CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2yr I avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare sofferta in regime di arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'istante veniva assolto "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Roma in data 25 maggio 2023, con sentenza divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2023. Si legge nella predetta ordinanza che le ragioni dell'assoluzione per il capo 6) risiedono nel fatto che non era emersa la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati fine, ma unicamente sospetti emergenti dai linguaggi criptici espressi nelle intercettazioni telefoniche, senza che vi fossero stati sequestri o altri riscontri; per i capi 7) e 8), nella circostanza che i dialoghi intercettati non erano stati trascritti, conseguendone che essi non hanno potuto formare oggetto di perizia e di valutazione. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma ricorre il difensore dell'istante che solleva due motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione con riguardo alla ravvisata sussistenza dei profili di colpa grave, nonché degli artt. 3 e 2 Protocollo 4 della CEDU. Nell'ossessiva ricerca della dimostrazione della colpa grave del ricorrente, il Giudice della riparazione ha violato il giudicato, perché ha effettuato una nuova valutazione nel merito dei fatti, sulla base di una "rilettura" interpretativa in chiave colpevolista dei dialoghi intercettati del Barbieri con l'amico Bonavota, smentita dall'assoluzione. Il difensore chiede che si tenga in considerazione la circostanza che l'ordinanza impugnata è stata emessa da un giudice incompetente, mentre il giudice competente non ha confermato le misure cautelari, pur a fronte del medesimo materiale indiziario; 3.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gradgzione della colpa. Si sarebbe, invero, dovuto indicare la misura e il grado di incidenza della colpa rispetto all'adozione della misura. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. L'ordinanza impugnata ha sottolineato come le condotte contestate, sebbene ritenute non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, non siano state escluse dal giudice della cognizione. Sul punto, ha richiamato i ripetuti dialoghi intrattenuti dal Barbieri con [OSCURATO:PERSONA] - condannato nell'ambito dello stesso procedimento per un grave episodio di spaccio -, dialoghi connotati da linguaggio criptico ed aventi ad oggetto sostanza stupefacente; i sicuri rapporti tra il Bonavota e il Barbieri - il secondo in posizione subordinata rispetto al primo - riguardo al traffico di droga, emergenti anche dall'altro episodio per il quale gli stessi sono stati condannati. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Il generico riferimento all'incompetenza originaria del giudice che ha disposto la misura cautelare è del tutto inconferente rispetto al presente giudizio di riparazione ove le condotte più sopra descritte sono state evidentemente ritenute integranti colpa grave, secondo l'espressa dizione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il