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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 agosto 2025

Cassazione n. 00167/2026

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sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza del 31 luglio 2025, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Napoliaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VincenzoPerrillo, ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 416bis1 cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A1), nonché del delitto ex art. 110, 61 n. 2, 416bis1 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge 497-1974 (capo XX); fatti commessi in Pozzuoli almeno a partire dal dicembre 2021.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame partenopeo è stato proposto, nell’interesse dell’indagato, ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo, ma l’impugnazione risulta inammissibile perché tardiva.

Ed invero, l’ordinanza impugnata, emessa il 26 agosto 2025 e depositata il 3 ottobre2025, nel rispetto del termine di 45 giorni in essa indicato per la redazione dei motivi, è stata notificata aldifensore dell’indagato il 6 ottobre 2025 a mezzo p.e.c. e a [OSCURATO:PERSONA] l’8 ottobre 2025 presso la Casa circondariale di Lanciano, per cui il temine ultimo per proporre ricorso per cassazione scadeva il 18 ottobre 2 025, computandosi lo stesso in 10 giorni ai sensi dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190).

3. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] 24ottobre 2025, per cui lo stesso risulta inammissibile perché tardivo.

Da ciò consegue l’onere a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27.11.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza del 31 luglio 2025, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Napoliaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VincenzoPerrillo, ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 416bis1 cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A1), nonché del delitto ex art. 110, 61 n. 2, 416bis1 cod. pen., 10, 12 e 14 della legge 497-1974 (capo XX); fatti commessi in Pozzuoli almeno a partire dal dicembre 2021. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame partenopeo è stato proposto, nell’interesse dell’indagato, ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo, ma l’impugnazione risulta inammissibile perché tardiva. Ed invero, l’ordinanza impugnata, emessa il 26 agosto 2025 e depositata il 3 ottobre2025, nel rispetto del termine di 45 giorni in essa indicato per la redazione dei motivi, è stata notificata aldifensore dell’indagato il 6 ottobre 2025 a mezzo p.e.c. e a [OSCURATO:PERSONA] l’8 ottobre 2025 presso la Casa circondariale di Lanciano, per cui il temine ultimo per proporre ricorso per cassazione scadeva il 18 ottobre 2 025, computandosi lo stesso in 10 giorni ai sensi dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190). 3. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] 24ottobre 2025, per cui lo stesso risulta inammissibile perché tardivo. Da ciò consegue l’onere a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27.11.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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