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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03444/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vA,tat.0,1>. jj-A2 (2,w t, f';'1411/t"' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2018, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990; il ricorso denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile postulando una rivalutazione della gravità della condotta del ricorrente, dai giudici di merito adeguatamente motivata, essendo stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità e pericolosità della condotta - lo stazionamento dello spacciatore in una piazza di spaccio, lo spaccio di sostanza stupefacente sulla pubblica via e la mancata indicazione di elementi per risalire ad eventuali fornitori della stessa - che logicamente conducono, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione e nellq memoria difensiva, alla conclusione che non ricorrono gli estremi per ritenere che l'ipotesi di spaccio accertata possa essere ritenuta di particolarmente tenuità.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vA,tat.0,1>. jj-A2 (2,w t, f';'1411/t"' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2018, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990; il ricorso denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile postulando una rivalutazione della gravità della condotta del ricorrente, dai giudici di merito adeguatamente motivata, essendo stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità e pericolosità della condotta - lo stazionamento dello spacciatore in una piazza di spaccio, lo spaccio di sostanza stupefacente sulla pubblica via e la mancata indicazione di elementi per risalire ad eventuali fornitori della stessa - che logicamente conducono, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione e nellq memoria difensiva, alla conclusione che non ricorrono gli estremi per ritenere che l'ipotesi di spaccio accertata possa essere ritenuta di particolarmente tenuità. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
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