CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 10 gennaio 1981; avverso la ordinanza n. 210/2021 del Tribunale di Potenza del 3 giugno 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Potenza, con ordinanza pronunziata in data 3 giugno 2021, ha respinto la richiesta di riesame che era stata proposta, tramite i propri difensori fiduciari, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale, in data 28 aprile 2021 il Gip del Tribunale di Potenza aveva applicato al medesimo, indagato per la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il Tribunale di Potenza, nel rigettare la richiesta di riesame in questione, ha rilevato che il Santarcangelo, nipote del coindagato [OSCURATO:PERSONA], svolgeva le funzioni di collegamento fra quest'ultimo, ristretto in carcere in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna per altri reati in materia di stupefacenti, informandolo sui comportamenti tenuti da altri sodali, con cui egli era in frequente contatto, trasferendogli danaro e provvedendo al pagamento delle spese legali connesse alle vicende penali che lo interessavano ed ad intrattenere rapporti con il difensore di quello . Sulla base degli elementi di investigazione acquisiti il Tribunale ha ritenuto che vi fossero i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Santarcangelo alla associazione criminosa di cui alla imputazione provvisoria. Quanto alla adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora custodiale, essa viene desunta dal fatto che in questo modo sarebbe inibito al Santarcangelo di proseguire nella sua attività di referente esterno del [OSCURATO:PERSONA], comportando questa la necessità di muoversi sul territorio per andare a visitare lo zio ristretto nel carcere di Catanzaro. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Santarcangelo, tramite la propria di difesa tecnica, deducendo a tal fine 2 motivi di impugnazione. Con il primo motivo la difesa del Santarcangelo ha lamentato la inadeguatezza del corredo indiziario esistente a carico dell'indagato, atteso che non vi sono elementi per ritenere che lo stesso fosse un effettivo intermediario dello zio e partecipasse in tal modo alla associazione per delinquere in questione. Con il secondo motivo è stata contestata la motivazione in tema di esigenze cautelari, non risultando che sia stata valutata la specifica posizione del Santarcangelo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che le doglianze articolate dal ricorrente costituiscono una sorta di, inammissibile, tentativo di formulare una diversa ricostruzione fattuale degli episodi di cui alla imputazione provvisoria contestata al Santarcangelo. Invero, premesso che il Tribunale del riesame ha ritenuto che la esistenza dei legami di complicità criminale fra il Santarcangelo ed il Solimando, suo congiunto ristretto in carcere per effetto di una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva, è stata desunta - oltre che dalla assidua frequentazione che questi aveva con il congiunto mentre lo stesso era, appunto, in stato di detenzione, assiduità non esclusivamente legata a ragioni di devozione familiare, per come emerge dal contenuto delle conversazioni intercorse fra l'odierno ricorrente e lo zio, nel corso delle quali, l'uno, il Solimando, si informa dei comportamenti di uno dei complici rimasti liberi, l'altro, il Santarcangelo, gli riferisce che è sotto la pressione delle forze dell'ordine, sicchè il primo si premura di veicolare ai complici, attraverso il nipote, la intenzione, una volta che sarà nuovamente libero, di cambiare il modo di gestire gli affari - anche dal fatto che il Santarcangelo, soggetto che viene definito espressamente informato di tutti gli affari riguardanti il Solimando, oltre ad essere in contatto con tale [OSCURATO:PERSONA], altro personaggio pesantemente coinvolto nei traffici dello zio dell'odierno ricorrente, si è adoperato, con quello, onde reperire, anche presso terzi, i fondi per assicurare la difesa tecnica del Solimando, in tal modo evidenziando, come il giudice del riesame ha segnalato, un interessamento nei confronti della posizione dello zio ulteriore rispetto a quello meramente legato alla esistenza del vincolo parentale. Tali elementi, evidenti nella loro indubbia logicità, sono stati semplicemente confutati da parte della difesa del ricorrente in relazione alla loro significatività, prospettando di essi la ricorrente difesa una diversa lettura. Ma, si osserva, una tale operazione chiaramente non è efficacemente realizzabile di fronte a questa Corte, involgendo, la stessa, solo valutazioni di merito. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui è lamentata assenza delle esigenze cautelare idonee a supportare la misura applicata al ricorrente - si tratta dell'obbligo di dimora nel Comune di Policoro - si osserva che, diversamente da quanto affermato in sede di impugnazione, che pertanto si presenta manifestamente infondata e quindi, inammissibile anche sotto il profilo ora in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato, onde evidenziare l'esistenza della esigenza in questione, che solo intervenendo sulla possibilità per il Santarcangelo di muoversi agevolmente sul territorio, sarebbe stato possibile impedire a costui di perpetuare la sua funzione di cinghia di trasmissione fra il Solimando e gli altri correi; va, anzi, segnalato il particolare e lodevole senso della misura dimostrato nella occasione dagli organi giudiziari procedenti i quali hanno palesemente inteso limitare la afflittività della misura cautelare applicata, avendo particolare attenzione al fatto che essa fosse la meno gravosa possibile onde assicurare in concreto la tutela della esigenza cautelare, chiaramente ravvisabile nella non prosecuzione delle condotte criminose, evidenziata quanto al caso ora in esame. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de