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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29107/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

I. La società p.a. iuliet, sub-mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] di un portafoglio di crediti, tra cui un credito da scoperto di conto corrente, originariamente vantato nei confronti di società poi fallita ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), garantito da ipoteca su beni successivamente trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]. e, rispetto a quest'ultima, assoggettati a confisca ex art. 240- bis cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato.

Secondo il Tribunale, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell'inconsapevole affidamento, previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso il fido sulla base di un'istruttoria solo formale, e comunque lacunosa, essendo stati omessi adeguati accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale della società [OSCURATO:PERSONA], già definita dal primo giudice una «scatola vuota» tramite cui riciclare denaro.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ed erronea applicazione del principio di buona fede. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto, a suo tempo, tutte le verifiche imposte dalla legge di settore e dalla buona prassi bancaria, come risulterebbe dalla documentazione in atti, nel motivo richiamata.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge, in rapporto alle peculiarità della fattispecie di riferimento.

La sopravvenuta cessione in blocco dei crediti, da parte della Banca, avrebbe reso concretamente inesigibile, per l'entità dell'operazione, l'onere del cessionario di preventiva verifica della condizioni di venuta ad esistenza dei crediti ipotecari ceduti, influendo obiettivamente sulla misura della diligenza al cessionario richiesta.

Sarebbe, dunque, solo la malafede del cedente a precludere al cessionario a possibilità di far valere le sue pretese sui beni del debitore oggetto di ablazione.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia l'assenza di motivazione, in rapporto a risultanze documentali in tesi decisive, comprovanti l'accuratezza dell'istruttoria interbancaria che precedette l'erogazione del fido. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, nei suoi tre connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato.

2. Il provvedimento impugnato si è attenuto all'esatto principio di diritto (Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 272978-01), secondo cui la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, il quale potrà comunque avvalersi, se esistente, della condizione di buona fede sussistente in capo al creditore originario, nella cui posizione è identicamente subentrato.

Il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell'incolpevole affidamento nei termini indicati dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 deI2011 (oltre alla buona fede propria, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura di rigore: Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271618).

Ai fini di tale prova, non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato conferito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tale operazione costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, che non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti cui la legge subordina la tutelabilità dei crediti del terzo nella procedura volta al loro accertamento; l'adempimento di tali oneri dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo, in particolare, il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito.

3. Il Tribunale ha nella specie indagato sulla completezza ed esaustività dell'istruttoria bancaria, che precedette l'erogazione del fido, giungendo a conclusioni negative adeguatamente argomentate, non eccepibili in questa sede.

Nel provvedimento è correttamente evidenziato che l'ingente finanziamento venne concesso per la realizzazione di un progetto industriale caratterizzato da modalità e tempistiche aleatorie, sulla base di stime peritali puramente nominali e sulla scia di quanto deliberato da altro istituto di credito, senza la doverosa analisi dei bilanci e della situazione economico-patrimoniale della società mutuataria e delle altre società del gruppo.

L'affidamento venne ulteriormente esteso, nel 2012, nonostante il negativo andamento del progetto e lo stato di predecozione in cui alcune delle predette società erano cadute.

Le censure, che la società ricorrente muove al conseguente giudizio di un'esposizione debitoria bancaria per l'effetto colposamente determinatasi, poggiano sull'enfatizzazione di risultanze documentali nient'affatto diversamente concludenti e sono dirette a deviare il sindacato di questa Corte su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che ad essa notoriamente non competono.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] I. La società p.a. iuliet, sub-mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] di un portafoglio di crediti, tra cui un credito da scoperto di conto corrente, originariamente vantato nei confronti di società poi fallita ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), garantito da ipoteca su beni successivamente trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]. e, rispetto a quest'ultima, assoggettati a confisca ex art. 240- bis cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato. Secondo il Tribunale, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell'inconsapevole affidamento, previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso il fido sulla base di un'istruttoria solo formale, e comunque lacunosa, essendo stati omessi adeguati accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale della società [OSCURATO:PERSONA], già definita dal primo giudice una «scatola vuota» tramite cui riciclare denaro. 2. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ed erronea applicazione del principio di buona fede. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto, a suo tempo, tutte le verifiche imposte dalla legge di settore e dalla buona prassi bancaria, come risulterebbe dalla documentazione in atti, nel motivo richiamata. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge, in rapporto alle peculiarità della fattispecie di riferimento. La sopravvenuta cessione in blocco dei crediti, da parte della Banca, avrebbe reso concretamente inesigibile, per l'entità dell'operazione, l'onere del cessionario di preventiva verifica della condizioni di venuta ad esistenza dei crediti ipotecari ceduti, influendo obiettivamente sulla misura della diligenza al cessionario richiesta. Sarebbe, dunque, solo la malafede del cedente a precludere al cessionario a possibilità di far valere le sue pretese sui beni del debitore oggetto di ablazione. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia l'assenza di motivazione, in rapporto a risultanze documentali in tesi decisive, comprovanti l'accuratezza dell'istruttoria interbancaria che precedette l'erogazione del fido. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nei suoi tre connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risulta infondato. 2. Il provvedimento impugnato si è attenuto all'esatto principio di diritto (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 272978-01), secondo cui la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, il quale potrà comunque avvalersi, se esistente, della condizione di buona fede sussistente in capo al creditore originario, nella cui posizione è identicamente subentrato. Il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell'incolpevole affidamento nei termini indicati dall'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 deI2011 (oltre alla buona fede propria, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura di rigore: Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271618). Ai fini di tale prova, non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato conferito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Tale operazione costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, che non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti cui la legge subordina la tutelabilità dei crediti del terzo nella procedura volta al loro accertamento; l'adempimento di tali oneri dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo, in particolare, il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito. 3. Il Tribunale ha nella specie indagato sulla completezza ed esaustività dell'istruttoria bancaria, che precedette l'erogazione del fido, giungendo a conclusioni negative adeguatamente argomentate, non eccepibili in questa sede. Nel provvedimento è correttamente evidenziato che l'ingente finanziamento venne concesso per la realizzazione di un progetto industriale caratterizzato da modalità e tempistiche aleatorie, sulla base di stime peritali puramente nominali e sulla scia di quanto deliberato da altro istituto di credito, senza la doverosa analisi dei bilanci e della situazione economico-patrimoniale della società mutuataria e delle altre società del gruppo. L'affidamento venne ulteriormente esteso, nel 2012, nonostante il negativo andamento del progetto e lo stato di predecozione in cui alcune delle predette società erano cadute. Le censure, che la società ricorrente muove al conseguente giudizio di un'esposizione debitoria bancaria per l'effetto colposamente determinatasi, poggiano sull'enfatizzazione di risultanze documentali nient'affatto diversamente concludenti e sono dirette a deviare il sindacato di questa Corte su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che ad essa notoriamente non competono. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ric
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