per cui si procede. Ha ritenuto la misura custodiate massima unica adeguata alla personalità dell'indagato ed idonea ed adeguata ad infrenarne la spinta a delinquere, anche per il ruolo di rilievo a lui ritagliato nell'ordinanza genetica, gli accertati contatti col mondo degli stupefacenti, e la specifica competenza in materia, relativa non solo al commercio ma anche alla coltivazione dello stupefacente del tipo marjuana, che, insieme coi censiti precedenti in fatto di armi, sono stati ritenuti dimostrativi di una capacità ed inclinazione criminale poliedrica e forieri di una spiccata pericolosità sociale, tale da conclamare l'inadeguatezza di qualsiasi misura gradata rispetto a quella custodiale massima, «unica in grado di offrire un controllo stringente del preposto finalizzato ad elidere in termini seri ed obiettivi il pericolo di reiterazione del reato». 4.2. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui «[I]n tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative 7dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023 ) Rv. 284982 - 01. 4.3. La valutazione è stata, dunque, correttamente resa in diritto con aderenza alle emergenze procedimentali e con motivazione scevra dai denunciati vizi e che, conseguente a valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ha dato atto della ostatività alla scelta di misure diverse da quella custodiale. Per converso la critica svolta è generica e meramente contestativa, dunque inammissibile e comunque manifestamente infondata. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris