CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere i ricorsi, confermare le statuizioni civili e condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Viterbo riconosceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di ricettazione per aver ricevuto, nei mesi di novembre- dicembre 2011, ingenti somme di denaro frutto dei delitti di furto e successiva falsificazione di una polizza vita intestata a [OSCURATO:PERSONA], e li condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] SpA. 2. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 27/10/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice nei confronti degli imputati, riformando la sentenza del Tribunale di Viterbo solo in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, entrambi gli imputati, articolando otto motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge per mancanza di notifica del decreto di citazione a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di appello, perché non effettuata nel domicilio eletto dagli stessi, bensì con un'unica notifica fatta via pec al solo difensore, tra l'altro tardivamente, in data 8/10/2021. 3.2. Vizio di motivazione in ordine all'eccezione di irregolarità della vocatio in ius effettuata dalla difesa, punto decisivo del giudizio non esaminato dalla sentenza impugnata se non con il mero riferimento al fatto che l'eccezione sollevata dalla difesa era stata respinta a verbale. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuto l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione nella condotta dei ricorrenti di aver accompagnato la nonna [OSCURATO:PERSONA], intestataria del conto, presso l'ufficio postale, ritenendo questa incapace di gestire la società di cui era accomandataria, il tutto in contraddizione con il proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA], figlia della defunta [OSCURATO:PERSONA], la quale anche aveva ricevuto somme di denaro da questa. 3.4. Vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 e 640 cod. pen. per essersi riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ricettazione per l'assenza d prove in ordine alla fase precedente di acquisizione del denaro di provenienza illecita, pur riconoscendo che gli stessi si erano recati più volte presso l'ufficio postale per le operazioni di apertura e gestione del conto della nonna, attivandosi anche nella fase preparatori della ricezione delle somme. 3.5. Vizio di motivazione e violazione di legge per essersi configurata nei confronti dei ricorrenti la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. anziché quella di cui all'arta. 712 cod. pen. 3.6. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena irrogata in concreto, senza dar conto delle ragioni per cui non sono state accolte le richieste della difesa di riconoscere le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di assunzione delle prove testimoniali di soggetti che, stante il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto chiarire la natura degli interessi economici di questa e la sua attiva partecipazione alle vicende societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 5.11 P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 6. La parte civile SpA [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto respingersi i motivi di ricorso, ed ha depositato nota spese. 7. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte, replicando alle conclusioni del P.G., ed invocando anche la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso, concernenti la ritualità della vocatio in ius dei ricorrenti nel giudizio di appello, in particolare, sono manifestamente infondati, in quanto omettono di evidenziare che i ricorrenti avevano ricevuto, a mani proprie, la notifica per la prima udienza del 22/9/2021, seppure tardivamente, sicché al fine di garantire il rispetto del termine a comparire il giudizio era stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concedendo per intero il termine di venti giorni. Non essendo stati rinvenuti i ricorrenti nel domicilio eletto, ritualmente la notifica del rinvio è stata effettuata a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 n. 4 cod. proc. pen. La manifesta infondatezza dei motivi, pertanto, discende in primo luogo dalla prospettazione difensiva difforme dalle risultanze processuali. Peraltro, deve rilevarsi che nessuna nullità può ritenersi verificata in considerazione delle modalità di notifica dell'ordinanza di rinvio: secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni, alla quale occorre dare seguito, infatti, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019 Rv. 277816; analogamente, Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Rv. 278832). A maggior ragione, pertanto, nessuna nullità può ravvisarsi nel caso in esame, nel quale all'avviso orale al difensore - comunque tenuto a farsi carico dell'onere di comunicazione ai propri assistiti del differimento di udienza accordato - è seguita anche l'ulteriore notifica di tale differimento ai ricorrenti, sia pure presso il difensore medesimo. 3. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché, con una motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni, anche alla luce della deposizione del teste Martini, direttore dell'ufficio postale di Montefiascone, che hanno portato a riconoscere sia la sostanziale identità tra la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la società FM Racing di [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA], sia le condizioni della [OSCURATO:PERSONA], nonna ultraottantenne dei ricorrenti, ritenuta non in grado di gestire attivamente gli interessi economici personali e della stessa società FM Racing di [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]., tanto che era sempre accompagnata da [OSCURATO:PERSONA], che era presente e si interessava alle operazioni effettuate dalla nonna e non si limitava all'assistenza fisica. A fronte di tale ricostruzione dei fatti il terzo ed il quarto motivo di ricorso prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Dalla valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, peraltro, non è emersa alcuna partecipazione dei ricorrenti alle attività illecite che hanno portato all'acquisizione della polizza di assicurazione intestata a [OSCURATO:PERSONA], all'accensione di un conto corrente a nome di questo, utilizzando documenti falsi, sul quale veniva chiesto di versare l'accredito di liquidazione della polizza vita allo stesso intestata: è risultata, invece, la mera acquisizione, sul conto corrente intestato alla Giraudo, delle somme provento delle precedenti attività illecite, sicché nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella qualificazione del fatto oggetto del processo non già ai sensi dell'art. 640 cod. pen., bensì come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., delle somme così percepite. 4. La sentenza impugnata risulta motivata in modo congruo anche in relazione all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Nel caso di specie, peraltro, pur risultando i ricorrenti gli effettivi gestori del conto corrente della nonna e pur a fronte della testimonianza del direttore dell'ufficio postale, che riferiva di aver appreso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] che sul predetto conto sarebbero dovuti essere versati degli assegni, nessun elemento è stato addotto dalla difesa a sostegno della tesi, solo genericamente prospettata, di una mera negligenza nel verificare la provenienza delle somme ricevute, tale da giustificare l'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., senza vizi logici non accolta dalla sentenza impugnata. 5. A fronte della compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti operata senza illogicità evidenti dai giudici di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda, deve ritenersi manifestamente infondata anche l'ultima censura dei ricorrenti, avente ad oggetto il diniego di assunzione delle prove testimoniali di soggetti che, stante il decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della difesa avrebbero potuto chiarire la natura degli interessi economici di questa e la sua attiva partecipazione alle vicende societarie della [OSCURATO:SOCIETA].: la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, infatti, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820), ipotesi evidentemente non configurabile nel caso in esame. 6. Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, atteso che l'esplicito riferimento alla particolarmente rilevante entità delle somme accreditate sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10 della sentenza) rende conto delle ragioni per le quali è stata implicitamente disattesa la richiesta di configurare l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., mentre la genericità della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, fondata esclusivamente con un accenno all'incensuratezza degli imputati, non determinante ex art. 62 bis cod. pen. ultimo comma, rendeva la stessa inammissibile. La graduazione della pena, comunque, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto dei motivi che non consentivano di accedere integralmente alle richieste difensive e che, però, con un più equilibrato bilanciamento dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. - tra i quali è stato fatto "particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1 n. 1 comma 2 n. 2 e n. 3" - hanno portato a ridurre la pena, originariamente fissata oltre la media edittale, nella misura di annité e mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa ciascuno. 7. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]