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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02521/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano, non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolvono, in definitiva, nella prospettazione della diversa valutazione del medesimo episodio (il condannato si è denudato di fronte alle forze di polizia in occasione di un controllo domiciliare), che il ricorso giudica irrisorio, e che il Tribunale ha ritenuto, invece, incompatibile con la prosecuzione della misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano, non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolvono, in definitiva, nella prospettazione della diversa valutazione del medesimo episodio (il condannato si è denudato di fronte alle forze di polizia in occasione di un controllo domiciliare), che il ricorso giudica irrisorio, e che il Tribunale ha ritenuto, invece, incompatibile con la prosecuzione della misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 02521/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris