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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07267/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di SAVONA*.datgLav-k490-0144e15errtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 10 novembre 2022, il Tribunale di Savona ha ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 256 comma 1 lettera a) comma 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, condannandolo alla pena di euro quattromila di ammenda.

L'imputato ha posposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale contestayzr la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di SAVONA*.datgLav-k490-0144e15errtt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 10 novembre 2022, il Tribunale di Savona ha ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 256 comma 1 lettera a) comma 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, condannandolo alla pena di euro quattromila di ammenda. L'imputato ha posposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale contestayzr la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente D
Sentenza Cassazione n. 07267/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris