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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03735/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa ; Rilevato che con il presente ricorso, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al compendio probatorio acquisito a mezzo di perquisizione illegittima, alla contestata aggravante, nonché all'omessa applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.;quanto alla censura relativa alla perquisizione alla ricerca di armi, all'esito della quale fu rinvenuto il magnete che rallentava la corsa del contatore Enel, basti qui evidenziare che la sentenza impugnata è in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, non dipendendo il potere di sequestro dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, siano state reperite, ma unicamente dall'acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (ex multis Sez.

Un., n. 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 15784 del 23 dicembre 2016, Foddis, Rv. 269856); per altro il precedente motivo, come i successivi tre, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e propongono doglianze inammissibili in quanto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre il quarto motivo il motivo è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., a buona ragione, in forza della ostatività della pena, tema non affrontato in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa ; Rilevato che con il presente ricorso, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al compendio probatorio acquisito a mezzo di perquisizione illegittima, alla contestata aggravante, nonché all'omessa applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.;quanto alla censura relativa alla perquisizione alla ricerca di armi, all'esito della quale fu rinvenuto il magnete che rallentava la corsa del contatore Enel, basti qui evidenziare che la sentenza impugnata è in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, non dipendendo il potere di sequestro dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, siano state reperite, ma unicamente dall'acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (ex multis Sez. Un., n. 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 15784 del 23 dicembre 2016, Foddis, Rv. 269856); per altro il precedente motivo, come i successivi tre, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e propongono doglianze inammissibili in quanto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre il quarto motivo il motivo è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., a buona ragione, in forza della ostatività della pena, tema non affrontato in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estens
Sentenza Cassazione n. 03735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris